Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28515 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 06/11/2019), n.28515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26082/2014 proposto da:

QUADRIFOGLIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE

44, presso lo studio dell’avvocato MICHEL MARTONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCO BALDASSARRI;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI CAPUANA,

10, presso lo studio dell’avvocato SILVIA FRIGGI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO VOCE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 487/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/05/2014 R.G.N. 295/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito

l’Avvocato MARCO BALDASSARRI;

udito l’Avvocato VINCENZO SANSOBRINO per delega Avvocato ANTONIO

VOCE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 487/2014, per quanto ancora qui rileva, ha confermato la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze che aveva accolto la domanda proposta da C.M. nei confronti di Quadrifoglio Servizi Ambientali dell’Area Fiorentina s.p.a, incorporante SAFI s.p.a., avente ad oggetto il pagamento di retribuzioni non corrisposte da (OMISSIS) s.p.a.. Quest’ultima società, originariamente convenuta in giudizio per l’accertamento della responsabilità solidale con la società appellante D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, era fallita nel corso del giudizio di primo grado e il processo era stato conseguentemente interrotto. Il giudizio era poi stato riassunto dal lavoratore nei confronti della sola SAFI s.p.a., ora Quadrifoglio s.p.a..

2. Con l’atto di appello quest’ultima società aveva contestato l’applicabilità alla fattispecie della responsabilità solidale di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, poichè il contratto originariamente stipulato tra SAFI e (OMISSIS) era anteriore all’entrata in vigore di tale norma e comunque il rapporto tra tali società configurava una concessione (o sub-concessione) di un pubblico servizio, avente ad oggetto la costruzione e la gestione di un impianto di compostaggio presso il quale la prima conferiva parte dei rifiuti raccolti per conto dei comuni del territorio fiorentino.

3. La Corte territoriale, nel ritenere infondato l’appello, ha posto a fondamento del decisum i seguenti argomenti:

– non può dirsi che l’ordinamento lavoristico conosca il criterio della responsabilità solidale solo in via eccezionale, poichè la responsabilità di chi sta “a monte” di una catena di rapporti, al dichiarato fine di assicurare una maggiore garanzia in favore del lavoratore dell’appaltatore, costituisce una regola risalente, non solo per il disposto di cui all’art. 1676 c.c., ma anche per l’intero impianto della L. 1369 del 1960, sicchè la cosiddetta legge Biagi (D.Lgs. n. 276 del 2003) muove dello stesso presupposto, ossia che l’eventuale debolezza economica del datore di lavoro “a valle” non compromette i diritti del lavoratore, a ciò affiancando una responsabilità solidale gravante sul patrimonio del committente, anche a prescindere dalla sua responsabilità, con la previsione di una garanzia aggiuntiva;

– anche nel caso di specie, deve trovare applicazione il disposto dell’art. 29 cit., poichè la gestione dell’impianto di compostaggio appartiene al ciclo produttivo della Quadrifoglio s.p.a., che per sua libera scelta imprenditoriale ne ha affidato la costruzione e la gestione ad una società terza, in pratica esternalizzando il servizio;

– dal lato del lavoratore, lo strumento formale della esternalizzazione non assume alcun rilievo poichè, si tratti di appalto o di figura similare, in entrambi i casi per il lavoratore si è verificata una inadempienza retributiva da parte di un soggetto ((OMISSIS) s.p.a.) integralmente dipendente dall’affidamento di un incarico da parte di altro soggetto (Quadrifoglio s.p.a.) per la gestione della fase del ciclo produttivo;

– la Quadrifoglio è una società di diritto privato e dunque è irrilevante ogni argomento difensivo che si fondi su ragioni relative alla configurabilità di un organismo di diritto pubblico;

– onde escludere la fattispecie dall’ipotesi di concessione di pubblico servizio, vale richiamare la sentenza del Consiglio di Stato n. 482 del 2012 e Cass. n. 17829 del 2007.

4. Per la cassazione di tale sentenza Alia Servizi Ambientali, già Quadrifoglio s.p.a., Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui ha resistito il C. con controricorso.

