Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28523 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. I, 06/11/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 06/11/2019), n.28523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24246/2018 proposto da:

A.L., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli

Avvocati Fraternale Antonio e Rizzato Massimo, come da procura in

atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 267/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/10/2019 dal Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

che:

A.L., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, impugnava dinanzi il Tribunale di Ancona, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme.

Il richiedente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese in ragione di un conflitto sorto tra il padre e lo zio per la costruzione di un mulino, a cui era seguita l’aggressione e la morte del padre ad opera del cugino, sempre in conseguenza delle vicende connesse alla costruzione del mulino.

Sia in primo che in secondo grado le vicende narrate sono state inscritte nell’ambito di una violenza privata a cui il potere costituito era estraneo, tanto più che lo stesso richiedente aveva riferito che il cugino era in carcere, di guisa che lo Stata o le Autorità di controllo non potevano apparire conniventi. E’ stata inoltre esclusa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, in tutti i casi previsti, oltre che della protezione umanitaria.

Il richiedente propone ricorso per cassazione con un mezzo. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Con l’unico motivo – dedotto quale violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5 e 14, con riferimento alla parte della statuizione in cui viene affermata la sostanziale irrilevanza dei fatti narrati per ottenere la protezione sussidiaria, in quanto ritenuti fatti di natura esclusivamente privata e regolabili sulla base della stessa legislazione pakistana – il richiedente lamenta sostanzialmente il travisamento della propria narrazione, lamentando che il giudice di merito non abbia tenuto conto di alcuni passaggi, riportati in ricorso con carattere corsivo, dei quali però, a prescindere dalla loro decisività, si omette persino l’indicazione di “come, quando e dove” tali deduzioni (ove ritenute rilevanti) siano state svolte dal ricorrente.

A ciò va aggiunto che la censura non si confronta affatto con quanto accertato dalla Corte, in merito all’intervento repressivo e sanzionatorio delle violenze posto in essere dall’Autorità costituita, in ragione dell’avvenuto arresto del cugino, autore dell’omicidio del padre e, pur formulata come violazione di legge, sollecita impropriamente il riesame del merito.

Tale richiesta di riesame non è evidentemente deducibile quale motivo di impugnazione in questa sede di legittimità, ancor più in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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