Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28524 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28524 Anno 2013
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege

7,91-3

– ricorrente

contro

Silvestri Massimo, elettivamente domiciliato in
Roma Via di Porta Pinciana n. 4, presso lo studio
dell’Avv.to Ferdinando Maria De Matteis, che lo
rappresenta e difende in forza di procura speciale
a margine del controricorso
230
avverso la sentenza n.

controricorrente –

94

della Commissione

Tributaria regionale del Lazio, depositata il

niZEZZIDX;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/10/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avvocato dello Stato, Diego Giordana, per
parte ricorrente, e l’Avv.to Ferdinando Maria De
Matteis, per parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

péit

Data pubblicazione: 20/12/2013

generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 230/34/2007, depositata in data
22/05/2007, la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, Sez. 34, accoglieva, con compensazione delle
spese di lite, l’appello proposto da Silvestri
Massimo, avverso la decisione n. 189/32/2006 della

aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente
contro il silenzio rifiuto formatosi su di una
istanza di rimborso di ritenute IRPEF, applicate
(sulla base dell’aliquota media del 32,95% ai sensi
dell’art.16 DPR 917/1986) sulla somma capitale
percepita, nel 2000, a titolo di corresponsione
anticipata, in sostituzione della rendita
previdenziale, di quanto spettante al medesimo
quale iscritto, entro il 28/04/1993, al Fondo di
Previdenza Aziendale dei dirigenti ENEL, istituito
sulla base di un contratto assicurativo di
capitalizzazione.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva il
gravame del contribuente, in quanto riteneva
applicabile

al

medesimo,

iscritto

a

forma

pensionistica complementare entro il 28/04/1993, la
ritenuta del 12,50%

“sulle somme corrispondenti al

versamenti” del contribuente al Fondo, ed invece la
maggiore

“aliquota del 35,74

eccedente”,
917/1986,

95 solo sulla parte
in conformità dell’art.42 comma 4 0 DPR

nel

testo

all’epoca vigente,
interpretato dall’art.1 comma 5 0 1. 30/1997.

come

Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione,

notificato

in

data

23/02/2009,

l’Agenzia delle Entrate, deducendo un unico motivo,
per violazione e/o falsa applicazione di norme di

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Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che

diritto, ex art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione agli
artt.287 e 288 c.p.c. ed all’art.2909 c.c.. Nel
ricorso per cassazione, si dà atto che, a seguito
di istanza di correzione di errore materiale,
presentata,
con

“in data 12/10/2007” dal contribuente,

“ordinanza n. 1/34/08”,

depositata in data

16/01/2008 (non notificata), la Commissione
correggeva il dispositivo della sentenza
“sul

rendimento”.
La ricorrente Agenzia lamenta che la correzione del
dispositivo della sentenza, venendo ad incidere sul
contenuto concettuale e sostanziale della
decisione, in quanto nella motivazione non si
faceva alcun riferimento alla distinzione tra
“capitale e rendimento”,

viola sia le disposizioni

concernenti il procedimento di correzione materiale
delle sentenze sia quella concernente la formazione
del giudicato, in quanto la stessa istanza ex
art.287 c.p.c. era stata proposta, nell’ottobre
2007, dopo il passaggio in giudicato della
sentenza, notificata ad istanza del ricorrente in
data 30/05/2007.
Ha resistito il contribuente con controricorso e lo
stesso ha altresì depositato memoria, ai sensi
dell’art.378 c.p.c..
Motivi della decisione
L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con
unico motivo, la nullità della sentenza, come
corretta con l’ordinanza del 16/01/2008, ex art.360
n. 4 c.p.c., per violazione degli artt.287 c.p.c. e
ss. , nonché dell’art.2909 0.0. .
Il motivo è fondato.
L’ultimo comma dell’art. 288 c.p.c. stabilisce che
“le sentenze possono essere impugnate relativamente

3

dichiarando applicabile l’aliquota del 12,50%

alle parti

nel

corrette

termine

ordinario

decorrente dal giorno in cui è stata notificata
l’ordinanza di correzione”.
Tale

disposizione

stata

è

costantemente

interpretata, dalla dottrina e dalla giurisprudenza
di legittimità, nel senso che la facoltà
d’impugnazione in essa prevista attiene ai soli
casi in cui l’ordinanza di correzione abbia
errores in judicando o in procedendo

rimasti, in precedenza, latenti, prima del
provvedimento correttivo (v. Cass. 192/99) oppure
quando l’errore corretto sia tale da ingenerare un
obiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della
decisione, interferendo con la sostanza del
giudicato (v. Cass. 11429/94) o, addirittura,
quando vi sia stato un improprio uso del potere di
emenda degli errori materiali attribuito al Giudice
dagli artt. 287 – 288 c.p.c., in concreto
utilizzato ai fini una vera e propria riforma della
decisione, dando luogo a surrettizia violazione del
giudicato (v. S.U. n. 5165/04; conf. n. 3075/02).
La portata precettiva di una sentenza va
individuata tenendo conto non soltanto del
dispositivo, ma anche della motivazione, cosicché,
in assenza di un vero e proprio contrasto tra
dispositivo e motivazione, e da ritenersi
prevalente la statuizione contenuta in una di tali
parti del provvedimento, che va, per l’effetto,
interpretato in base all’unica statuizione che, in
realtà, esso contiene (ctr., ex multis. Cass. 5666
del 2000), mentre, nell’ipotesi di insanabile
contrasto tra motivazione e dispositivo, non è
consentito individuare la statuizione del giudice
attraverso una valutazione di prevalenza di una
delle contrastanti affermazioni contenute nella

