Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2852 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18121/2014 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, NOMENTANA 671,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE PENDIBENE, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO e LIDIA

CARCAVALLO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

D.A.;

– ricorrente principale – controricorrente al ricorso –

incidentale – avverso la sentenza n. 830/2013 della CORTE D’APPELLO

di VENEZIA, depositata il 08/01/2014, R.G.N. 824/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato RAFFAELE PENDIBENE;

udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata l’8.1.2014, la Corte d’appello di Venezia, a seguito di sentenza non definitiva con cui, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, aveva dichiarato il diritto di D.A. alla riliquidazione della propria pensione sulla base del criterio retributivo in applicazione dei benefici previsti per i perseguitati per motivi politici e razziali dalla L. n. 96 del 1955, e succ. mod. e integraz., ha ritenuto l’insussistenza di crediti dell’assicurata nei confronti dell’INPS e ha compensato le spese dei due gradi in ragione della metà, condannando l’INPS alla rifusione della restante parte.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che non aveva formato oggetto di contestazione (e dovesse perciò considerarsi provato) che l’INPS avesse regolarmente corrisposto i ratei di pensione liquidati in dipendenza del trattamento già riconosciuto all’assicurata e, dato atto che la CTU non aveva rilevato differenze di sorta a seguito del ricalcolo del trattamento pensionistico resosi necessario in dipendenza del diverso criterio prescelto per la sua determinazione, ha comunque ravvisato una soccombenza parziale dell’INPS, a carico del quale ha posto la metà delle spese del doppio grado.

Avverso tale pronuncia ha ricorso per cassazione D.A., con due motivi di censura. L’INPS ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale avverso la statuizione sulle spese, al quale D.A. ha a sua volta resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto provato, siccome non contestato, l’avvenuto pagamento da parte dell’INPS dei ratei di pensione maturati nel periodo oggetto di ricalcolo e comunque successivi al settembre 1983.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1241,1242 e 2946 c.c., della L. n. 261 del 1962, art. 7, della L. n. 88 del 1989, art. 52, della L. n. 412 del 1991, art. 13, e della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 260 – 262, per avere la Corte territoriale operato la compensazione tra l’importo (imprescrittibile) del proprio credito e le maggiori somme (prescritte e comunque irripetibili) asseritamente pagate dall’INPS successivamente al settembre 1983.

Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure svolte, e sono infondati, ancorchè la sentenza impugnata appaia sul punto meritevole di emenda ed integrazione.

Come risulta dalla stessa narrativa del ricorso per cassazione, l’odierna ricorrente ha incardinato il giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Padova per ottenere la corretta ricostruzione della pensione dovutale in applicazione dei benefici di cui alla L. n. 96 del 1955, che a suo dire erano stati mal applicati dall’INPS per non avere l’Istituto posto a base di calcolo “la retribuzione attuale all’epoca del pensionamento” e non aver corrisposto “interessi e rivalutazione fin dalla data di decorrenza della pensione”, e in ragione di tale causa petendi ha conseguentemente chiesto, in via istruttoria, “disporre CTU contabile per determinare (…) l’esatto ammontare dei maggiori ratei di pensione di vecchiaia dovuta dall’INPS (…) almeno dalla data del 1 marzo 1965, secondo i criteri di cui in narrativa (sci.: del ricorso introduttivo del giudizio)”, comprensivi di accessori, e “conseguentemente (…) condannare l’INPS (…) a corrispondere (…) le somme equivalenti alle differenze non corrisposte e dovute sui ratei arretrati della predetta pensione” (così il ricorso per cassazione, pag. 5).

