Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28513 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante prò tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M.V. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 154, presso lo

studio dell’Avvocato ROSSETTI FRANCESCA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato SABATINO ALMERINDO, giusta procura speciale ad litem a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2813/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

21/09/2009, depositata il 14/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato MARIANO ROSAMARIA (per delega dell’Avvocato SABATINO

ALMERINDO), difensore della controricorrente, che si riporta ai

motivi del controricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 21.9.2009/14.11.2009 la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione di prime cure, dichiarava sussistere fra le Poste Italiane e A.M.V. un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in conseguenza della nullità della clausola di durata apposta al contratto stipulato per il periodo dall’1 marzo 2000 al 31 maggio 2000 ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con due motivi. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, A.M.V.. Con i motivi proposti la società ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle già stabilite dall’ordinamento, configurava una vera e propria “delega in bianco” in favore delle organizzazioni sindacali, le quali, pertanto, potevano legittimare il ricorso al contratto a termine non solo per causali di carattere oggettivo, ma anche meramente soggettivo, sicchè restava precluso al giudice di individuare limiti ulteriori, anche di ordine temporale, atti a circoscrivere l’ambito di operatività delle ipotesi di contratto a termine individuate in sede collettiva. I motivi contrastano con la giurisprudenza di questa Suprema Corte e non offrono elementi per confermare o mutare gli orientamenti interpretativi che in materia si sono ormai consolidati.

Questa Corte ha, infatti, affermato, sulla scia di Cass. S.U. 2-3- 2006 n. 4588, che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatati, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine. In particolare, come questa Corte ha più volte rilevato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979; v. da ultimo, ad esempio, Cass. 18-3- 2011 n 6294; Cass. 31-3-2011 n. 7502;

Cass. 23-3-2011 n. 6636).

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore anticipatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2000,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA, distraendole in favore dell’Avv. Almerindo Sabatino.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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