5. All’adunanza del 4 aprile 2019 il Collegio, non ravvisando i presupposti per la trattazione in sede camerale, ha rinviato la causa per la fissazione della pubblica udienza.

6. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Parte ricorrente ha richiamato la recente sentenza di questa Corte n. 14051/19 depositata il 23 maggio 2019, che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Firenze in caso del tutto sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, in quanto sempre relativo ad un dipendente della (OMISSIS) che ha agito per ottenere dalla Quadrifoglio (ora Alia s.p.a.) il pagamento delle retribuzioni non corrisposte ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 e dell’art. 11 preleggi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione alla inapplicabilità ratione temporis dell’art. 29 cit..

Si assume che non potrebbe trovare applicazione la disposizione di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, in quanto la Convenzione tra SAFI (poi Quadrifoglio s.p.a., ora Alia s.p.a.) e (OMISSIS) risale al 1999, ossia a data anteriore all’entrata in vigore del predetto D.Lgs..

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, nonchè degli artt. 12 e 14 preleggi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per illegittimo ricorso al criterio dell’interpretazione analogica.

Si assume che il rapporto è questione – come riconosciuto dalla stessa Corte di appello nella sentenza impugnata – deve essere qualificato come “concessione di servizi”, con la conseguenza che non trova applicazione il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2. L’affidamento e la gestione di un servizio ad un soggetto ha natura di concessione laddove sia ravvisabile il carattere pubblico sia del bene sia del servizio che ne costituiscono l’oggetto (C.d.S. n. 513 del 2011). Il D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 12 (Codice degli appalti) definisce il concetto di “concessione di servizi” e si ha concessione quando l’operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, mentre si ha appalto quando gli oneri del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull’amministrazione (C.d.S. sent. n. 4682 del 2012). Nel caso di specie, (OMISSIS) s.p.a., costituita come società di capitali, aveva assunto direttamente il rischio economico della gestione del servizio.

Aggiunge la ricorrente che del tutto inconferente è il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, all’art. 1676 c.c., poichè tale disposizione non determina alcun onere aggiuntivo a carico del committente, ma limita la responsabilità di quest’ultimo fino alla concorrenza del debito verso l’appaltatore. Proprio per il fatto che tale responsabilità sussidiaria è contenuta entro il limite del debito verso l’appaltatore, essa dà luogo ad un regime di solidarietà parziale che non impone alcun sacrificio al committente. Ben diversa è la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, poichè in tal caso l’obbligo solidale del committente è illimitato e tale da generare oneri aggiuntivi e non preventivabili rispetto a quelli comunque derivanti dall’esecuzione della contratto di appalto. Del pari inconferente è il riferimento alle disposizioni della abrogata L. n. 1369 del 1960 e a quelle dettate dal D.Lgs. n. 276 del 2003, in tema di somministrazione di lavoro irregolare, finalizzate a sanzionare situazioni patologiche e di illegittimità (che nel caso di specie non ricorrono) di mancata coincidenza tra datore di lavoro formale e quello effettivo.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 e del D.L. 76 del 2013, art. 9, comma 1 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dovendo escludersi l’applicabilità della normativa suddetta nei confronti delle “pubbliche amministrazioni”, violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c..

Si rappresenta che, a norma del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, art. 29, comma 2, cit. non trova applicazione alle pubbliche amministrazioni. La circostanza che il D.L. n. 76 del 2013, art. 9, comma 1, non abbia esattamente contemplato le “società pubbliche” tra le pubbliche amministrazioni escluse dal campo di applicazione del menzionato art. 29, non è decisivo, in quanto il rinvio al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, costituisce una mera esemplificazione che non ha alcuna pretesa di tassatività.

