Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28521 del 20/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28521 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE,

in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa ope legis
dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui

Uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente
domiciliata.
-ricorrente-

zgO
contro
PEPE FRANCESCO,

elettivamente domiciliato in Roma, via

Mario Meneghini n.34 presso lo studio della dott.ssa
Teresa Tartaglione e rappresentato e difeso per procura
a margine del ricorso dall’Avv.Michele Tartaglione.
-controricorrente-

Data pubblicazione: 20/12/2013

lg

avverso la sentenza n.40/42/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Campania, depositata il
10.5.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10.10.2013 dal Consigliere Roberta

udito per la ricorrente l’Avv.Marco La Greca;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott.Federico Sorrentino che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Francesco Pepe propose ricorso, deducendone la mancanza
di motivazione, avverso la cartella di pagamento,
relativa ad írpef e sanzioni per gli anni di imposta
1993 e 1994, emessa a seguito di sgravio disposto
illegittimamente dall’Ufficio delle Entrate di Caloria.
La sentenza della Commissione Tributaria di prima
istanza di accoglimento del ricorso, appellata
dall’Agenzia delle Entrate, venne confermata dalla
Commissione Tributaria Regionale della Campania con la
sentenza indicata in epigrafe.
I Giudici di appello motivavano la decisione rilevando
che la copia della cartella non riportava né il numero
dell’avviso di accertamento né la data di notificazione
di quest’ultimo; aggiungevano che non vi era, neanche,

2

Crucittí;

della notificazione della comunicazione al contribuente
del recupero delle somme erroneamente rimborsate ai
sensi dell’art.43 del d.p.r. n.602/1973.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a tre motivi, l’Agenzia delle Entrate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo -rubricato

motivazione

apparente e perplessa in relazione all’art.132 n.4
c.p.c. (art.360 n.4 c.p.c.) –

l’Agenzia delle Entrate

deduce come la Commissione Tributaria campana avesse
solo apparentemente motivato, dissertando su un avviso
di accertamento, in realtà mai emesso, dato che la
cartella, nel caso di specie, era stata formata a
seguito di reiscrizione a ruolo di i.r.p.e.f., sgravata
per errore. A conclusione dell’illustrazione del motivo
viene formulato il seguente quesito ai sensi
dell’art.366 bis c.p.c.:Se sia apparente in violazione
dell’art.132, II comma n.4 c.p.c., la motivazione della
c.t.r. che in una fattispecie, come quella in oggetto,
di cartella esattoriale di pagamento a seguito di
reiscrizione a ruolo di 1.r.p.e.f. sgravata per errore,
impugnata per difetto di motivazione e per decadenza
dell’iscrizione a ruolo, giustifichi la decisione di
rigetto dell’appello dell’Ufficio deducendo dalla

Il contribuente ha resistito con controricorso.

mancata prova della notifica di un avviso di
accertamento mai esistito l’impossibilità di impugnarlo
da parte del contribuente, con ciò rendendo la
motivazione stessa non riferibile alla fattispecie
concreta posta alla sua attenzione’.
Il motivo

difetta

di

autosufficienza

non

riportando il contenuto del ricorso introduttivo del
contribuente e,

solo per stralci,

il contenuto

dell’atto di appello impedendo, così, a questa Corte
il necessario vaglio sulla rituale introduzione delle
questioni oggetto di motivo. Questioni che, peraltro,
dal contenuto del ricorso introduttivo (riportato dal
contribuente nel controricorso) paiono essere state
introdotte in giudizio, recando la cartella la seguente
motivazione “iscrizione a ruolo a seguito di
accertamento n.000000. Gli importi di seguito indicati
sono dovuti a titolo definitivo in “assenza di
ricorso”.
Peraltro, la decisione impugnata si fonda anche su una
autonoma ratio decidendi data dalla mancata
“notificazione” dell’atto prodromico costituito dalla
comunicazione del recupero delle somme indebitamente
sgravate.
2.Con il secondo motivo -rubricato omessa motivazione
su fatto controverso in relazione all’art.360, I comma,

1.1.

n.5 c.p.c.- la ricorrente, premesso di avere allegato
all’atto di appello la copia dell’elenco attestante
l’invio a mezzo posta delle comunicazioni al
contribuente- lamenta che la C.T.R. non abbia, invece,
preso in esame tale prova documentale.

insufficiente motivazione da parte della C.T.R. la
quale aveva ritenuto non provata la notifica della
comunicazione senza illustrare se avesse ritenuto
rilevante l’assenza della prova dell’invio della
lettera raccomandata o, invece, la mancata
documentazione della recezione del plico da parte del
contribuente.
Secondo

la

prospettazione

difensiva

il

termine

“notifica” sarebbe stato usato impropriamente nella
sentenza impugnata richiedendo il citato art.43 il solo
invio della comunicazione da effettuarsi secondo un
procedimento che non è soggetto alle disposizioni che
disciplinano la notificazione in senso tecnico dei
provvedimenti.
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente per la
loro connessione, non meritano accoglimento.
Ai sensi dell’articolo
Presidente
602,

della

(applicabile

43

del

decreto

del

Repubblica 29 settembre 1973, n.
ratione temporis)

5

ed invocato

3.Infine, con il terzo motivo si deduce, sempre,

•r

dall’Agenzia delle Entrate: “L’ufficio delle imposte
procede mediante iscrizione in ruolo speciale, non
oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello in cui fu eseguito il rimborso o, se piu’
ampio, non oltre il termine di cui al primo comma

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al recupero
delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi
eventualmente corrisposti, dandone comunicazione al
contribuente.
Ora -premesso che la norma si riferisce al
recupero di somme indebitamente rimborsate,

mentre

nella specie, si verte di /iscrizione a ruolo di
imposta erroneamente sgravata- va, in ogni caso,
rilevato, dal tenore letterale della disposizione
normativa invocata,

che il termine “comunicazione”

usato, se non richiede le forme procedimentali della
notificazione, presuppone, pur sempre,

la natura

ricettizia dell’atto con la conseguenza che l’avvenuta
produzione in giudizio dell’elenco delle raccomandate
spedite dall’Amministrazione, in mancanza di prova
alcuna dell’effettiva ricezione dell’atto, è inidonea
allo scopo.
Ne consegue, malgrado l’imprecisione terminologica
della

sentenza

impugnata,

6

la

sua

sostanziale

( t

dell’articolo 43 del decreto del Presidente della

ezt/0.-

correttezza nel richiedere dell’avvenuta recezione
dell’atto.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
In ossequio al principio di soccombenza, la
ricorrente va condannata alla refusione in favore del

dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m.
n.140/2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione nei
confronti del controricorrente delle spese processuali
che liquida in C 1.100,00, oltre accessori di legge ed
C 200,00 per spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
10.10.2013.

controricorrente delle spese di lite, liquidate come in

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