Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28513 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. III, 08/11/2018, (ud. 20/07/2018, dep. 08/11/2018), n.28513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28502-2014 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 82,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO BASSI, che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS), UNIVERSITA’

DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, in persona dei rispettivi

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2645/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte di appello di Roma ha rigettato, riconosciuta la prescrizione e l’assenza di atti interruttivi, l’appello di B.A. avverso la reiezione della sua domanda di condanna dei Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, come pure dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, alla corresponsione della borsa di studio per la frequenza di un corso di specializzazione in medicina a partire dall’anno accademico 1993/94;

chiede la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 18/04/2014 col n. 2645, il B., con ricorso articolato su quattro motivi ed illustrato da memoria, cui resistono con controricorso il Ministero e l’Università.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente chiede:

col primo motivo, rilevarsi il vizio di “omesso esame di un documento decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”: adducendo la spedizione di una lettera del 16/07/2001 di interruzione della prescrizione al Ministero della Salute (riscontrata il 17/12/2001) e all’Università (riscontrata il 21/08/2001), sicchè spetta l’intera indennità annua di L. 21 milioni, o al massimo per gli ultimi tre anni (se riconosciuta la prescrizione anno per anno);

col secondo motivo, dichiararsi il vizio di “violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla rilevabilità di ufficio dell’eccezione di interruzione della prescrizione”: sostenendo che, non trattandosi di eccezione in senso stretto, l’interruzione andava rilevata anche di ufficio, in quanto il relativo documento era stato comunque depositato;

col terzo motivo, riconoscersi l’avvenuta “violazione dell’art. 112 c.p.c. anche in relazione alla violazione ed alla falsa applicazione dell’art. 2938 c.c. e dell’art. 2948 c.c., n. 4”: sostenendo l’erroneità del riferimento, nella formulazione dell’eccezione, alla prescrizione ex art. 2947 c.c. (danno da resp. extracontrattuale) anzichè a quella ex art. 2948 c.c., n. 4 (danno da inadempimento contrattuale);

col quarto motivo, una decisione nel merito;

il primo ed il secondo motivo vanno esaminati congiuntamente e consentono, per la natura dei vizi coinvolti, l’esame diretto degli atti da parte di questa Corte;

al riguardo, risulta che la sentenza di primo grado (del tribunale capitolino, pubblicata il 16/03/2007 col n. 5390, sulla domanda del B., che aveva, con atto del 05/04/2004, addotto l’iscrizione all’anno accademico 1993/94 ed il conseguimento del diploma il 09/12/1997) aveva (a pag. 5) esplicitamente preso in considerazione, benchè ritenendolo intempestivo per la statuita durata quinquennale del termine prescrizionale applicabile, proprio un atto interruttivo del 16/07/2001, di formale costituzione in mora del debitore;

e, se è vero che dei cinque motivi di appello soltanto il quarto (a p. 12 dell’atto introduttivo del gravame; gli altri riferendosi alla contestazione della carenza di prova sul non espletamento di attività professionale esterna e sugli altri fatti costitutivi, al mancato rilievo della non contestazione dei fatti dedotti ed all’erroneità della conclusione del non inserimento della specializzazione in medicina dello sport nell’elenco di quelle per le quali sarebbe spettata l’adeguata remunerazione disciplinata dalle Direttive Europee) si occupa della prescrizione, ma ad altri fini, è pur vero che il medesimo richiama chiaramente l’atto interruttivo già rilevato dal primo giudice;

tanto comporta che la corte territoriale non poteva non prendere in considerazione quell’atto interruttivo, non solo ritualmente dedotto fin dal primo grado, tanto che il primo giudice lo aveva appunto esaminato, ma pure chiaramente presupposto dal quarto motivo di appello: il quale aveva in tal modo riproposto la relativa difesa in modo adeguato e sufficiente ad attivare il dovere di rilevare anche d’ufficio l’interruzione in base agli elementi ritualmente allegati agli atti (da ultimo, v. Cass. 05/08/2013, n. 18602, che richiama l’autorità di Cass. Sez. U. 27/07/2005, n. 15661);

il terzo motivo è invece infondato, perchè il regime della prescrizione (per tutte, v. Cass. 24/11/2005, n. 24828) comporta, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la sufficienza dell’allegazione del decorso del tempo e della volontà di avvalersi a proprio favore dei relativi effetti, sicchè non rileva la qualificazione da parte del giudice di un titolo prescrizionale diverso rispetto a quello espressamente invocato dal debitore;

la quarta doglianza non è, tecnicamente, una censura rivolta alla sentenza di secondo grado, ma può comunque dichiararsi assorbita, visto che l’accoglimento dei primi due motivi comporta la cassazione della gravata sentenza ed il rinvio alla medesima Corte di merito, in diversa composizione ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, affinchè riesamini il gravame prendendo comunque in considerazione l’atto interruttivo dedotto dall’odierno ricorrente;

i primi due motivi vanno pertanto accolti e la gravata sentenza cassata, con rinvio alla medesima Corte territoriale, affinchè, oltre che provvedere sulle spese del presente giudizio, esamini l’appello tenendo in considerazione l’esistenza dell’atto interruttivo dedotto;

per essere stato almeno in parte accolto il ricorso, non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi di ricorso, rigettato il terzo e dichiarato assorbito il quarto; cassa la gravata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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