Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28521 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28521
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.M.G. (OMISSIS), E.L.
(OMISSIS), U.M.G. (OMISSIS),
A.A. (OMISSIS), A.S. (OMISSIS)
ricorrenti che non hanno presentato il ricorso nei termini prescritti
dalla legge;
– ricorrenti non costituite-
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 541/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 27/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 541 del 2010 la Corte di appello di Cagliari rigettava la domanda proposta da A.S., M.G. U., E.L., F.M.G. e A. A., dipendenti del Ministero dell’istruzione, al fine di far valere il loro diritto al pieno riconoscimento dell’intera anzianità maturata in base ai pregressi servizi di ruolo e non di ruolo, in occasione del loro passaggio dalla qualifica di responsabile amministrativo di un istituto di istruzione al superiore profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA). Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i predetti lavoratori. Resiste con controricorso l’Avvocatura Generale dello Stato.
Il ricorso è improcedibile, non avendo i ricorrenti provveduto a depositarlo nella cancelleria della Corte, per come prescritto dall’art. 369 c.p.c.. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 1000,00 per onorari oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011