Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28520 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. I, 06/11/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 06/11/2019), n.28520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4236/2015 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Filippo

Civinini, 111, presso lo studio dell’avvocato Francesca Marino e

rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Marino per procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ANAS, in persona del legale rappresentante p.t. e UFFICIO

TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FOGGIA, rappresentati e difesi ex lege

dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma,

Via dei Portoghesi, 12 domiciliano ope legis;

– controricorrenti –

e

S.M. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.

elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria, 2 presso il Dottor

Alfredo Placidi e rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto

Amodio per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1061/2014 della Corte di appello di Bari

pubblicata il 28/06/2014;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella Camera di consiglio del 27/09/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Bari con la sentenza in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile per tardività, L. n. 865 del 1971, ex art. 19, l’opposizione alla stima proposta da C.F. per ottenere la giusta indennità di esproprio e quella di occupazione legittima quanto alla procedura ablatoria promossa dalla Prefettura di Bari e dall’Anas S.p.A., in un giudizio in cui era stata autorizzata la chiamata della terza S.M. S.p.A., impresa appaltatrice dei lavori.

Il decreto di esproprio del Prefetto di Foggia notificato il 17.7.09 alla dante causa dell’opponente, aggiudicatario del bene ablato in una procedura esecutiva, ed all’opponente in data 10.11.09, sarebbe stato opposto tardivamente solo in data 11.3.2010 e non nel termine di trenta giorni L. n. 865 del 1971, ex art. 19, da applicarsi nella natura definitiva dell’indennità.

2. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza C.F. con quattro motivi cui resistono con controricorso Anas S.p.A., l’Ufficio territoriale del Governo di Foggia e la S.M. S.p.A..

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 19, ratione temporis applicabile, là dove fissa il termine di decadenza per l’opposizione alla stima, e omessa motivazione su punto controverso (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Il decreto di esproprio non avrebbe contenuto la misura dell’indennità definitiva e tanto, integrando una anomalia del correlato procedimento, non avrebbe consentito il decorso del termine di cui all’art. 19 L. cit.; il ricorrente, pertanto, avrebbe legittimamente proposto la diversa azione di determinazione della giusta indennità di esproprio ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 e, con essa, di quella per l’occupazione temporanea d’urgenza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c. e, comunque, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

La sentenza impugnata avrebbe “adombrato” la nullità dell’atto di citazione ritenendo mancata l’indicazione delle ragioni specifiche per le quali la quantificazione dell’indennità sarebbe stata erronea là dove invece le suddette ragioni sarebbero state evidenziate nell’atto introduttivo – tanto da avere rispetto alle stesse preso posizione le altre parti del giudizio – e ulteriormente precisate con la memoria ex art. 164 c.p.c., comma 5.

3. Con il terzo motivo si fa valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., sul preteso difetto di legittimazione attiva del ricorrente ad opporsi all’indennità di occupazione legittima e comunque il vizio di motivazione sul punto perchè omessa, insufficiente e contraddittoria.

4. Ferma, in via preliminare, l’ammissibilità del proposto mezzo e tanto nella piena ricostruibilità dei contenuti di critica alla sentenza impugnata, nel resto il primo motivo è fondato ed i rimanenti, nel loro rilievo, assorbiti per le ragioni di seguito indicate.

4.1. La Corte di appello di Bari ritiene che il decreto di determinazione dell’indennità di esproprio emesso dal Prefetto di Foggia al n. 1280 in data 07.01.2009 e notificato a C.F., aggiudicatario del bene – espropriato nell’ambito di lavori di ampliamento della S.S. (OMISSIS) – in una procedura di esecuzione immobiliare promossa dinanzi al Tribunale di Foggia avverso la dante causa SAPEF S.a.s., avrebbe avuto ad oggetto l’indennità definitiva, nonostante l’assenza della relazione di stima delta competente Commissione provinciale espropri.

Tanto sarebbe valso perchè l’Anas S.p.A., espropriante, avrebbe depositato l’indennità in favore degli aventi diritto “sotto la propria responsabilità” e nell’osservanza delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno con circolare prot. n. 4124/3/B del 12/10/1993.

L’elenco delle ditte espropriate allegato al decreto, e prodotto in giudizio dalla ditta esecutrice dei lavori, la S.M. S.p.A., avrebbe poi consentito di determinare la quantificazione dell’indennità, quanto a SAPEF S.a.s., dante causa del ricorrente, in Euro 42.714,62, importo oggetto di contestazione in giudizio.

In detta cornice, risultando il decreto di esproprio dei beni notificato il 10.11.2009 a colui che ne era divenuto aggiudicatario in una procedimento in executivis in data 25.05.2009, l’opposizione da questi proposta solo l’11.03.2010 sarebbe stata tardiva.

4.2. La sentenza impugnata è, per l’indicata motivazione che viene qui in valutazione giusta critica proposta con l’introdotto mezzo, illegittima.

