Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28522 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti PULLI

Clementina, Mauro Ricci ed Alessandro Riccio per procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.I.P.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Messina n.

1051/10 del 17.06.2010/6.07.2010 nella causa iscritta al n. 747 R.G.

dell’anno 2005;

udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere

Dott. De Renzis Alessandro in data 23.11.2011;

Udito l’Avv. Mauro Ricci per l’INPS;

vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 17.10.2011 del

Cons. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost .Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso con adesione all’anzidetta relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Messina con sentenza n. 1051 del 2010 ha confermato la decisione di primo grado, la quale aveva accolto la domanda proposta da S.I.P. volta ad ottenere la trasformazione della pensione di invalidità, con decorrenza anteriore alla L. n. 222 del 1984, in pensione di vecchiaia, con utilizzazione dei periodi della prima pensione ai fini del riconoscimento del diritto alla seconda.

L’INPS ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Non risulta costituito l’intimato S..

2. L’ente previdenziale, nel denunciare violazione di norme di diritto, sostiene che l’impugnata decisione è erronea, giacchè la disciplina della pensione di invalidità non consente l’accredito di contributi figurativi relativi al periodo di fruizione di tale pensione, e ciò ai fini della maturazione del requisito contributivi richiesto per la pensione di vecchiaia, mancando oltretutto una espressa previsione, nella normativa sulla pensione di invalidità, della valutazione del periodo di godimento della stessa ai fini di incremento dell’anzianità contributiva.

Il motivo è fondato, rinvenendosi nella giurisprudenza di questa Corte, orientamento favorevole all’assunto dell’INPS, che si ritiene di condividere (cfr. da ultimo Cass. n. 9175 del 16 aprile 2010 la quale ha posto in rilievo il carattere eccezionale delle disposizioni che – nell’ordinamento previdenziale – attribuiscono incrementi dell’anzianità assicurativa e contributiva in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento dei contributi, nonchè le differenze esistenti tra la disciplina della pensione di invalidità e quella dell’assegno di invalidità; cfr anche Cass. n. 5646 del 2009; Cass. n. 18580 del 2008).

Il ricorso va pertanto accolto e di conseguenza l’impugnata sentenza va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la domanda contenuta nell’originario ricorso va rigettata.

Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, ricorrendo i presupposti ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche introdotte da D.L. n. 269 del 2003 (convertito nella L. n. 326 del 2003), nella specie non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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