Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28515 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. III, 08/11/2018, (ud. 20/07/2018, dep. 08/11/2018), n.28515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10126-2015 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

D.V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

SAVORELLI 120, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PERRONE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA MATTIOLI

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6743/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di appello di Roma ha accolto solo in punto di esclusione della rivalutazione l’appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso il pieno accoglimento pronunciato dal tribunale capitolino per Euro 55.519,10 – oltre interessi e rivalutazione – della domandàproposta da D.V.P. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di condanna alla corresponsione della remunerazione di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991 (in dipendenza della frequenza fino al 1995 di una scuola di specializzazione in medicina presso l’Università di Modena;

per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 04/11/2014 col n. 6743, ricorre oggi la Presidenza del Consiglio, affidandosi a tre motivi, cui resiste il D. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la ricorrente denuncia, col primo motivo, “violazione e falsa applicazione artt. 115,116,345,347,350,352 e 356 c.p.c.”: deducendo l’erroneità della reiezione dell’appello in carenza in atti dell’appellante Presidenza del contestato atto interruttivo, sostenendo incombere a controparte produrlo;

il motivo è inammissibile: la stessa ricorrente (p. 4 del ricorso) riferisce che il motivo di appello che aveva svolto concerneva la riferibilità ad essa dell’atto interruttivo; la corte territoriale si è occupata del motivo e l’ha disatteso, sicchè, ai fini della decisione sul motivo di gravame, la presenza del documento interruttivo non rilevava; e tanto senza considerare che era onere dell’appellante la produzione degli atti, quand’anche nel grado precedente prodotti dalla controparte, su cui fondare la propria contestazione della sentenza di primo grado (Cass. Sez. U. 23/12/2005, n. 28498; Cass. Sez. U. 08/02/2013, n. 3033; Cass. 09/06/2016, n. 11797);

col secondo motivo, la Presidenza lamenta “violazione e falsa applicazione art. 2943 c.c., D.Lgs. n. 303 del 1999, art. 3 e L. n. 400 del 1988, art. 5”: sostenendo l’inidoneità di un atto interruttivo spedito ad Amministrazione diversa da quella tenuta al pagamento;

il motivo è manifestamente infondato: “in caso di inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, di cui risponde unicamente lo Stato, l’atto interruttivo della prescrizione proveniente dai medici specializzati ed indirizzato ad uno dei Ministeri competenti in materia di organizzazione universitaria e finanziamento delle attività istituzionali statali, che costituiscono articolazioni del Governo, è idoneo a interrompere la prescrizione nei confronti della Presidenza del Consiglio, posto che non viene rivolto ad una qualsiasi amministrazione estranea al rapporto controverso, conservando la funzione di messa in mora ed induzione del debitore all’adempimento (Cass. 11/10/2016, n. 20414; nello stesso senso, in tema di generica responsabilità extracontrattuale e per la configurazione dello Stato quale persona giuridica unica e direttamente obbligata in relazione al rapporto organico o di immedesimazione, che lega allo Stato le persone fisiche agenti, quali che siano gli inquadramenti organizzativi o le mansioni del dipendente autore dell’illecito, v. già Cass. 07/01/1988, n. 2, confermata da Cass. 27/07/2016, n. 15631);

infine, col terzo motivo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri deduce “violazione artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione alla L. n. 370 del 1999, art. 11 e D.Lgs. n. 257 del 1991”, per l’iniquità della quantificazione in relazione al parametro fissato dal D.Lgs. n. 257 del 1991 anzichè a quello previsto dalla L. n. 370 del 1999, art. 11;

il motivo è fondato: benchè in modo chiaro non emerga da alcuni degli atti sottoposti a questa Corte, risulta dall’entità della condanna, parametrata all’importo annuo di Euro 11.103,82, che gli anni del corso di specializzazione fossero 5 (Euro 55.519,10/11.103,82), sicchè per il diploma conseguito il 10/01/1995 il corso poteva essere iniziato solo in anno accademico anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991;

pertanto, alla fattispecie si applica il principio già elaborato da questa Corte (da ultimo: Cass. ord. 31/05/2018, n. 13759), a mente del quale “la previsione di cui alla L. n. 370 del 1999, art. 11 che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 76/362/CEE, diritto insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1 gennaio 1983 all’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, è applicabile anche agli specializzandi che, avendo iniziato il corso anteriormente all’anno accademico 1990-1991, lo abbiano proseguito in epoca successiva, non applicandosi nei loro confronti la disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 in forza dell’esclusione stabilita dall’art. 8, comma 2 medesimo D.Lgs.”;

la fondatezza del solo terzo motivo comporta la cassazione in parte qua della gravata sentenza e consente pure, per la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito, col riconoscimento al D. del minore importo di Euro 33.569,65 (oltre soli interessi legali dalla data della notifica della domanda), pari ad Euro 6.713,93 (importo, convertito in Euro, del risarcimento riconosciuto dalla L. n. 370 del 1999, art. 11 per ognuno dei cinque anni di corso desunti dagli atti come frequentati);

le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità possono peraltro compensarsi per intero, rispettivamente per la soccombenza parziale (per la riduzione del quantum rispetto a quello chiesto) del pur vittorioso attore e per l’accoglimento solo parziale del ricorso;

non sussistono, per essere stato accolto il ricorso e per esserne comunque istituzionalmente esente la ricorrente (Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. ord. 29/01/2016, n. 1778), i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta il secondo; accoglie il terzo motivo di ricorso. Cassa la gravata sentenza in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore di D.V.P., della somma di Euro 33.569,65, oltre soli interessi legali dalla data della notifica della domanda; compensa le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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