Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28517 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. III, 08/11/2018, (ud. 20/07/2018, dep. 08/11/2018), n.28517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13832-2016 proposto da:

A.F.B.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIUSEPPE

RIDOLA che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO

MENCHINI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REPUBBLICA ITALIANA, e per essa PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6574/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame di A.F.B.A., medico specializzato in pediatria presso l’Università di (OMISSIS) a seguito di immatricolazione nell’anno acc. 1984/85 (pag. 2 della sentenza), avverso il rigetto, per prescrizione, della sua domanda del 03/11/2010 di condanna della Repubblica italiana – e per essa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – al risarcimento dei danni per il tardivo recepimento delle direttive Europee sull’adeguata remunerazione per la frequenza di corsi di specializzazione in medicina;

in particolare, la corte di merito ha rilevato come in atti mancasse allegazione e soprattutto prova del contenuto della raccomandata spedita nel 2002 e addotta dall’attrice quale idoneo atto interruttivo della prescrizione, nonchè escluso il carattere della decisorietà del giuramento perchè riferito a quella stessa lettera, ma senza appunto allegazione e prova del contenuto, ciò che impediva di verificare se vi fosse stata una valida costituzione in mora del destinatario dell’atto;

per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 25/11/2015 col n. 6574, propone ricorso l’ A., affidandosi a sei motivi, cui resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i motivi, che propongono questioni strettamente correlate a vizi verificatisi nei gradi di merito, non possono trovare accoglimento;

ed invero la ricorrente deduce:

– col primo motivo, “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 329,342 e 346 c.p.c…. nonchè nullità della sentenza…”: in estrema sintesi deducendo essere malamente stato negato che fosse presente agli atti del giudizio il fatto interruttivo della prescrizione;

– col secondo motivo, “violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, ult. periodo e art. 233 c.p.c., comma 1… nonchè nullità della sentenza…”: in definitiva censurando la ritenuta inammissibilità del giuramento decisorio, nonostante quello potesse essere deferito in ogni stato e grado del giudizio;

– col terzo motivo, “violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, ult. periodo, art. 233 c.p.c., comma 1, art. 2736 c.c., n. 1… nonchè nullità della sentenza…”: per essere stata malamente esclusa la decisorietà del capo di giuramento come articolato;

– col quarto, “violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2 e art. 112 c.p.c…. nonchè nullità della sentenza…”: adducendo l’erroneità dell’omissione della disamina della controeccezione di interruzione formulata in appello dall’attrice di primo grado;

– col quinto, “violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3,… nonchè nullità della sentenza”: dolendosi della mancata ammissione dell’ordine di esibizione del documento;

– col sesto, “violazione e falsa applicazione dell’art. 210 c.p.c. nonchè nullità della sentenza…”: per essere erroneamente stata disattesa la richiesta di esibizione perchè qualificata come meramente esplorativa;

il primo motivo è infondato: nella sua pure ampia ed attenta illustrazione non viene però dimostrato che lo specifico fatto interruttivo sarebbe stato allegato e tanto meno entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive o di merito, non indicando il ricorso quando e come l’allegazione sarebbe avvenuta: ciò che si riproduce del contenuto della memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, non è l’enunciazione di un’attività assertiva costituente allegazione del fatto, perchè l’allegazione di esso avrebbe supposto la narrazione che nel contenuto della raccomandata di cui si produce la ricevuta di spedizione vi era una dichiarazione avente chiaro ed univoco contenuto idoneo ad interrompere la prescrizione: eppure, non vi si riproduce alcunchè che accompagnasse la produzione spiegandola in tal senso, mentre solo se ciò fosse stato fatto e dimostrato in questa sede vi sarebbe stata la prova dell’allegazione, a superare oltretutto la specifica eccezione della difesa erariale, fin dalla comparsa di risposta, sull’assenza di eventi interruttivi; con la conseguenza che non vi è valida prova dei presupposti di attivazione dell’onere, per la convenuta, di contestare una tale allegazione;

il secondo ed il terzo motivo, congiuntamente esaminati, sono del pari infondati: se è vero che bene può deferirsi anche in appello il giuramento decisorio, emerge dalla lettura della gravata sentenza che la ragione della sua mancata ammissione non sta affatto nel tempo o nel grado di giudizio in cui la relativa istanza è stata formulata, ma soltanto – non potendo quello vertere che su fatti ritualmente e tempestivamente allegati – nella circostanza che il contenuto della raccomandata non era stato allegato tempestivamente (e, quindi, entro i termini di maturazione delle preclusioni assertive, di cui all’art. 183 c.p.c.);

il quarto motivo è privo di fondamento: nonostante esso ponga una delicata questione di interpretazione dell’art. 345 c.p.c., è dirimente osservare come la ricorrente rivestisse la qualità di appellante e, quindi, aveva l’onere, che non dà invece prova di avere adempiuto, di svolgere con quel gravame l’attività di critica al mancato rilievo dell’evento interruttivo e il giudice di appello poteva occuparsi della vicenda solo nei limiti in cui l’appello gliel’avesse in effetti devoluta; pertanto, non può giovare all’odierna ricorrente il fatto che ella, nell’atto di appello, sollecitasse l’ammissione di prove, visto che non deduce nè prova di avere in quella sede dimostrato di avere pure allegato il contenuto specifico dell’atto che ne era stato oggetto in primo grado;

il quinto ed il sesto motivo possono congiuntamente esaminarsi, ma neppure essi possono trovare accoglimento: una volta escluso che la rappresentazione del fatto interruttivo, cioè l’allegazione riferita anche al contenuto della comunicazione, fosse avvenuta, comunque l’ordine di esibizione era istanza probatoria inammissibile in appello; infatti, nel giudizio di appello l’istanza di esibizione di documenti, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., è sottoposta agli stessi limiti di ammissibilità previsti dall’art. 345 c.p.c., comma 3, con riferimento alla produzione documentale, con la conseguenza che essa non è ammissibile in relazione a documenti la cui esibizione non sia stata richiesta nel giudizio di primo grado (Cass. 19/11/2009, n. 24414); e tanto consente di prescindere dall’evidente correttezza della valutazione del carattere esplorativo dell’istanza, non avendo in appello appunto allegato e soprattutto dimostrato l’appellante il contenuto di quell’atto, sicchè l’eventuale mancata ottemperanza a quell’ordine neppure avrebbe potuto somministrare elementi univoci nel senso da lei auspicato;

il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità;

infine, deve darsi atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge ed alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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