Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28523 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28523
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.F.M.F.; D.F.L. entrambi nella
qualità di eredi di D.F.D., elettivamente
domiciliati in Roma, Piazzale Clodio n. 14, presso lo studio
dell’Avv. Di Celmo Massimo, che li rappresenta e difende per procura
a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO (INAIL), in persona del Direttore Centrale Reggente
Prestazioni, Ing. R.E., nominato con delibera del
Presidente INAIL n. 78 del 10.09.2010, elettivamente domiciliato in
Roma, Via IV Novembre 144 presso lo studio degli Avv.ti La Peccerella
Luigi e Raffaela Fabbi, che lo rappresentano e difendono per procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila
n. 507/2010 del 15.04.2010/17.05.2010 nella causa iscritta al n. 1395
R.G. dell’anno 2007;
udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere
Dott. De Renzis Alessandro in data 23.11.2011;
vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 17.10.2011 del
Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M. Dott. MATERA Marcello, che non ha mosso obiezioni
alla anzidetta relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La Corte di Appello di L’Aquila, giudicando in sede di rinvio da Cass. n. 25851 del 2006, con sentenza n. 507 del 2010, ha accolto l’appello INAIL e, in riforma della sentenza del Pretore di Chieti del 16.12.1996, ha rigettato la domanda di D.F.D., intesa ad ottenere il ripristino della rendita da silicosi nella misura del 64%, ridotta dall’INAIL nella misura del 20% in sede di revisione.
Gli eredi del D.F. ricorrono con un motivo, cui resiste l’INAIL. 2. I ricorrenti deducono violazione degli artt. 384 c.p.c., della L. n. 88 del 1989, art. 55, L. n. 168 del 2005, art. 14 quater vicies, artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per non essersi attenuto il giudice di rinvio ai principi enunciati nella sentenza rescindente.
Il ricorso non merita di essere condiviso, in quanto la Corte abruzzese ha accertato in base a consulenza tecnica di ufficio che si versava in ipotesi di rettifica di errore dovuto a sopravvalutazione iniziale dell’inabilità conseguente a silicosi e che la corretta valutazione era pari al 20%. La stessa Corte, ottemperando al dictum della sentenza rescindente, ha precisato che lo stesso D.F. non aveva mai chiesto il riesame – nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria – del provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 9 sicchè nel caso di specie non ricorrevano i presupposti fattuali per l’applicazione il disposto di cui al D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 14 vicies quater convertito nella L. 17 agosto 2005, n. 168 che così recita: “Al fine di salvaguardare il principio dell’affidamento, i soggetti che hanno chiesto ed ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate dall’istituto assicuratore ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, commi 5, 6 e 7, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 5/10 maggio 2005, continuano a percepire le medesime prestazioni a condizione che siano titolari, oltre che di un eventuale reddito di natura pensionistica o da rendita da lavoro, di u reddito proprio assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo non superiore ad Euro 3.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Nella determinazione di detto importo non si tiene conto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze. Nel caso in cui il redito posseduto sia superiore al limite previsto dal presente comma, le prestazioni sono ridotte in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite previsto”.
Coerente è la conseguenza tratta dallo stesso giudice di appello circa l’applicabilità al caso di specie della disciplina di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 55 che non prevedeva limiti di tempo per la rettifica per errore da parte dell’INAIL (cfr Corte Costituzionale sentenza n. 191 del 2005 cit., che ha dichiarata l’illegittimità del D.Lgs. n. 30 del 2000, art. 9, commi 5, 6, e 7, che consentiva l’applicazione retroattiva ai provvedimenti di rettifica adottati prima dell’entrata in vigore delle stesse disposizioni; cfr Cass. n. 2444 del 2010; Cass. n. 18394 del 2009 cit.; Cass. n. 25849 del 2006;
Cass. n. 9063 del 2006).
3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, ricorrendo i presupposti ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003 (convertito nella L. n. 326 del 2003), nella specie non applicabile ratione temporis, essendo stato depositato l’originario ricorso in data 6.07.1995.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011