Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28514 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DEI PARIOLI 44, presso lo studio dell’Avvocato SICILIANO

ROSARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato BILOTTA

MARIA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 881/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

04/02/2009, depositata il 04/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato BILOTTA MARIA, difensore del ricorrente, che si

riporta ai motivi, insistendo per l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 4.2.2009/4.11.2009 la Corte di appello di Roma confermava la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda proposta da C.C. nei confronti delle Poste Italiane per far accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in conseguenza della nullità della clausola di durata apposta ai contratti stipulati per il periodo dal 30.6.1997 al 27.9.1997 e dall’1.6.1998 al 30.9.1998, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 “per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”. Per la cassazione della sentenza propone ricorso C.C. con due motivi. Resistono con controricorso le Poste Italiane.

Con il primo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, degli artt. 1175, 1375 e 2697 c.c., ed, al riguardo, rileva che la società intimata non aveva evidenziato alcun elemento certo ed incontrovertibile che desse conto della volontà del dipendente di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro.

Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia, con riferimento al contratto stipulato l’1.6.1998, violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3 della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 8 del CCNL del 26.11.1994, dell’art. 1362 c.c. e segg., osservando che, pur nel sistema della L. n. 56 del 1987, la causale posta a fondamento del contratto presupponeva, in ogni caso, la prova della connessione fra l’esigenza sostitutiva e la necessità di assumere a termine, oltre che l’obbligo di indicare nel contratto di lavoro il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione.

Il secondo motivo è manifestamente infondato alla luce dei precedenti consolidati di questa Suprema Corte.

Decidendo (cfr ad es., Cass. 2 marzo 2007 n. 4933) su fattispecie analoghe a quella in esame, si è reiteratamente affermato l’insussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto il nome del lavoratore sostituito, per determinare la tesi opposta la violazione di norme di diritto, oltre che una erronea interpretazione della normativa collettiva.

Si è rilevato, infatti, che, ad escludere l’autonomia del contratto a termine regolato dalla contrattazione collettiva rispetto alla previsione legale, si determinerebbe un palese contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588), secondo cui la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

Giova soggiungere che altre decisioni di questa Corte (cfr. ad es.

Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) hanno confermato le decisioni di merito che, nel ritenere l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale, hanno interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso di riconoscere, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Così come (cfr. Cass. 28-3-2008 n. 8122) si è confermato che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 ccnl 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale … l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro, di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”. Restano assorbite le ulteriori censure mosse con il primo motivo. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2000,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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