Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28513 del 20/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28513 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 13186-2012 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, Agente della Riscossione per la Provincia di
Roma, in persona del Responsabile Contenzioso Esattoriale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI
DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FRANCO
FABIO FRANCESCO, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
ROSSI TRANSWORLD SAS;

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intimat,ip

avverso la sentenza n. 3151/2012 del TRIBUNALE di ROMA del
15/02/2012, depositata il 16/02/2012;

Data pubblicazione: 20/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI

RUSSO.

Ric. 2012 n. 13186 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-2-

r.g. 13186.12

FATTO E DIRITTO
“La società Equitalia Sud ricorre con tre motivi, rispettivamente deducenti violazione
dell ‘art. 91 c.p.c.,in rei. agli artt. 3,24,25 Cost,insufficiente motivazione, violazione dell’art.
12 D.P.R. 602/73,201,206 C.d.S,in rel. art. 3 Cost,avverso la sentenza in epigrafe,con la

sentenza n. 42086/09 del G.d.P. di Roma, il tribunale capitolino, nell ‘accogliere l’opposizione
della società anzidetta avverso una cartella esattoriale, relativa al pagamento,preteso dal
Ministero dell’Interno, di una sanzione amministrativa stradale, ha condannato anche la
contumace esattrice, odierna ricorrente, in solido con detta amministrazione, alle spese del
giudizio.
il ricorso, cui non hanno resistito le parti intimate, ad avviso del relatore dovrebbe essere
accolto,per la manifesta fondatezza delle censure contenute nei tre connessi motivi.
L ‘opposizione,infatti,è stata accolta non per vizi propri della cartella esattoriale, della
relativa notificazione o per altre ragioni imputabili alla società esattrice, bensì per la
ravvisata inidoneità del titolo esecutivo, sulla base del quale l’amministrazione creditrice
aveva iscritto a ruolo la pretesa sanzionatoria, senza tener conto che il processo verbale di
contestazione dell’infrazione era stato opposto e che la relativa opposizione era stata
parzialmente accolta (accertamento che non ha formato oggetto di impugnazione da parte
dell “amministrazione ).
Conseguentemente immotivata e priva di alcuna giustificazione, in un contesto nel quale
legittimato passivo in relazione alle ragioni oppositive era soltanto il ministero che aveva
indebitamente promosso il procedimento di riscossione,risulta la condanna alle spese
dell ‘esattoria, che non avrebbe potuto sindacare l’indebita iscrizione a ruolo della sanzione.
Si propone conclusivamente la cassazione senza rinvio, limitatamente a detta condanna, della
sentenza impugnata.”
1

quale, in accoglimento dell’appello proposto dalla soc. Rossi Transworld ed in riforma della

Tanto premesso,sulla scorta delle ragioni esposte dal relatore,cui non hanno seguito
osservazioni delle parti o del P.G. e che il collegio condivide integralmente,i1 ricorso va
accolto e la sentenza impugnata cassata limitatamente alla statuizione di condanna alle spese
a carico di Equitalia Sud s.p.a.,che va eliminata direttamente in questa sede ex art. 384 co. 3
u.p. c.p.c.,senza ulteriore pronunzia,tenuto conto della contumacia in sede di merito della

Le spese di questo grado,invece,tenuto conto della soccombenza vanno poste a carico della
società che aveva proposto,in sede di meríto,l’opposizione,e dichiarate irripetibili nei
confronti del ministero,che non ha resistito all’impugnazione,né ha dato causa alla suddetta
indebita condanna.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata limitatamente alla condanna
adottata nei confronti della società Equitalia Sud s.p.a.,statuizione che elimina.
Condanna la società Rossi Transworld s.thlS al rimborso delle spese del presente giudizio a
favore della suindicata ricorrente,in misura di complessivi 700,00,di cui 200 per esborsi,
oltre accessoti di legge,dichiarando irripetibili quelle tra quest’ultima ed il Ministero
dell’Interno.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2013.

società esattrice.

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