Così ricostruita la domanda, appare evidente che l’odierna ricorrente, lungi dal denunciare un inadempimento scaturente da una qualche differenza tra quanto dovutole dall’ente previdenziale sulla base del trattamento in godimento anteriormente alla presentazione dell’istanza di ricostituzione ex L. n. 96 del 1955, e quanto effettivamente corrispostole, ha lamentato un diverso tipo di inadempimento, consistente nell’erronea determinazione dell’importo dovutole siccome non comprensivo della (corretta) applicazione dei benefici rivendicati, senza in alcun modo porre in questione l’effettiva corresponsione dei ratei di pensione maturati anteriormente all’istanza de qua. Ora, la denuncia di un inadempimento del tipo di quello fatto valere in giudizio mette capo ad una causa petendi affatto peculiare, dal momento che, concernendo l’esatta determinazione del titolo e del sistema di calcolo sulla cui base viene calcolata ed erogata tempo per tempo la pensione, impone di operare un raffronto tra gli importi che sarebbero in ipotesi spettati al pensionato sulla base del rivendicato sistema alternativo di calcolo connesso al titolo fatto valere e quelli che, viceversa, sono stati liquidati dall’ente previdenziale sulla base del sistema (e del titolo) ritenuto applicabile: vertendosi solo sulla correttezza dei parametri relativi al calcolo preordinato alla liquidazione della pensione, ogni indagine sul fatto che gli importi liquidati dall’ente siano anche stati effettivamente corrisposti risulta infatti ultronea rispetto all’oggetto del giudizio, che non è modificabile nè dalla parte nè dal giudice (artt. 99 e 112 c.p.c.).

Sotto questo profilo, va senz’altro rettificata l’affermazione dei giudici di merito secondo cui la preclusione per l’odierna ricorrente dalla possibilità di denunciare la mancata prova del pagamento dei ratei di pensione maturati fino alla data della domanda deriverebbe da una mancata tempestiva contestazione di averli percepiti (così la sentenza impugnata, pag. 7): si tratta piuttosto di riconoscere che la questione dell’effettiva corresponsione degli importi liquidati secondo il sistema di calcolo ritenuto applicabile dall’INPS era estranea all’oggetto del giudizio e che non si sarebbe potuto darvi ingresso se non con una inammissibile mutatio libelli.

Per converso, è proprio la peculiarità della causa petendi oggetto del presente giudizio a escludere la rilevanza delle disposizioni di cui parte ricorrente lamenta la violazione con il secondo motivo di censura: non si tratta infatti in specie nè di ripetere indebiti nè di operare le conseguenti compensazioni, che sono istituti che rilevano allorchè il pensionato certat de damno vitando rispetto ad un credito fatto valere nei suoi confronti dall’ente previdenziale, imponendo a quest’ultimo di operare secondo le previsioni che regolano la compensazione e l’indebito in materia pensionistica (cfr., per un caso del genere, Cass. n. 16448 del 2011), ma di determinare semplicemente se sia fondata o meno la domanda di differenze avanzata sulla base del sistema di calcolo della pensione riconosciuto in giudizio, raffrontando gli importi globalmente dovuti nel periodo in questione con quelli globalmente liquidati dall’ente previdenziale e verificando se il relativo saldo contabile dia o meno fondamento alla pretesa de lucro captando: che è ciò che ha fatto in specie la Corte territoriale sulla base di un accertamento di fatto ormai intangibile, concludendo nel senso della sua insussistenza.

Le anzidette considerazioni, peraltro, se militano per un verso per il rigetto del ricorso principale, depongono per altro verso per la fondatezza del ricorso incidentale, con cui l’INPS si duole di violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere i giudici di merito posto a suo carico la metà delle spese di lite liquidate all’odierna ricorrente pur in assenza di soccombenza: diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non può configurarsi alcuna soccombenza dell’INPS nel fatto che la Corte di merito, nella pronuncia non definitiva, avesse condiviso la prospettazione in diritto dell’odierna ricorrente volta alla riliquidazione della propria pensione sulla base del criterio retributivo, giacchè la soccombenza va valutata in relazione all’esito definitivo della lite, senza che rilevi che in una fase o grado anteriore la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un qualche esito ad essa favorevole (così, tra le più recenti, Cass. n. 3810 del 2019).

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito sulla ripartizione delle spese, ne va disposta l’integrale compensazione per l’intero processo, in considerazione della peculiare complessità della vicenda di merito.

Tenuto conto del rigetto del ricorso principale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, compensa le spese dell’intero processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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