Si deduce che la società Quadrifoglio, così come l’allora SAFI, è una società a totale partecipazione di capitale pubblico, costituita dai Comuni per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana (raccolta, trasporto e smaltimento) di cui gli enti territoriali sono titolari in regime di privativa. In particolare, la soc. Quadrifoglio opera in regime c.d. in house, e dunque è una sorta di “braccio operativo” dei Comuni che esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sugli uffici comunali. Il D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, rubricato “Definizioni”, al punto 28, stabilisce che sono “imprese pubbliche” quelle imprese su cui le amministrazioni aggiundicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o perchè ne sono proprietarie, o perchè vi hanno una partecipazione finanziaria o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. Il punto 26 dell’art. 3, qualifica come organismo di diritto pubblico qualsiasi organismo in forma societaria, istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, di talchè la società ricorrente rientra tra le “imprese pubbliche” e il servizio oggetto della concessione in questione è evidentemente di rilevanza pubblicistica, concernendo la costruzione e gestione di un impianto di compostaggio, come peraltro espressamente sancito dalla convenzione stipulata tra le parti che, all’art. 2, stabilisce che il servizio oggetto della concessione è da considerarsi a tutti gli effetti pubblico servizio”. La sentenza impugnata è altresì erronea laddove ha ritenuto che non fossero stati assolti tempestivamente gli oneri probatori per qualificare la società ricorrente come società in house, laddove sin dal primo atto difensivo essa aveva rappresentato che la propria compagine sociale, al pari di quella di SAFI s.p.a., è costituita esclusivamente da enti pubblici, in particolare da Comuni dell’area fiorentina; svolge la propria attività esclusivamente in favore degli enti che ne sono soci, essendo titolare, in regime di privativa, del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti; la gestione è soggetta a forme di controllo analoghe a quelle che la pubblica amministrazione svolge sui propri uffici. Circostanze queste risultanti dalla documentazione agli atti e mai contestate da controparte e dunque da considerarsi pacifiche ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c..

4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 e D.P.R. n. 207 del 2010, artt. 4 e 5 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per non avere la sentenza debitamente considerato, anche alla luce della pronuncia anzidetta (Cass. n. 15432 del 2014), che per i contratti pubblici di appalto relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo di pagamento della retribuzione da parte dell’appaltatore i lavoratori devono avvalersi della tutela del Codice degli appalti e dunque recuperare anche in corso d’opera quanto dovuto, restando esclusa l’applicazione della diversa ipotesi di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2,. Nel aaso di mancata utilizzazione da parte dei lavoratori degli strumenti previsti dalla normativa speciale, è possibile fare ricorso, in via residuale, alla tutela di cui all’art. 1676 c.c., applicabile anche ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità trova applicazione anche nel caso di “contratti di concessione”, dal momento che il D.P.R. n. 207 del 2010, artt. 4 e 5, fanno riferimento in modo generico a “contratti relativi a lavori, servizi e forniture” e dunque comprendono in modo indistinto tanto i contratti d’appalto quanto i contratti di concessione (cfr. D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3).

5. In sede di note difensive parte ricorrente ha ulteriormente argomentato circa la soluzione adottata da questa Corte nel caso analogo (Cass. n. 14051/19), con riguardo al disposto rinvio per procedere ad una ulteriore verifica e valutazione in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra Safi s.pa. (ora Alia s.p.a.) e (OMISSIS) s.p.a. (se appalto o concessione), sul presupposto che ove si tratti di concessione non trova applicazione il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2.

6. Il Collegio, preso atto della sentenza n. 14051 del 2019, recentemente intervenuta in un caso del tutto analogo e vertente sulla medesima vicenda, riguardante altro lavoratore (r.g. 25990/2014), ritiene di adottare la medesima soluzione interpretativa anche nella presente controversia, seguendo lo stesso iter argomentativo che di seguito si riporta.

7. “Risulta, allora, preliminare l’esame del secondo motivo in quanto postula la differente natura del contratto di appalto rispetto alla concessione di servizi e da ciò deduce l’erronea applicazione in via analogica della disciplina sulla responsabilità solidale dei datori di lavoro in materia di appalto.

