Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28516 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. III, 08/11/2018, (ud. 20/07/2018, dep. 08/11/2018), n.28516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27111-2015 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS), MINISTERO DELLA

SALUTE (OMISSIS), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende per

legge;

– ricorrenti –

contro

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE, 104,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO PRINCIPATO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 512/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 03/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di appello di Messina ha infine accolto, nei confronti dei soli Ministeri dell’Istruzione e Ricerca Scientifica e della Salute, la domanda di I.S. di condanna di quelli e dell’Università degli Studi di Messina al risarcimento dei danni da mancato adeguamento dell’ordinamento interno alle direttive della Comunità Europea nn. 75/362, 75/363 e 93/16 in tema di adeguata remunerazione degli iscritti alle scuole di specializzazione in medicina, avendo quegli frequentato quattro anni di una tale scuola dal 1985/86 al 1988/89; ed ha condannato i detti Ministeri al pagamento di Euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla domanda del 03/08/2001 al soddisfo;

per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 03/09/2015 col n. 512 e addotta come notificata addì 11/09/2015, ricorrono oggi i detti Ministeri con atto notificato dal 09/11/2015 ed articolato su di un motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unitario motivo i ricorrenti lamentano: “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dell’art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato di Roma) nella versione consolidata (GUCE n. C 325 del 24 dicembre 2002) come modificati e ridenominati dal Trattato di Lisbona dal 1 dicembre 2009, dell’art. 117 Cost., comma 1, dell’art. 16 della Direttiva CEE 82/76, nonchè degli artt. 5 e 7 della Direttiva “riconoscimento” 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”; sul punto, essi deducono che il diploma di specializzazione in Medicina del lavoro non rientra tra quelli riconosciuti in due o più Paesi dell’Unione;

il ricorso non può essere scrutinato nel merito, perchè è privo del requisito di procedibilità del deposito, in atti ed entro il termine prescritto dall’art. 369 c.p.c., di copia notificata della sentenza, indispensabile per avere i Ministeri enunciato nel loro ricorso che la sentenza era appunto stata notificata in data 11/08/2015;

lo stesso ricorso, d’altra parte, nelle sue battute finali dà conto del deposito di una copia della sentenza, ma non di quella notificata; ed in senso analogo depone il tenore letterale della nota di deposito degli atti in Cassazione, datata 26/11/2015;

nè soccorrono i ricorrenti i principi di Cass. 17066/13, essendo decorsi oltre sessanta giorni tra pubblicazione della sentenza gravata e notifica del ricorso, o di Cass. Sez. U. n. 10648/17, non rinvenendosi in atti diversi da quelli depositati dai ricorrenti, tempestivamente prodotta, la copia notificata della sentenza;

è pertanto inevitabile la declaratoria di improcedibilità del ricorso;

tanto preclude il rilievo della manifesta infondatezza della doglianza, visto che, “in materia di responsabilità dello Stato italiano per mancata tempestiva attuazione di direttive comunitarie, a fronte della pretesa risarcitoria azionata deducendo l’inadempimento statuale alle direttive nn. 75/362, 75/363 e 82/76, per avere un medico frequentato un corso di specializzazione non indicato nell’art. 5 della direttiva 75/363 fra quelli comuni a tutti gli stati membri dell’Unione Europea, ma assunto come equivalente ad un corso comune solo a due (o più) Stati, e come tale indicato nell’art. 7 della direttiva, il giudice italiano è tenuto a verificare in concreto se quella equivalenza si configuri o meno; tale accertamento implica anche riscontri fattuali che deve compiere il giudice di merito, sicchè, in mancanza di indicazioni della parte circa la sede dei gradi di merito in cui detto accertamento sia stato effettuato ed il modo in cui si sia formato, la relativa questione è inammissibile nel giudizio di cassazione, non configurandosi come una mera quaestio iuris riconducibile all’art. 382 c.p.c., comma 3” (Cass. 15/11/2016, n. 23199; nello stesso senso: Cass. ord. 01/02/2018, n. 2529; Cass. ord. 23/02/2018, n. 4381);

alla declaratoria di improcedibilità segue la condanna dei ricorrenti, soccombenti e tra loro in solido per l’evidente identità della posizione processuale, alle spese del giudizio di legittimità;

non sussistono, per esserne esentati fin dall’inizio i ricorrenti (Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. ord. 29/01/2016, n. 1778), i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore di I.S., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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