Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2852 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 05/02/2021), n.2852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15858-2019 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e

difesa dall’Avvocato MUSCARA SALVO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4936/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, SEZ. DISTACCATA di CATANIA, depositata il

12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

 

Fatto

RILEVATO

che il contribuente M.G. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, che ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso in riassunzione da lui proposto, dopo che la Corte di Cassazione, su ricorso dell’Agenzia delle entrate, aveva annullato con rinvio una precedente sentenza della medesima CTR, di rigetto dell’appello proposto dall”Agenzia delle entrate avverso una sentenza della CTP di Catania, di accoglimento del ricorso del contribuente M.G. avverso una cartella di pagamento, emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 36-bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito nella L. n. 96 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR non aveva tenuto presente che alla controversia andava applicata la disciplina relativa alla definizione agevolata delle pendenze tributarie; alla stregua di detta normativa, per le controversie definibili erano sospesi per mesi 6 i termini di impugnazione anche incidentali delle pronuncia giurisdizionali e di riassunzione che scadevano dalla data di entrata in vigore della normativa anzidetta fino al 30 settembre 2017; e l’ordinanza della Corte di Cassazione, con la quale era stata cassata con rinvio la precedente sentenza emessa dalla CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, era stata depositata il 10 febbraio 2017, si che il termine semestrale ai fini della riassunzione cadeva il 9 settembre 2017 e dunque nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del D.L. n. 50 del 2017 (24 aprile 2017) ed il 30 settembre 2017; pertanto, per effetto della sospensione legale di cui sopra, il termine per la riassunzione del giudizio cadeva il 30 marzo 2018; esso contribuente aveva dunque tempestivamente ottemperato all’onere di riassumere il giudizio, avendo notificato il ricorso in riassunzione il 27 febbraio 2018, depositandolo il successivo 29 marzo 2018;

che, con il secondo motivo di ricorso, il contribuente lamenta violazione art. 310 c.p.c., comma 4, in comb. disposto con D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, ai sensi della normativa anzidetta, qualora la riassunzione del giudizio non fosse stata tempestivamente effettuata, l’intero processo si estingueva e le spese del processo estinto restavano a carico delle parti che le avevano anticipate; al contrario la CTR, dichiarato inammissibile il ricorso, l’aveva condannato alla rifusione delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate resistente;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che il primo motivo di ricorso proposto dal contribuente è fondato;

che, invero, in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito nella L. n. 96 del 2017, mentre ai fini dell’accesso al beneficio è necessaria una specifica richiesta del contribuente, ai fini della proposizione del ricorso la sospensione semestrale del termine per riassumere la causa a seguito di rinvio, prevista dal citato art. 11 comma 9, opera automaticamente, purchè la lite rientri fra quelle definibili e purchè il termine spiri fra il 24 aprile 2017 ed il 30 settembre 2017 (cfr. Cass. n. 11913 del 2019; Cass. n. 5109 del 2020);

che, nella specie, non è contestato che il termine di riassunzione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4360 del 2017, depositata il 10 febbraio 2017, andava a cadere il 9 settembre 2017 e quindi nella forbice temporale compresa fra il 24 febbraio 2017 ed il 30 settembre 2017, di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 10, comma 9 citato; neppure è contestato che la cartella di pagamento impugnata aveva ad oggetto l’omesso versamento di tributi erariali, si che la controversia rientrava fra quelle definibili ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 4; non è infine contestato che, per effetto della sospensione legale di cui sopra, il termine per la riassunzione del giudizio andava a cadere il 30 marzo 2018, dovendosi pertanto ritenere che il contribuente abbia tempestivamente ottemperato all’onere di riassumere il giudizio, avendo notificato il ricorso in riassunzione il 27 febbraio 2018 ed avendo depositato il medesimo il successivo 29 marzo 2018;

che, da quanto sopra, consegue l’accoglimento del ricorso proposto dal contribuente e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese dle presente giudizio di legittimità;

che è da ritenere assorbito il secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte, assorbito il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo motivo, con riferimento al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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