La corte territoriale ha tratto spunto dalla non eccezionalità del principio di solidarietà in questione nel sistema lavoristico, riscontrabile, oltre che nella disciplina del richiamato art. 29, anche nella più risalente formulazione dell’art. 1676 c.c., nell’impianto della L. n. 1369 del 1960, sul divieto di intermediazione e sulla responsabilità patrimoniale del committente, per giungere a delineare un quadro di tutele che, in presenza di una catena di rapporti di lavoro, garantisca comunque il lavoratore dipendente del datore di lavoro “ultimo” nei casi in cui questo rappresenti l’anello economicamente debole di quella catena. Su tale premessa il giudice d’appello ha ritenuto applicabile in via analogica la disciplina dell’art. 29, giudicando indifferente la forma contrattuale scelta per la esternalizzazione della attività, allorchè il lavoratore, impiegato in quest’ultima, veda il suo diretto datore di lavoro inadempiente.

Nel fare tale valutazione la corte territoriale ha solo incidentalmente dato atto (pag. 2 sentenza) che nel caso in esame il contratto di concessione esistente tra la Quadrifoglio e la (OMISSIS) spa non fosse in realtà molto differente dall’appalto, omettendo di considerarne compiutamente le caratteristiche specifiche.

Un esame più concreto e specifico risulta invece essenziale per le ragioni che seguono.

E’ pacifico in atti che la concessione in questione sia stata attribuita da una società avente natura privata pur avendo ad oggetto un servizio di pubblico interesse, quale la costruzione e gestione di un impianto di compostaggio, inserito nella filiera dello smaltimento dei rifiuti della Provincia di Firenze. In tale contesto assumono particolare rilievo le condizioni del contratto stipulato/rapporto instaurato al fine di verificarne la qualità e la rispondenza alla identità della forma contrattuale scelta.

A tale riguardo deve rilevarsi che questa Corte ha precisato che “In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., mentre la seconda – concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche – può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo” (Cass. n. 29111/2017).

La necessità dell’accertamento in fatto circa le caratteristiche del contratto in questione assume rilievo assoluto rispetto al sindacato del giudice di legittimità sulla reale volontà delle parti e, soprattutto, sulla effettiva corrispondenza della stessa con il modello contrattuale adottato, al fine di escludere in concreto eventuali modalità elusive di tutele ordinamentali.

Lo scrutinio dovrà anche riguardare la circostanza che la concessione sia avvenuta tra soggetti privati (si tratterebbe quindi di subconcessione) con necessità di valutarne il quadro di riferimento (concessione principale) e la rispondenza ad esso ovvero ad altra ipotesi contrattuale, anche in considerazione della vicinanza fattuale con altre figure contrattuali quali, ad esempio, il subappalto o la subfornitura. L’esito di siffatta analisi, si ripete, basata su indagine concreta degli elementi di fatto caratterizzanti la fattispecie in esame, potrà consentire al giudice del rinvio la ponderata qualificazione della tipologia contrattuale in essere così da farne derivare le conseguenze anche in termini di tutele riconoscibili.

Deve al riguardo inoltre evidenziarsi come il Giudice delle Leggi (Corte Costituzionale n. 254/2017) abbia affermato la possibilità di interpretazione analogica della responsabilità solidale del committente anche in ipotesi di subfornitura rispetto al contratto di appalto al fine di “evitare il rischio che meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nella esecuzione del contratto commerciale”.

Tale estensione interpretativa è peraltro intervenuta all’esito della disanima che il Giudice delle Leggi ha operato circa le caratteristiche dell’un contratto (appalto) rispetto all’altro (subfornitura), ed alla considerazione dei differenti orientamenti dottrinari e giurisprudenziali che riconducono le due figure contrattuali al medesimo “tipo” contrattuale ovvero le distinguono per l’autonomia delle singole configurazioni. In entrambi i casi, le caratteristiche inerenti i rapporti di lavoro anche quelli che “indirettamente” assicurano la prestazione finale al datore di lavoro a capo della catena del decentramento lavorativo, hanno determinato la possibilità di interpretazione analogica delle disposizioni di cui al richiamato art. 29″.

8. La Corte territoriale dovrà dunque procedere all’analisi del contratto in questione alla luce dei principi sopra esposti al fine di valutare, solo all’esito dell’esame, la eventuale sussistenza della responsabilità in discussione.

9. Su tale motivo la sentenza deve essere cassata e rimessa la causa dinanzi alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

10. I restanti motivi restano assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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