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palesato

sentenza, né è data la possibilità del ricorso
all’interpretazione complessiva della decisione che presuppone una sostanziale coerenza delle
diverse parti delle proposizioni della medesima – e
neppure di utilizzare il procedimento di correzione
di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., poiché si
configura, in tal caso, la nullità di tale
provvedimento (invocabile ai sensi dell’art. 360

l’individuazione del concreto comando giudiziale
(Cass. 7671 del 1995).
Il contrasto tra motivazione e dispositivo, che dà
luogo alla nullità della sentenza, si deve, quindi,
ritenere configurabile solo se, ed in quanto, esso
incida sulla idoneità del provvedimento,
considerato complessivamente nella totalità delle
sue componenti testuali, a rendere conoscibile il
contenuto della statuizione giudiziale.
Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui
il detto contrasto sia chiaramente riconducibile ad
un semplice errore materiale, il quale trova
rimedio, come sopra accennato, nel procedimento di
correzione, al di fuori del sistema delle
impugnazioni, distinguendosi, quindi, sia
dall’error in indicando,deducibile ex art. 360
c.p.c., sia dall’errore di fatto revocatorio ex
art. 395 c.p.c., n. 4, – ed è quello che si risolve
in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua
espressione letterale, cagionata da mera svista o
disattenzione nella redazione della sentenza, e
che, come tale, può essere percepito e rilevato
“ictu oculi”, senza bisogno di alcuna indagine
ricostruitivi del pensiero del giudice, il cui
contenuto resta individuabile ed individuato senza

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c.p.c., n. 4) per la sua inidoneità a consentire

incertezza (cfr., Cass. 8946 del 2000, 2958 del
2001 e, recentemente, 29490 del 2008).
Il procedimento di correzione di errori materiali
disciplinato dagli artt. 287 ss. c.p.c.. è pertanto
soltanto funzionale alla eliminazione di errori di
redazione del documento cartaceo, ma non può in
alcun modo incidere sul contenuto concettuale della
decisione, con la conseguenza che l’ordinanza che

con il ricorso straordinario per cassazione ex art.
111 Cost. (atteso il carattere non giurisdizionale,
ma meramente amministrativo di tale provvedimento),
mentre

“resta impugnabile, con lo specifico mezzo

di impugnazione per essa di volta in volta previsto
(il cui termine decorre dalla notifica del
provvedimento di correzione), la sentenza corretta,
anche al fine di verificare se, mercè il
surrettizio ricorso al procedimento

“de quo”, sia

stato in realtà violato il giudicato ormai
formatosi nel caso in cui la correzione sia stata
utilizzata per incidere (inammissibilmente) su
errori di giudizio”

(Cass. S.U. 5165/2004; Cass.

5950/2007).
Infatti, costituendo il relativo procedimento per
la correzione di errore materiale di sentenza un
rimedio esperibile per ovviare a vizi meramente
formali, derivanti da una divergenza evidente e
facilmente rettificabile fra l’intendimento del
giudice e la sua esteriorizzazione, mediante un
provvedimento di natura amministrativa del giudice
medesimo, che lascia intatto il contenuto della
decisione corretta, detto mezzo non è esperibile
anche per emendare vizi attinenti al processo
formativo della volontà, implicando ciò un riesame
dei termini della decisione, consentito solo in

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lo conclude non è soggetta ad impugnazione, neppure

sede d’impugnazione; ed a maggior ragione per
modificare le statuizioni in essa contenute (Cass.
7712/2000; 7486/1998; 5977/1998).
Nella fattispecie, invece, la sentenza impugnata,
per la parte corretta ex art.288 c.p.c., non ha
considerato i menzionati presupposti, che
• condizionano e limitano il procedimento di
correzione, in quanto emergeva, in modo palese, un

essendo il dispositivo (nel quale si faceva
espresso riferimento alla applicazione
“dell’aliquota del 12,50% sulle somme
corrispondenti ai versamenti del contribuente al
Fondo”)

contraddetto da quanto espresso in

motivazione (nella quale, senza alcuna distinzione
tra capitale e rendimento, si rilevava soltanto
l’applicabilità degli artt.6 1.482/1985 e 42 comma
4 ° del TUIR alla prestazione in forma di capitale
corrisposta dall’Enel al contribuente), così non
essendo possibile determinare la statuizione del
giudice attraverso il confronto tra motivazione e
dispositivo, con valutazioni di prevalenza di una
delle affermazionì contenute nella prima su altre
di segno opposto presenti nel secondo (Cass.
27929/2009; Cass.ord.29490/2008:

“Nel caso di

insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo
non è infatti consentito individuare la statuizione
del giudice attraverso una valutazione di
prevalenza di una delle contrastanti affermazioni
contenute nella decisione, ne’ può farsi ricorso
alla interpretazione complessiva di essa, che
presuppone una sostanziale coerenza tra le diverse
parti e proposizioni della medesima”;
Cass.19601/2011).

contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione,

In ogni caso, con la correzione disposta, il
dispositivo è stato corretto nel senso della
declaratoria di applicabilità dell’
12,50% sul

rendimento”,

così

“aliquota del

incidendosi, nella

ricerca dell’effettiva volontà del giudice
d’appello, sul contenuto concettuale e sostanziale
della decisione.
Tutto ciò premesso il ricorso deve essere accolto e

l’ordinanza n.1/34/2008, deve essere cassata senza
rinvio.
Le spese processuali,

attese le peculiarità

processuali della fattispecie concreta,

vanno

integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza
impugnata, nella parte corretta con l’ordinanza n.
1/34/08, depositata in data 16/01/2008, senza
rinvio; dichiara integralmente compensate tra le
parti le spese processuali.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 16/10/2013.

la sentenza impugnata, nella parte corretta con

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