Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28517 del 20/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28517 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 6045/12 proposto da:

Rosanna BIONDO (c.f.: BND RNN 39M50 G482I)
rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Pappani e Michele Calabrese; giusta procura a
margine del ricorso; elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Calabrese in
Roma , via Varese n. 23

– Ricorrente contro

Condominio” LA BUSSOLA” in Stintino, loc. Capo Falcone (p. IVA: 92059750908)
In persona dell’amministratore pro tempore Pasquale Nettuno; rappresentato e difeso
dall’avv. Mario Perantoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Anna
Claudia Salluzzo in Roma, via Pippo Tamburri n.1, giusta procura a margine del
controricorso.

– Con troricorrenteavversola sentenza n. 1293/11 del Tribunale di Sassari depositata il 21 settembre
2011; non notificata.

/1~444

Data pubblicazione: 20/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2013 dal
Consigliere Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;

RILEVATO IN FATTO ED OSSERVATO IN DIRITTO
Il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio

“RILEVA IN FATTO ed OSSERVA IN DIRITTO
1 — Il Condominio “La Bussola” sito in Stintino, località Capo Falcone, chiese ed ottenne
dal Giudice di Pace di Sassari che fosse ingiunto alla condomina Rosanna Biondo il
pagamento di euro 129,43, per oneri condominiali relativi all’esercizio 2006/2007; la
Biondo propose opposizione basata sulla ritenuta inidoneità del bilancio preventivo — pur
se debitamente approvato- a costituire la prova scritta del credito ingiunto. Tale tesi
venne posta a base della sentenza di accoglimento dell’opposizione.

2 — Contro tale sentenza ha proposto appello il Condominio, sostenendo in via
preliminare l’appellabilità della decisione in quanto la stessa, pur essendo stata
pronunziata in un’ipotesi di giudizio di equità ex lege , secondo quanto disposto dall’art.
113, II comma, cpc — e quindi non sottoponibile ad appello se non in caso di dedotta
violazione dei principi informatori della materia — era appunto viziata dalla mancata
osservanza delle norme — artt. 1130, 1135, 1137 cod. civ.-art. 63 disp. att, cod. civ. —
disciplinanti la possibilità per l’amministratore di condominio di ottenere la realizzazione
del credito per oneri condominiali in via monitoria, sulla base di delibere condominiali
debitamente approvate.

3— Il Tribunale di Sassari riformò la gravata decisione ritenendo idonee prove scritte del
credito fatto valere le delibere condominiali di approvazione del bilancio preventivo,
gravando sulla appellata la dimostrazione di aver soddisfatto integralmente tale debito — e
non già solo in via parziale-

4 — La Biondo ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, sulla base di unico
motivo, cui ha risposto il Condominio con controricorso.

redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:

5 — Lamenta la ricorrente la violazione degli artt. 339, III comma, cpc e 113, II comma,
cpc, sostenendo che l’appello sarebbe stato inammissibile in quanto il Condominio non
avrebbe fatto valere una violazione di legge —nella specie di violazione dei principi
regolatori in materia di prove idonee a sorreggere la richiesta ingiunzionale del

opposizione, poi accolta dal Tribunale, si sarebbe basata appunto sulla inidoneità della
sola produzione del bilancio preventivo, pur se approvato, a sostenere la richiesta
monitoria.

6 — E’ convincimento del relatore che il motivo presenti profili di inammissibilità per
difetto di specificità laddove , nell’esaminare se il tenore dell’appello del Condominio
potesse rientrare nel sindacato di merito sopra descritto, non riporta in modo organico il
contenuto del gravame ma solo singoli passi che, così decontestualizzati, non forniscono
materia per il pur sollecitato scrutinio di confronto tra la fattispecie concreta — la
motivazione considerata nel suo organico complesso- e quella recata dall’art. 339, III
comma, cpc — denunziante la violazione dei principi regolatori della materia-

6.a — Ne deriva che, a giudizio del relatore, è ben poco significativo l’osservare che
nell’appello si censurava l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nella valutazione della
documentazione allegata al ricorso monitorio -al fine di inferirne che il sindacato che si
veniva a chiedere al Giudice dell’appello avrebbe interessato non già la regula juris bensì la
formazione del convincimento del giudicante per riscontrare l’esistenza di un vizio di
motivazione- atteso che tale censura era invece diretta a far emergere la sostanziale
violazione del favor probatorio per il Condominio disciplinato dall’art. 63, I comma, disp
att cod. civ. —quale applicazione di specie del generale principio di ripartizione dell’onere
della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. che, nell’interpretazione della Corte di legittimità,
è esteso anche alle delibere di approvazione del bilancio preventivo-.

6.b — Il rilievo conferito alla riscontrata specialità della disciplina in materia di prova
scritta del diritto da far valere in sede monitoria è da solo sufficiente a far ritenere

Condominio — quanto piuttosto un vizio di motivazione, atteso che la propria

ammissibile l’appello; l’accenno poi all’ammissione della stessa Biondo di dovere somma
leggermente inferiore a quella ingiunta, riveste carattere di autonomia argomentativa
rispetto al già raggiunto riscontro dei presupposti di cui all’art. 339, III comma, cpc e
quindi rimane assorbito dalla riscontrata esistenza di una ragione già di per sè sufficiente

7— Nessuna critica infine muove la ricorrente alla decisione di merito
8 – Si propone pertanto la definizione del ricorso in camera di consiglio con declaratoria
di manifesta infondatezza”.
La predetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al P.G. ; le stesse non
hanno depositato memorie

I — Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni esposte nella relazione

Il — Il ricorso va dunque respinto e parte ricorrente va condannata al pagamento delle
spese, secondo quanto specificato nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro
700,00 di cui euro 200 per esborsi
Così deciso in Roma il 26 novembre 2013, nella camera di consiglio della VI sezione
della Suprema Corte di Cassazione.

per l’ammissibilità del gravame.

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