Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28513 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 06/11/2019), n.28513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15472/2014 proposto da:

KITDESIGN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56 QUARTO PIANO

INT. 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONACCIO,

rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIO PERINI, MARIO DEL

PRETE, CINZIA FENICI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO

MARITATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 24/01/2014 R.G.N. 495/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Kitdesign s.r.l. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale avente ad oggetto contributi Inps per l’importo di Euro 68.267,89 richiesti per la ritenuta indebita fruizione dei benefici contributivi di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4, per il periodo gennaio 2007-dicembre 2008.

2. La Corte d’appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione proposta dalla società, ritenendo dovuti gli importi richiesti dall’Inps.

3. Per la cassazione della sentenza Kitdesign s.r.l. ha proposto ricorso, cui ha resistito l’Inps, anche per SCCI s.p.a., con controricorso.

4. La società ricorrente ha documentato di avere presentato domanda di definizione agevolata del debito portato nella cartella opposta ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136, con allegata comunicazione in cui assume l’impegno a rinunciare ai relativi giudizi pendenti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del ricorrente, corredata dall’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. (così Cass. n. 24083 del 03/10/2018).

6. Non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (v. ancora Cass. n. 24083 del 03/10/2018).

7. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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