Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28518 del 20/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28518 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 6105/12 proposto da:

Società Semplice AGRIVERDE (p.IVA.: 02148680461)
In persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Bruno Berti; rappresentata e
difesa dall’ avv. Paolo De Cesari giusta procura in calce al ricorso; domiciliato presso la
Cancelleria della Corte dì Cassazione
– Ricorrente contro

– Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo- di Pistoia;
– Comune di Pescia
– Parti intimate-

avverso la sentenza n. 139/11 del Giudice di Pace di Pescia, depositata 1’8 luglio
2011; non notificata.
RILEVATO IN FATTO ED OSSERVATO IN DIRITTO
Il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio
redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:

Data pubblicazione: 20/12/2013

1— La società semplice AGRI VERDE propose opposizione innanzi al Prefetto di Pistoia
contro il verbale di accertamento dell’infrazione di cui all’art. 143, III comma, d.lgs
285/1992 redatto dalla Polizia Municipale di Pescia; rigettato il ricorso ed emessa cartella
esattoriale da parte della spa Equitalia Gerit, agente per la riscossione per la provincia di

propose opposizione contro tale cartella innanzi al Giudice di Pace di Pescia, lamentando
che il provvedimento presupposto —l’ordinanza prefettizia di rigetto della prima
opposizione- non sarebbe stato notificato alla società ma direttamente — ex art. 140 cpc —
al Berti.

2

L’adito Giudice di Pace respinse l’opposizione con sentenza n.139/2011, depositata

1’8 luglio 2011; contro tale decisione la società AGRIVERDE ha proposto ricorso per
cassazione, sulla base di un unico motivo, diretto a contestare la validità della notifica al
legale rappresentante dell’esito del giudizio di opposizione al Prefetto, iniziato dalla
società.
Le parti intimate non hanno svolto difese.

3

Si propone la definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità in quanto la

sentenza del Giudice di Pace era soggetta ad appello e non già a ricorso in sede di
legittimità, a seguito della modifica dell’art. 23 della 1. 689/1981, introdotta con l’art. 26,
comma III, del d. lgs 40/2006, applicabile a tutte le ordinanze pronunziate ed alle
sentenze depositate a decorrere dal 2 marzo 2006.”
La predetta relazione è stata notificata alla parte ricorrente e comunicata al P.G. ; non
sono state depositate memorie
I — Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni esposte nella relazione; il ricorso va
dunque dichiarato inammissibile, senza onere di spese, in quanto le parti intimate non
hanno svolto difese.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione

frtaeltut

Lucca, la stessa società, agendo nella persona del legale rappresentante Bruno Berti,

della Suprema Corte di Cassazione.

t

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2013, nella camera di consiglio della VI sezione

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