Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28512 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 06/11/2019), n.28512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15452/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO;

– ricorrenti –

contro

EDIL 2C COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente, domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ISABELLA VITALE;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A., (già EQUITALIA ETR S.P.A);

– intimata –

avverso la sentenza n. 742/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 24/03/2014 R.G.N. 754/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, annullava la cartella esattoriale emessa da Equitalia ETR s.p.a. nei confronti di Edil 2C costruzioni s.r.l., avente ad oggetto contributi Inps per un importo di Euro 41.695,36 richiesti per avere illegittimamente usufruito di sgravi contributivi per il periodo 2002-2005.

2. La Corte d’appello riferiva che nel caso le retribuzioni corrisposte con riferimento alla paga oraria non erano inferiori ai minimi contrattuali, dovendosi peraltro considerare che invece la paga mensile risultava inferiore a causa di assenze che non avevano consentito ai lavoratori il raggiungimento di almeno 40 ore settimanali minime previste in edilizia dei contratti collettivi. Aggiungeva che correttamente la società aveva ritenuto che le retribuzioni assoggettate a contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti dovessero essere quelle virtuali ai sensi della L. n. 341 del 1995, art. 29, ed aveva applicato gli sgravi sia sulla quota di contributi determinati sulla retribuzione effettiva che sulla quota determinata sulla retribuzione virtuale.

3. Per la cassazione della sentenza l’Inps, anche per SCCI s.p.a., ha proposto ricorso, cui Edil 2C costruzioni S.r.l. ha resistito con controricorso. Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia ETR s.p.a., non ha svolto attività difensiva. L’Inps ha depositato anche memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. a fondamento del ricorso l’Inps deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, convertito con modificazioni nella L. n. 341 del 1995, D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, conv. con modificazioni nella L. n. 389 del 1989, L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 56 e della L. n. 448 del 2001, art. 44.

5. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe ritenuto erroneamente spettanti gli sgravi pur avendo la società versato i contributi sulla retribuzione effettivamente corrisposta, inferiore a quella c.d. virtuale di cui al D.L. n. 244 del 1995, art. 29, che dev’essere commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro stabilito dai CCNL e che nella specie è di 40 ore.

6. Il ricorso è inammissibile perchè non fornisce elementi per comprendere se il ragionamento della Corte territoriale sia stato dissonante rispetto alla tesi che l’istituto propugna.

7. Ed infatti, poichè la Corte territoriale ha testualmente affermato (pg. 10) che l’azienda aveva ritenuto che le retribuzioni assoggettate a contribuzione fossero quelle virtuali ai sensi della L. n. 341 del 1995, art. 29, avrebbe dovuto la parte ricorrente corredare la propria doglianza dagli elementi fattuali idonei a manifestare la fondatezza della censura, mossa alla sentenza impugnata, di violazione di legge nell’individuazione del concetto di retribuzione virtuale, elementi idonei dunque a suffragare la premessa da cui muove l’istituto che la contribuzione sarebbe stata rapportata ad un orario di lavoro inferiore alle 40 ore settimanali.

8. Nè soccorre il richiamo fatto allo scopo dall’Inps nella memoria alla pg. 8 della sentenza, ove si riferisce quanto accertato dal c.t.u. in merito alla retribuzione effettivamente corrisposta dalla società ai lavoratori, ma non a quella assunta a parametro per i versamenti contributivi.

9. Le spese, liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

10. L’esito del giudizio determina la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Inps, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Edil 2C costruzioni s.r.l., che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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