Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28514 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. III, 08/11/2018, (ud. 20/07/2018, dep. 08/11/2018), n.28514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9047-2015 proposto da:

C.D., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CHELINI DOMENICO 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO

TORTORELLA, che li rappresenta e difende giuste procure in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS), MINISTERO

ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona dei rispettivi

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

nonchè da:

B.F., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO

TORTORELLA che li rappresenta difende giuste procure in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), MINISTERO

ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona dei rispettivi

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

nonchè da:

CR.CA., M.V., considerati domiciliati ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati

e difesi dall’avvocato ELISABETTA GIORGI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), MINISTERO

ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona dei rispettivi

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), MINISTERO

ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona dei rispettivi

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6065/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

dapprima rigettata per prescrizione, in grado di appello è stata in parte accolta la domanda proposta da A.S. ed altri trecentosettantanove medici specializzandi per conseguire la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di diversi Ministeri (della Salute, dell’Economia e delle Finanze, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) alla corresponsione dell’adeguata remunerazione loro spettante, in virtù delle direttive comunitarie in ritardo recepite dallo Stato italiano, per la frequenza dei corsi di specializzazione post lauream in medicina e chirurgia prima dell’anno accademico 1990/91, ovvero, in mancanza, al risarcimento del danno loro derivato dal tardivo recepimento;

in particolare, la Corte di appello di Roma ha riconosciuto i relativi risarcimenti soltanto:

– a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

– a coloro che si erano iscritti a corsi iniziati dopo il 01/01/1983;

– a coloro che avevano presentato idonea documentazione sia sull’anno di effettiva immatricolazione che sulla durata del corso, esclusa la valenza probatoria delle autocertificazioni;

– in ogni modo, escluso colui il cui corso (statistica medica) non era compreso tra le specializzazioni comuni a due o più Stati, in misura di Euro 6.000 in via equitativa, omnicomprensivi, per ogni anno ed oltre soli interessi al tasso legale;

per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 06/10/2014 col n. 6065, presentano separati ricorsi: A.S. ed altri 285 medici (su cinque motivi, illustrati da memoria); B.F. ed altri quattordici medici (su cinque motivi); Cr.Ca. e M.V. (su due motivi, illustrati da memoria); R.A. (su di un solo motivo);

a ciascun ricorso resiste, con separati controricorsi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

CONSIDERATO

che:

premesso che, per giurisprudenza consolidata, non è consentito colmare eventuali lacune di formulazione del ricorso con alcun atto successivo e quindi neppure con la memoria ai sensi dell’art. 378 o 380-bis.1 c.p.c., si osserva che non è stata da alcuna, se non altro in modo idoneo, impugnata la pronuncia di esclusione di passiva legittimazione dei Ministeri: circostanza che passa così in giudicato;

ciò posto, col primo motivo del ricorso di A.S. ed altri 285 medici (primo dei ricorsi ad essere notificato, in ordine di tempo), si censura la reiezione della domanda dei medici i cui corsi di specializzazione siano iniziati prima del 1983 o per carenza di certificazione universitaria sul conseguimento titolo, sull’anno di iscrizione ai rispettivi corsi e/o sulla durata degli stessi; e si lamenta omissione di pronuncia per omessa specificazione di quale delle due ragioni valga per ciascun ricorrente, o, comunque, la pretermissione della mancata contestazione ad opera delle amministrazioni convenute;

il motivo è inammissibile;

infatti, nonostante il pure evidente vizio della sentenza gravata, che accomuna in modo indifferenziato plurime e diverse, tra loro non correlate, ragioni di rigetto delle domande rispettivamente proposte, il motivo non deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nè – soprattutto – contiene alcuna idonea attività esplicativa della violazione della congerie di norme complessivamente dedotte: ed in ogni caso ognuno dei numerosissimi ricorrenti aveva l’onere di dedurre come e perchè quale delle ragioni del decidere lo riguardasse, oppure che quella o quelle che lo riguardavano, quand’anche – in modo improprio – cumulativamente addotte dalla gravata sentenza, fossero erronee; ne consegue pertanto il difetto di specificità del motivo (Cass. n. 4741/05; Cass. Sez. U. n. 7074/17); e neppure avrebbe potuto la deduzione nella memoria ai sensi dell’art. 184 c.p.c. colmare la lacuna quanto a dette circostanze di fatto relative alla posizione di ognuno, poichè, trattandosi di diritto eterodeterminato, esse dovevano essere dedotte in citazione e, per di più, della loro deduzione in tempo anteriore alla maturazione delle preclusioni istruttorie non vi è adeguato richiamo nel corpo del ricorso per ognuno dei ricorrenti: con l’ulteriore conseguenza che, rimaste indistinte e generiche le allegazioni, non si sarebbe attivato, in capo alle convenute Amministrazioni, l’onere di contestazione in modo tale che della sua inottemperanza potessero giovarsi gli attori;

col secondo motivo del ricorso di A. ed altri 285 si contesta la gravata sentenza perchè la prova della data di inizio dei corsi solo dopo il 1983 poteva essere data con altri mezzi, soprattutto con le prove orali non ammesse in primo grado e riproposte in grado di appello e comunque per l’idoneità delle autocertificazioni e la necessità di consentire, in alternativa, ulteriori produzioni documentali;

il motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6: mancano, invero, nel ricorso idonee trascrizioni dei mezzi istruttori non ammessi e, per di più, con la necessaria analiticità per la posizione di ognuno dei singoli ricorrenti, in senso analogo a quanto già rilevato per il primo motivo; ciò che esime dal rilevare la correttezza dell’esclusione della rilevanza a fini probatori delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà nel processo civile (per tutte: Cass. Sez. U. 14/10/1998, n. 10153; tra le più recenti: Cass. ord. 15/01/2015, n. 547; Cass. ord. 09/03/2018, n. 5708), o, in linea generale, di dichiarazioni provenienti dalla parte che se ne vorrebbe giovare;

col terzo motivo di ricorso l’ A. e gli altri 285 lamentano l’esclusione del risarcimento del danno per gli iscritti prima del 01/01/1983: ma anche tale mezzo di censura è inammissibile, perchè non indica quali dei ricorrenti si trovino nelle relative condizioni e pecca quindi in modo irrimediabile di aspecificità; mentre, ove fosse riferito agli stessi di cui ai primi due motivi, inevitabilmente ad esso si trasmetterebbero gli stessi vizi di inammissibilità rilevati per quelli;

col quarto motivo del ricorso di A.S. ed altri 285 si contesta, poi, l’entità della valutazione in Euro 6.000, sia perchè ritenuta ingiustamente omnicomprensiva, sia perchè discostatasi immotivatamente dalla conversione dell’importo di Lire 13.500.000 ai sensi della L. n. 370 del 1999, art. 11: ma anche tale motivo è inammissibile, perchè non individua specificamente quali dei ricorrenti e per quali importi si lamenta la detta duplice illegittimità;

col quinto motivo, infine, ci si duole dell’esclusione degli interessi compensativi, ritenendo che il debito sia di valore: ma l’assunto è palesemente contrario alla costante interpretazione di questa Corte sulla natura di valuta del debito (para-)risarcitorio per cui è causa (per tutte, alle cui argomentazioni basti qui un integrale rinvio: Cass. 11/11/2011, n. 23558; Cass. 13/03/2012, n. 3972; Cass. 11/01/2017, n. 397);

il ricorso di B.F. ed altri quattordici si articola su motivi in larga parte o sostanzialmente corrispondenti a quelli del ricorso di A.S. ed altri 285; sicchè, per ragioni esattamente corrispondenti a quelle già sviluppate quanto a quelli, il primo ed il secondo motivo sono inammissibili per difetto di autosufficienza e di specificità ed il terzo ed il quarto per difetto di specificità, mentre il quinto motivo è manifestamente infondato;

ne consegue il rigetto (per la presenza di almeno un motivo non inammissibile, ma infondato) dei detti due ricorsi;

anche il ricorso di R.A. (terzo, in ordine di tempo, ad essere stato avviato per la notifica) è inammissibile: l’unico motivo, con cui si deduce l’erroneità della ritenuta carenza di prova sui fatti costitutivi o presupposti e si adduce la sufficienza della prodotta autocertificazione, sia in sè considerata, sia se valutata alla luce della non contestazione delle controparti, è articolato senza il rispetto dell’art. 366 c.p.c., visto che in ricorso non si deduce nè si trascrive con quali atti processuali ci sarebbe stata la specifica non contestazione ad opera dei convenuti originari; ad ogni buon conto, la tesi dell’idoneità probatoria dell’autocertificazione è già stata più su disattesa;

infine, col loro ricorso (quarto in ordine di tempo ad essere stato avviato per la notifica), Cr.Ca. e M.V. si dolgono, col primo motivo, dell’erroneità di entrambi i presupposti del rigetto (carenza di documentazione, perchè prodotta fin dal primo grado, con conseguente formazione pure di giudicato interno; necessità di prova dei fatti costitutivi, dinanzi alla mancata contestazione delle controparti) e, col secondo motivo, della mancata considerazione dell’inizio dei corsi dopo il 1983;

il primo di detti motivi è inammissibile: non si deduce invero in ricorso in modo adeguato (con idonea trascrizione delle relative argomentazioni) in quale atto, anteriore alla maturazione delle preclusioni istruttorie (e quindi risultando irrilevante la specificazione nella memoria ai sensi dell’art. 184 c.p.c., con la quale non è dato introdurre allegazioni) quegli specifici fatti costitutivi del proprio diritto erano stati dedotti, se non altro con la dovuta compiutezza indispensabile per attivare l’onere di contestazione in capo alle controparti;

l’inammissibilità del primo motivo preclude la disamina del secondo motivo, relativo al merito dei fatti costitutivi invece non adeguatamente qui indicati come tempestivamente ed idoneamente introdotti nel thema decidendum;

in definitiva, il primo ed il secondo dei ricorsi vanno rigettati, mentre il terzo ed il quarto dichiarati inammissibili; e le spese del giudizio di legittimità, attesa la prospettazione del valore in ognuno di quelli (superiore ad Euro 520.000 il primo, tra Euro 260.000 e 520.000 il secondo, indeterminabili il terzo e il quarto), poste a carico di ciascun gruppo di ricorrenti (all’interno di ogni gruppo tra loro in solido, per l’evidente comunanza di posizione processuale) o singolo ricorrente ed a favore della controricorrente;

infine, deve darsi atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.;

P.Q.M.

rigetta il primo ed il secondo dei ricorsi; dichiara inammissibili il terzo ed il quarto. Condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, liquidate, per tutti oltre agli accessori di legge ed alle spese prenotate a debito: a carico di A.S. e degli altri con lui ricorrenti, in solido, in Euro 5.200,00; a carico di B.F. e degli altri con lei ricorrenti, in solido, in Euro 4.000,00; a carico di R.A., in Euro 2.100,00; a carico di Cr.Ca. e M.V., in solido, in Euro 2.500,00.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi rispettivamente proposti, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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