Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28522 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28522 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PEPE MASSIMO,

in proprio e nella qualità di erede di

Vaccaro Gaetana,

PEPE ALFONSO, PEPE LUCIA, PEPE EVA E

PEPE SALVATORE,

tutti rappresentati e difesi per

procura a margine del ricorso dagli Avv.ti Stefano
Marzano e Luca Valentinotti ed elettivamente
domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma,
via Fulcieri P.Dè Calboli n.60.
-ricorrenti-

2,9is
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa ope legis
dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui

Data pubblicazione: 20/12/2013

Uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente
domiciliata.
-resistentee contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,

in persona del

intimato-

avverso la sentenza n.3302/08 della Commissione
Tributaria Centrale, depositata il 10.4.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10.10.2013 dal Consigliere Roberta
Crucitti;
udito per la resistente l’Avv.Marco La Greca;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott.Federico Sorrentino che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Massimo Pepe, in proprio e nella qualità di erede di
Gaetana Vaccaro, unitamente agli altri eredi di
quest’ultima, Alfonso Pepe, Lucia Pepe, Eva Pepe e
Salvatore Pepe, propone ricorso, affidato a tre motivi,
avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale
la Commissione Tributaria Centrale, in riforma della
sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, aveva rigettato il ricorso proposto dai

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Ministro in carica.

contribuenti Massimo Pepe ed Elena Vaccaro, unici soci
della s.a.s. Meridionale Conserve, avverso l’avviso di
accertamento del reddito da partecipazione conseguente
all’accertamento effettuato nei confronti della
società.

Tributaria Centrale rilevava che la notificazione
dell’avviso di accertamento alla società (la cui
nullità era stata dedotta con il ricorso introduttivo)
era stata legittimamente effettuata, ai sensi
dell’art.60 del d.p.r. 600/73, in quanto al domicilio
fiscale non vi era né la sede sociale, trasferita in
altro Comune, né la residenza del legale rappresentante
della società.
Argomentava, inoltre, che dagli atti del giudizio
non risultava che l’avviso di accertamento a carico
della società fosse mai stato impugnato onde l’avviso
di accertamento emesso a carico dei soci era
congruamente motivato perché, seppur non ne trascriveva
il contenuto, indicava l’atto da cui derivava la
rettifica dei redditi dei ricorrenti; atto che avrebbe
potuto essere conosciuto con l’uso dell’ordinaria
diligenza.
L’Agenzia

delle

Entrate

si

è

limitata

costituirsi al fine di partecipare all’udienza.

3

a

A fondamento della decisione la Commissione

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha
svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del
ricorso

proposto

nei

confronti

del

Ministero

che tale soggetto abbia preso parte ai precedenti gradi
di giudizio.
2.Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità
della sentenza e dell’intero procedimento per difetto
di integrazione del contraddittorio nei confronti del
litisconsorte necessario pretermesso Meridionale
Conserve s.a.s.
2.1.11 motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa
Corte hanno, infatti, affermato che l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base delle determinazioni
sui redditi delle società di persone e delle
associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (art. 5)
e dei soci delle stesse e la conseguente automatica
imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli
utili e indipendentemente dalla percezione degli
stessi, comporta che il ricorso tributario proposto,
anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei
soci riguarda inscindibilmente sia la società che tutti

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dell’Economia e delle Finanze non risultando dagli atti

í soci, salvo il caso in cui si prospettino questioni
personali.
Pertanto, tutti questi soggetti devono essere parte
dello stesso procedimento e la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi,

posizione debitoria dei ricorrenti, bensì gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto impositivo impugnato, con conseguente
configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario
originario e relativa necessità d’integrazione, essendo
il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti
i litisconsorti necessari affetto da nullità assoluta,
rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,
anche di ufficio (S.U. n.14815 del 2008 e nello stesso
senso Sez. 5^, nn. 25954, 25931, 25929 del 2010).
3. Nella specie, non risulta che abbia preso parte al
giudizio

la

società

in

accomandita

semplice

Meridionale Conserve, litisconsorte necessaria.
4. La ritenuta nullità delle intere fasi di merito
comporta che la sentenza impugnata deve essere cassata
e restano, inoltre travolte anche la sentenza di primo
grado e di secondo grado, con rinvio alla Commissione
Tributaria Provinciale di prime cure affinché provveda
a decidere la controversia previa integrazione del

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non avendo tale controversia per oggetto la singola

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