4.3. Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di espropriazione all’espropriando spettano due azioni per chiedere la determinazione della giusta indennità a seconda che sia stata calcolata o meno da parte della Commissione provinciale l’indennità definitiva di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16.

Nel primo caso l’espropriando potrà proporre l’opposizione alla stima nel breve termine di decadenza di cui alla L. n. 865 cit., art. 19, nel secondo, invece, in cui sia stata soltanto offerta dall’espropriante l’indennità provvisoria, all’espropriando è consentito, dopo la decisione n. 67 del 1990 della Corte costituzionale, chiedere la determinazione giudiziale del giusto indennizzo di cui all’art. 42 Cost. e tanto anche là dove il provvedimento di stima da parte della Commissione venga emesso tardivamente o non venga emesso, con l’unica condizione, imprescindibile per l’esercizio di entrambe le azioni, dell’intervenuta pronuncia del decreto di esproprio, con cui si realizza il trasferimento della proprietà dell’immobile a titolo originario dall’espropriato all’ente espropriante e la sostituzione del diritto reale del primo in diritto al giusto indennizzo (tra le altre: Cass. 30/08/2007 n. 18314; Cass. 24/10/2011 n. 21943).

Pertanto, la provvisorietà o definitività dell’indennità non dipende dalla qualifica attribuitale dal decreto di esproprio, ma dalla diversa funzione assegnata alla relativa stima dal legislatore, che nel subprocedimento previsto dalla L. n. 865 cit., art. 11, relativo alla stima provvisoria, si esaurisce con l’offerta in misura congrua all’espropriando ed il tentativo di addivenire alla cessione volontaria dell’immobile che ne sostituisce comunque l’ammontare (art. 12, comma 1), mentre nel prosieguo, e qualora non venga accettata dal proprietario, tale sostituzione è richiesta dall’espropriante dopo l’adozione del decreto di esproprio alla Commissione provinciale di cui agli artt. 15 e 16 della Legge citata, la quale la determina in via definitiva, rendendola incontestabile ove non tempestivamente impugnata davanti alla corte di appello nel termine di decadenza stabilito dalla norma (Cass. 21/10/2011 n. 21886; Cass. 04/02/2016 n. 2193).

4.4. Il decreto di esproprio del Prefetto di Foggia emesso al n. 1280 in data 07/01/2009 non contiene, secondo quanto segnalato nell’impugnata sentenza, alcuna menzione del procedimento di stima da parte della Commissione provinciale espropri.

La Corte di appello di Bari evidenzia, infatti, che il decreto indicava che l’Anas espropriante aveva “provveduto al deposito delle indennità di espropriazione in favore degli aventi diritto, senza la preventiva determinazione delle stesse e sotto la propria responsabilità”, nella precisazione che, altrimenti, ove “provvisoria, la Prefettura non avrebbe richiamato l’esclusiva responsabilità dell’ANAS, dovendosi in tal caso comunque attendere la valutazione futura e la relativa responsabilità”.

Il riferimento, pure contenuto nel decreto di esproprio, al “corretto esercizio del potere discrezionale da parte dell’Anas” per richiamo alle indicazioni fornite con la circolare del Ministero dell’Interno, viene anch’esso apprezzato in sentenza come indicativo del carattere definitivo dell’indennità.

4.5. L’esegesi operata dalla Corte di merito del decreto di esproprio integra la dedotta violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, intesa come errata sussunzione della fattispecie nella disciplina di legge.

La stima da parte della competente Commissione provinciale espropri chiamata a pronunciare sulla indennità di esproprio all’esito dell’infruttuoso esito della prima fase del procedimento in cui l’espropriato abbia rifiutato l’offerta dell’espropriante finalizzata alla integrazione della cessione volontaria del bene, segna il passaggio da una prima ad una seconda fase, contrassegnata l’una dal carattere non definitivo e l’altra dal carattere definitivo dell’indennità.

La Corte territoriale nell’apprezzare come espressivi del carattere definitivo delle indennità, in equivalenza o equipollenza all’intervento della Commissione provinciale espropri, la responsabilità assunta, in proprio, dall’Anas che aveva provveduto al deposito delle indennità spettanti agli aventi diritto nell’osservanza delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno, realizza un improprio accostamento non capace di integrare di quelle indennità il carattere definitivo.

Per l’indicata motivazione resta non vinta, infatti, l’anomalia registrata dal procedimento amministrativo in cui, non avendo provveduto la Commissione provinciale espropri alla determinazione definitiva della indennità, l’azione da esercitarsi dal proprietario espropriato, a fronte di quanto era e rimane una determinazione provvisoria dell’espropriante, è quella, da esercitarsi dinanzi al giudice ordinario, di accertamento della giusta indennità assoggettata a prescrizione decennale e non al breve termine di decadenza previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 19.

5. In accoglimento del primo motivo di ricorso nei sensi di cui sopra ed assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa dinanzi alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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