Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28516 del 20/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28516 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 4079/12 proposto da:

Comune di GREVE IN CHIANTI (c.f.
In persona del Sindaco pro tempore; autorizzato al giudizio con delibera di Giunta n.
151/2011; rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Toccafondi e dall’avv. Fabio Piccioni,
giusta procura in calce al ricorso; elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.
Stefano Maccioni in Roma, via Corfinio n. 23
– Ricorrente contro

– Giuseppe DE LUCIA (c.f.
rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Maresca e dall’avv.Samantha Valentini;
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Fabio Pucci in Roma, largo Carlo
Goldoni n. 47, come da procura in calce al controricorso, contenente ricorso incidentale
– Controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza n. 3230/11 del Tribunale di Firenze depositata il 29 settembre
2011; non notificata.

AvAtelotzAr

Data pubblicazione: 20/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2013 dal
Consigliere Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI;
udito l’Avvocato Fabio Pucci per il contro ricorrente, che si riporta agli scritti ;
dato atto della presenza del P.G. in persona del Dott. Rosario Giovanni Russo che

RILEVATO IN FATTO ED OSSERVATO IN DIRITTO
Il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio
redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:

“OSSERVA IN FATTO
1 — Giuseppe De Lucia propose impugnazione al Giudice di Pace di Firenze avverso il
verbale di contravvenzione del 17 aprile 2009 con il quale agenti della Polizia municipale
del Comune di Greve in Chianti gli avevano contestato di esser transitato, alla guida del
suo motocarro marca Piaggio, da un incrocio nonostante la luce semaforica indicasse
l’interdizione al passaggio. A sostegno della impugnazione il De Lucia fece valere
indicazione, nel verbale, della patente di guida anziché della Carta di Qualificazione del
Conducente — in acronimo: C.Q.C.- con la paventata conseguenza che l’affievolimento
del titolo abilitativo ( vulgo: la perdita dei punti patente) avrebbe riguardato tale titolo e
non già, come espressamente previsto all’art. 3.1 della circolare 14 aprile 2008 n.300 del
Ministero dei Trasporti, il titolo abilitativo professionale.

2 — Il Giudice di Pace respinse il ricorso; il Tribunale di Firenze accolse invece l’appello
del De Lucia ritenendo, al contrario del primo giudicante, che la erronea indicazione degli
estremi della C.Q.C. nel verbale, lungi da concretizzare un emendabile errore materiale —
incontestati restando gli altri elementi identificativi del trasgressore e della trasgressione —
determinasse la nullità della contestazione.

3— Ha proposto ricorso il Comune di Greve in Chianti per la cassazione di tale sentenza
sulla base di cinque motivi; ha resistito il De Lucia con controricorso, proponendo a sua
volta ricorso incidentale.

frou,ce.htut – 24‹

conclude: “nulla osserva”.

RILEVA IN DIRITTO
4 — Con il primo motivo parte ricorrente denunzia la nullità della sentenza per omessa
indicazione della data in cui sarebbe stata pronunziata: la censura non appare fondata
perché, dal corpo della decisione ( ” Quindi all’odierna udiena, la causa è stata trattenuta in

decisione secondo il procedimento illustrato dall’art. 281 sexies cpc, con la conseguenza
che la data della pronunzia era chiaramente ricavabile dalla lettura del verbale di udienza.

4 bis — Con il secondo motivo si assume l’omessa motivazione sull’eccezione di
inammissibilità dell’appello per carenza dei motivi ex art. 342 cpc: il motivo non è
delibabile in questa sede per carenza di specificità — ex art. 366 n.4 cpc- dal momento che,
non essendosi riportato né il contenuto dell’appello avversario né quello della comparsa
di risposta del deducente, è sottratto alla Corte ogni potere delibativo in merito al dedotto
vizio.

5 — Con il terzo motivo parte ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli
artt. 200 codice della strada e 383 del regolamento di esecuzione dello stesso, dalla cui
lettura si ricaverebbe che il mero errore materiale compiuto dall’agente accertatore non
avrebbe potuto in alcun modo ledere il diritto di difesa del presunto trasgressore, a
garanzia del quale il verbale viene redatto.

5.a — Il motivo è fondato in quanto, fermo restando che gli accertatori sono incorsi in un
errore materiale nell’indicare il numero di patente di guida privata quale identificativo
della C.Q.C. — da cui sola avrebbero potuto detrarsi i c.d. punti patente, a norma del
punto 3 e 3.1 della Circolare – 14/04/2008 – N. 300/A/1/24527/108/13/7 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti — è altrettanto vero che la nullità del verbale è stata
pronunziata pur essendo per il resto tale mezzo di accertamento perfettamente idoneo —
pur se viziato in un elemento formale, facilmente emendabile- a render edotto il
conducente della contestazione e quindi di contrapporre le proprie difese, secondo
quanto più volte affermato in sede di legittimità ( cfr. sul punto della funzione del
1,41a-(1-442`1

decisione, con pronunia del dispositivo”: fol. secondo dell’atto) emerge che il giudice emise la

verbale di accertamento: Cass. Sez. 11 n. 924/2010; Cass. Sez. I n. 3536/2006; Cass. Sez. I
n. 8939/2005; Cass. Sez. I n. 21007/2004)

5.c — E’ altresì da aggiungere che pur volendo valorizzare, come fatto dal giudice del
gravame, il disposto del punto 3.1 della Circolare 14/4/2008 “3.1 Indicazioni sul verbale di

le quali è prevista la decurtazione dei punti sulla CQC o sul CAP tipo KB (ovvero anche sul CAP tipo
KD per i taxi e le autovetture da noleggio con conducente), il verbale di contestnione redatto ai sensi
dell’art. 200 Cd.S deve contenere l’indicazione del numero di CQC e/ o del CAP posseduto dal
conducente. Tale indicazione, nel verbale modello 352 in uso a Codesti Uffici, deve essere riportata nello
spazio riservato al numero della patente di guida posseduta dal conducente (punto i – dati del
trasgressore). Nella casella relativa alla categoria di patente deve essere indicato se trattasi di CQC o di
CAP, indicandone, in quest’ultimo caso, il tipo. La categoria ed il numero della patente di guida,
peraltro, devono essere comunque annotati nel verbale, riportandoli in calce alla descrizione della
violazione:9 al fine di sostenere che l’errore materiale in realtà si sarebbe trasformato in
violazione della norma regolamentare di rango secondario , integratrice del precetto
primario, rimarrebbe pur sempre la constatazione della inefficacia della violazione a
invalidare l’intera attività di accertamento e contestazione della sanzione.

5.d — Non accettabile infine, a giudizio del relatore, è l’interpretazione delle regulae juris art 200 c.d.s.; art. 383 reg esec. c.d.s.- che è implicitamente sottesa alla decisione del
giudice dell’appello: invero il Tribunale ha ritenuto che la errata indicazione del numero
identificativo della patente personale del De Lucia nello spazio dedicato alla C.Q.C.
ponesse i presupposti per la detrazione dei punti-patente dal primo titolo abilitativo e non
già dal secondo: così argomentando però il giudice del gravame è incorso in tre errori
logici: il primo consistito nel far rifluire con prognosi ex ante nel requisito di validità
dell’accertamento una conseguenza del tutto ipotetica — e da ipotizzare solo in caso di
improbabile errore reiterato, pur dopo l’inizio del presente procedimento- ; il secondo nel
porre sullo stesso piano la sanzione principale — oggetto primario della contestazione

4

contestazione* Per tutte le violazioni indicate al punto precedente che sono commesse dal 5.4.2008 e per

verbalizzata- con quella accessoria dell’affievolimento del titolo abilitativo; il terzo nel
confondere l’interesse del De Lucia a far emendare l’errore formale — rispetto al quale il
ricorso per l’annullamento del verbale si poneva, per quanto sin qui argomentato, come
del tutto incongruo- con la fondatezza della contestazione sostanziale.

fondatezza del mezzo che precede; da respingere, per le medesime ragioni, l’unico motivo
del ricorso incidentale con il quale il contro ricorrente si duole che siano state
parzialmente compensate le spese del precedente grado di giudizio, pur essendo la
questione di facile e pronta soluzione, così da far ritenere infondata la sussistenza di giusti
motivi basati sulla”peculiarità della questione trattata”.

7 — Se verranno condivise le suesposte argomentazioni i ricorsi sono idonei ad esser
trattati in camera di consiglio per esser quivi dichiarati: il ricorso principale,
manifestamente fondato nei termini di cui sopra; quello incidentale, manifestamente
infondato.”
La predetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al P.G. ; il ricorrente ha
depositato memorie.

I — Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni esposte nella relazione, non avendo la
memoria depositata da parte ricorrente, fornito argomenti critici idonei a disattendere il
contenuto dell’indicata relazione.
II — Il ricorso principale va dunque accolto con conseguente cassazione della sentenza
impugnata; non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa
nel merito rigettandosi l’opposizione al verbale di contravvenzione, liquidandosi le spese
del procedimento di appello e del presente in conformità a quanto indicato nel
dispositivo

P.Q.M.

La Corte di Cassazione

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6 — L’esame degli altri due motivi del ricorso principale risulta assorbito dalla ritenuta

Accoglie il terzo motivo del ricorso principale; cassa in relazione al motivo accolto; rigetta
il ricorso incidentale; decidendo nel merito, rigetta l’opposizione al verbale di
contravvenzione e condanna parte contro ricorrente al pagamento delle spese del giudizio
innanzi al Tribunale che liquida in euro 1700,00 di cui curo 1000 per onorari ed curo

di cui, euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2013, nella camera di consiglio della VI sezione
della Suprema Corte di Cassazione.

600,00 per diritti; nonché di quelle del giudizio di legittimità che liquida in curo 1.700,00

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