Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28515 del 29/11/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/11/2017, (ud. 21/06/2017, dep.29/11/2017),  n. 28515

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che, con sentenza depositata il 21.7.2011, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta dal Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi per malattia asseritamente omessi nel periodo settembre-dicembre 2000;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso, per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che il Consorzio ha resistito con controricorso, illustrato da memoria;

che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata;

che il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, l’Istituto deduce violazione dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e D.L. n. 112 del 2008, art. 20, (conv. con L. n. 133 del 2008), per non avere la Corte di merito preliminarmente accertato se fosse passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1220/04, che, pronunciandosi sulla domanda di accertamento negativo proposta dal Consorzio medesimo in riferimento ai medesimi contributi e al medesimo periodo, ne aveva accertato la debenza;

che, con il secondo motivo, l’Istituto lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 20, cit., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’INPS non potesse trattenere quanto già pagato dal Consorzio in relazione al periodo per cui è causa;

che, con riguardo al primo motivo, è sufficiente rilevare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, affinchè il giudicato esterno, che è rilevabile d’ufficio, possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria (cfr. tra le tante, Cass. nn. 8478 e 27881 del 2008), di talchè, non avendo l’Istituto nemmeno allegato di averla prodotta, nessuna censura merita la sentenza impugnata, che pur in presenza di altro giudizio tra le stesse parti e avente medesima causa petendi, ha esaminato il merito della lite;

che, con riguardo al secondo motivo, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 1, secondo periodo, cit., che aveva previsto che restassero “acquisite alla gestione” e conservassero “la loro efficacia le contribuzioni (per maternità) comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1 gennaio 2009”, nonostante che il primo periodo dello stesso art. 20, comma 1, prevedesse che “la L. 11 gennaio 1943, n. 138, art. 6,comma 2, si interpreta nel senso, che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dall’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto medesimo” (cfr. Corte cost. n. 82 del 2013);

che, a seguito della declaratoria d’incostituzionalità della disposizione cit. (e, in via consequenziale, del D.L. n. 98 del 2011, art. 16, lett. b), conv. con L. n. 111 del 2011, che aveva differito al 31.4.2011 il termine finale del periodo di definitiva acquisizione dei contributi), questa Corte ha fissato il principio secondo cui non opera più la regola dell’irripetibilità delle contribuzioni anteriormente versate, le quali non restano pertanto acquisite alla gestione previdenziale (così Cass. n. 24997 del 2013 e successive conformi);

che pertanto il ricorso va conclusivamente rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità in considerazione della posteriorità al ricorso per cassazione della declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 112 del 2008, art. 20;

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 21 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2017

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