Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28519 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.R.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUNGOTEVERE FLAMINIO 26, presso lo studio dell’Avvocato

ROSARIO STEFANO, rappresentato e difeso dall’Avvocato GROSSI ERMANNA,

gista procura speciale in calce al ricorso per regolamento di

competanza;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO della PROTEZIONE

CIVILE – UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO per il superamento della

criticità ambientale nel territorio della Regione Calabria in

persona del rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1966/2010 del TRIBUNALE di CATANZARO del

26/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

D.R.V., insegnante presso l’istituto tecnico di Lamezia Terme, ha adito il Tribunale del lavoro di Catanzaro per vedersi riconosciuto il diritto a percepire gli incentivi previsti dalla L. n. 109 del 1994, art. 18, comma 2 (legge quadro in materia di lavori pubblici) per l’attività svolta per la redazione del ” Piano raccolta differenziale della frazione organica” su incarico del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, che si era avvalso a tempo pieno della sua collaborazione dal 26 novembre 2001 al 22 dicembre 2005. Si costituiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile- Ufficio del commissario delegato per il superamento della criticità ambientale nel territorio della Regione Calabria, il quale eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale del giudice adito.

Con sentenza in data 26.10.2010 il Tribunale di Catanzaro dichiarava di essere incompetente per territorio in ordine al proposto ricorso e rimetteva gli atti al Tribunale di Lamezia Terme in funzione di giudice del lavoro. Avverso tale sentenza propone ricorso per regolamento D.R.V.. Con un unico motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale aveva omesso di considerare che l’assegnazione del dipendente presso la struttura commissariale non poteva configurarsi quale ipotesi di comando o distacco, dovendosi dar rilevo al rapporto funzionale (di c.d. “avvalimento”) che legava il D.R. a tale struttura e che si configurava come rapporto del tutto distinto da quello instaurato con l’amministrazione scolastica, sicchè era da ritenersi competente il Tribunale di Catanzaro, nella cui circoscrizione aveva sede l’ufficio cui il dipendente era addetto al momento della cessazione del rapporto medesimo. Il ricorso è infondato.

Si deve, al riguardo, premettere come, in tema di competenza territoriale per le controversie relative ai pubblici dipendenti, sia consolidato l’insegnamento di questa Suprema Corte nel l’affermare che l’art. 413 c.p.c., comma 5, prevedendo la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto, deve essere inteso nel senso che la individuazione del foro speciale ha carattere esclusivo e non concorrente (v. ad es. Cass, (ord) n. 11831/2002); che per sede di servizio deve intendersi quella di effettivo servizio, al momento della proposizione della domanda in giudizio, e non anche la sede cui fa capo la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (v. ad es. Cass. (ord) n. 21562/2007); che, stante il tenore letterale della disposizione e la ratio della stessa, a nulla rileva che la controversia sia sorta nel momento in cui il dipendente era addetto ad altro ufficio, compreso in altra circoscrizione, venendo in rilievo solo l’ufficio ove il dipendente prestava servizio al momento in cui il giudizio è instaurato ovvero il rapporto di lavoro ha avuto termine (v. Cass. (ord) n. 15344/2004). Rispetto a tali criteri interpretativi, del tutto irrilevante appare che l’utilizzazione del ricorrente sia avvenuta nell’ambito dell’istituto del c.d. “avvalimento”, e cioè di quello specifico rapporto tra enti, caratterizzato dal fatto che l’ente titolare della funzione utilizzata si avvale degli uffici di altro ente per far fronte, in via straordinaria, a compiti che eccedono le possibilità degli enti ordinariamente competenti, e che tale istituto si distingue (per la sua peculiarità funzionale) da quello, assai più risalente, del comando o distacco.

Dal momento che, ai fini della determinazione della competenza, quel che rileva è che, in entrambe le ipotesi, non si realizza la cessazione del rapporto di servizio fra il dipendente utilizzato e l’amministrazione datrice di lavoro, o, in altri termini, che il legame funzionale che intercorre fra il dipendente e la struttura che della prestazione dello stesso si avvale non determina una cesura del rapporto di impiego, trattandosi pur sempre di una utilizzazione straordinaria e temporanea, in nessun caso riconducibile al riferimento che la norma regolatrice dell’art. 413 c.p.c. opera “al momento della cessazione del rapporto”.

Ne deriva, nel caso, che, essendo, al momento della proposizione del ricorso, il dipendente già rientrato presso l’amministrazione di appartenenza, il giudizio doveva essere instaurato innanzi al giudice del lavoro di Lamezia Terme, sede dell’ufficio al quale il dipendente era addetto. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Lamezia Terme in funzione di giudice del lavoro; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorari, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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