Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28515 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.I.A.E. SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI (OMISSIS)

in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 778, presso lo studio

dell’Avvocato IRACE ERNESTO, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 235, presso lo studio dell’Avvocato

COLASANTI VALERIO, rappresentato e difeso dagli Avvocati BERSELLI

FILIPPO e CATERINO CATERINA, giusta procura speciale alle liti in

calce alla memoria;

– resistente –

avverso il provvedimento n.r.g. 605/2010 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 27/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2011 dal Consigliere Rrelatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 30.11.2009 il Tribunale di Bologna ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento di A.A. dalla sede regionale di Bologna a quella di Ancona e ha ordinato alla SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori), datore di lavoro del predetto, la reintegrazione nel posto di direttore della sede regionale di Bologna, cui era preposto all’atto del trasferimento.

Con successivo ricorso al Tribunale di Ancona la SIAE ha chiesto di accertare l’impossibilità di eseguire la sentenza del Tribunale di Bologna e, di converso, la piena legittimità di mantenere l’assegnazione del dipendente nella posizione di direttore della sede regionale di Ancona.

Con ordinanza resa il 27.9.2010 il giudice adito ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere della domanda, essendo competente in ordine alla stessa il Tribunale di Bologna.

Ha proposto istanza di regolamento la SIAE. Ha depositato memoria A.A..

Con un unico motivo la società ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale adito aveva ritenuto che la domanda dovesse qualificarsi come istanza di determinazione delle modalità dell’esecuzione, dal momento che scopo della stessa era, piuttosto, quello di confermare l’impossibilità di eseguire la sentenza, e non già di eseguirla, per come poteva richiedere solo la parte vincitrice, e che, peraltro, mai aveva inteso proporre opposizione ad una esecuzione, minacciata (con la notifica dell’atto di precetto) ma mai concretamente iniziata. Il ricorso è infondato.

Ha ritenuto il Tribunale adito (avvalendosi correttamente del potere di qualificazione della domanda, che, come noto, spetta in via esclusiva al giudice di merito e che è insindacabile in cassazione, ove nel suo esercizio non emergano vizi logici o giuridici) che l’azione proposta dalla SIAE, sebbene formalmente qualificata come domanda di accertamento, era, in realtà, volta a determinare le modalità di esecuzione della pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del trasferimento del dipendente e che, pertanto, la relativa competenza andava regolata secondo il criterio dell’art. 26 c.p.c., u.c., che prevede che per l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo ove l’obbligo deve essere adempiuto.

Tale assunto risulta conforme ai precedenti di questa Suprema Corte, che (seppur in non recenti pronunce: v. Cass. n. 8027/1990; Cass. n. 4878/1985) ha ritenuto, tanto con riferimento al licenziamento, che al trasferimento illegittimo, che tale luogo va verificato con riferimento alla “sede materiale” dell’esecuzione, e cioè al luogo in cui risulta ubicato il posto di lavoro dal quale il lavoratore è stato trasferito, o, in altri termini, nel quale debbono porsi in essere gli adempimenti necessari a realizzare l’effetto utile della sentenza.

E rispetto a tale configurazione, che appare coerente anche con l’esigenza di garantire la prossimità della tutela giurisdizionale, non assume influenza la circostanza che la società ricorrente perseguisse lo scopo di accertare l’impossibilità di eseguire la sentenza, e non già di darvi attuazione, dal momento che quel che rileva è che l’azione fosse finalizzata a determinare l’ambito di precettività del dictum del giudice, e, quindi, la sua concreta esigibilità, sulla base dell’accertamento da quest’ultimo compiuto.

Esigibilità – come si è detto- connessa al luogo ove devono porsi in essere gli adempimenti necessari a garantire l’effetto utile della sentenza, in relazione ai doveri di cooperazione strumentali all’adempimento dell’obbligo di reintegrazione posto a carico del datore di lavoro o, in difetto, alla sua realizzazione ope iudicis.

Il ricorso va, pertanto, rigettato con la conseguente conferma della competenza del Tribunale di Bologna.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Bologna; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2500,00 per onorari di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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