Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28514 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 06/11/2019), n.28514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15537/2014 proposto da:

TILT DI M. & C. S.N.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE SANTO 10/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

FOSCHIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO MALARA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE

MATANO, CARLA D’ALOISIO;

– resistenti con mandato –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A. (già EQUITALIA ETR S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1223/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 06/06/2013 r.g.n. 1041/2007.

Fatto

RILEVATO

che:

1. nel febbraio 2002 Tilt di M. & c. s.n.c. veniva sottoposta a un accertamento a conclusione del quale l’Ispettorato del lavoro contestava l’omessa assunzione formale di una lavoratrice, J.S., la quale risultava prestare servizio dal mese di aprile 2001. La società provvedeva a regolarizzare la posizione lavorativa della dipendente retrodatando l’assunzione con contratto di formazione lavoro al 1/4/2001 e versava la relativa contribuzione applicando le riduzioni contributive previste dalla L. n. 407 del 1990, art. 8. Con cartella esattoriale notificata il 15/7/2004 ETR S.p.A. intimava alla ricorrente il pagamento di Euro 5714,63 per omesso versamento dei contributi previdenziali per il periodo 4.2001 – 1.2002, somme aggiuntive e interessi di mora, in relazione alla posizione di J.S..

2. La Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, rigettava l’opposizione proposta da Tilt di M. & c. C.n.c., avverso la cartella esattoriale.

3. La Corte territoriale condivideva la tesi dell’Inps secondo la quale il Tribunale aveva errato nel riconoscere, per di più in difetto di domanda, alla società opponente lo sgravio previsto dalla L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, in difetto di domanda. Aggiungeva che l’onere di dimostrare la ricorrenza dei presupposti per gli sgravi incombe su chi ne invoca l’applicazione e che l’agevolazione è correlata all’osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalla legge all’atto dell’assunzione da formalizzare, sicchè non possono essere accordate misure premiali a chi non abbia rispettato gli obblighi di legge in tema di assunzioni, dando luogo ad assunzioni irregolari quanto ad oneri previdenziali e garanzie formali, quali la prescrizione di forma imposta ai fini del contratto di formazione e lavoro.

4. Per la cassazione della sentenza Kilt di M. & c. s.n.c. ha proposto ricorso, affidato a sei motivi; l’Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso notificato, anche per SCCI s.p.a., mentre Equitalia sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. come primo motivo la società deduce la violazione dell’art. 434 c.p.c. e lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto ammissibile l’appello, nonostante l’assenza di censure puntuali e specifiche alla sentenza di primo grado.

6. Come secondo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella parte della sentenza d’appello in cui si afferma che l’esame dell’applicazione degli sgravi di cui alla L. n. 407 del 1990, sia stato effettuato dal giudice di primo grado in violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Sostiene di aver chiesto in primo grado l’annullamento della cartella sul presupposto di aver corrisposto quanto dovuto a titolo di contributi sulla base delle indicazioni dello stesso ente impositore che aveva autorizzato l’assunzione ai sensi della legge richiamata; il ricorrente aveva quindi come unico onere quello di provare l’avvenuto pagamento dei contributi dovuti per la lavoratrice J..

7. Come terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 e 2735 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., nella parte in cui si afferma che l’onere probatorio per l’applicazione di sgravi e agevolazioni contributive incomba su colui che ne invochi l’applicazione.

8. Come quarto motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo quale l’avvenuto pagamento dei contributi a seguito di legittima applicazione della L. n. 407 del 1990.

9. Come quinto motivo deduce la violazione della L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, non avendo la Corte d’appello ritenuto applicabile la suddetta norma nonostante il consenso iniziale dell’Inps.

10. Come sesto motivo deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 420 c.p.c., comma 5, per omessa pronuncia sull’espressa richiesta di prove articolate sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello per violazione del diritto di difesa. Sostiene che l’autorizzazione all’assunzione dell’Inps ex L. n. 407 del 1990, del 1.3.2002 renderebbe inapplicabile il sistema sanzionatorio di cui alla L. n. 388 del 2000.

11. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Questa Corte (anche a Sezioni Unite, v. Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017, e successive conformi) che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena d’ inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

12. Ha altresì affermato che in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso come fatto processuale sicchè non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (ex plurimis, Cass. Sez. Un. 8077 del 2012, Cass. n. 2143 del 2015, cit.).

13. Nel caso, tali oneri formali non sono stati assolti, in quanto non viene riportato il contenuto della sentenza di primo grado, nè del ricorso in appello dell’Inps, che neppure viene allegato al ricorso.

14. Inoltre, occorre rilevare che la parte ricorrente sostiene che l’Inps si sia limitato a riproporre le difese svolte in primo grado, ma per la ritualità dell’atto di appello non è escluso che l’atto di gravame possa riproporre anche le argomentazioni già svolte in primo grado, purchè esse siano comunque funzionali a supportare le censure proposte nei confronti di specifici passaggi argomentativi della sentenza appellata.

15. Il secondo motivo proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile per difetto di interesse, in quanto la Corte territoriale, pur nella premessa ivi contestata, ha in effetti esaminato la questione della spettanza delle agevolazioni contributive il cui esame si lamenta omesso, con il risultato di condividere la valutazione dell’Inps in merito alla loro non spettanza per la mancata osservanza degli oneri formali per l’assunzione.

16. Il terzo motivo non è fondato, in quanto la Corte territoriale ha correttamente fatto applicazione del principio in più occasioni ribadito da questa Corte, secondo il quale in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata. (v ancora da ultimo n. 1157 del 18/01/2018 e Cass. n. 18160 del 10/07/2018).

17. Il quarto e quinto motivo non sono fondati: la materia previdenziale è regolata da una normativa di carattere pubblicistico sia nelle sue finalità che nelle forme di finanziamento, che ricadono sul bilancio dello Stato. Ne consegue che per l’applicazione degli istituti premiali, come le riduzioni contributive, devono sussistere i requisiti previsti dalla legge, la cui verifica in ultima istanza incombe al giudice, che non è vincolato da indirizzi diversi eventualmente assunti in sede amministrativa.

18. In tal senso, non rileva la circostanza valorizzata dal ricorrente, secondo il quale l’Inps avrebbe autorizzato l’assunzione con contratto di formazione lavoro della I. ai sensi della L. n. 407 del 1990, quando la Corte territoriale ha accertato che di tale contratto non sussistevano i requisiti di forma (stante, nel caso, la regolarizzazione successiva al suo inizio) e che neppure era dimostrata la ricorrenza delle condizioni per gli sgravi, ovvero l’osservanza degli adempimenti previsti dalla legge all’atto dell’assunzione da formalizzare.

19. Nè la valutazione di merito in ordine all’insussistenza dei requisiti e all’impossibilità di concedere gli sgravi quando la formalizzazione del rapporto di lavoro sia successiva all’effettiva assunzione è fatta oggetto da parte del ricorrente di specifica censura.

20. Il sesto motivo è infine inammissibile, in quanto le istanze istruttorie che si lamenta essere state disattese dal giudice di merito non valevano a dimostrare la sussistenza dei requisiti per gli sgravi, essendo finalizzati a dimostrare l’intervenuta autorizzazione amministrativa all’assunzione e il pagamento dei contributi richiesti, circostanze la cui esistenza non rileverebbe comunque in senso ostativo alla valutazione compiuta dal giudice di merito. Deve dunque essere ribadito il principio secondo il quale il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento (Cass. n. 16214 del 17/06/2019), il che non si è verificato nel caso di specie.

21. Quanto infine all’argomentazione relativa alle sanzioni richieste, essa risulta inammissibile in quanto nella sentenza di merito tale questione non è stata affrontata, sicchè dev’essere ribadito che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione. Nel giudizio di cassazione infatti, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti. (Cass. n. 23675 del 18/10/2013, Cass. n. 4787 del 26/03/2012, Cass. n. 3664 del 21/02/2006).

22. Segue coerente il rigetto del ricorso.

23. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

24. L’esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA