Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28511 del 20/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28511 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 4820-2012 proposto da:
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
REGGIO CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
IAROPOLI ANNUNZIATA;
– intimata avverso la sentenza n. 274/2011 del TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, depositata il 21/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

Data pubblicazione: 20/12/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI

RUSSO.

Ric. 2012 n. 04820 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-2-

r.g. n 4820.12

FATTO E DIRITTO
Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c.
“La Prefettura di Reggio Calabria ricorre contro la sentenza in epigrafe,con la quale è stato
dichiarato improcedibile l’ appello,proposto dal Ministero dell’Interno, avverso quella n.

bis C.d.S di Annunziata Iaropolí avverso un verbale di accertamento di violazione dell’art.
148co. 8 cit. cod.,elevatole dalla Polizia Stradale.
L’amministrazione appellante aveva iscritto a ruolo la causa allegando una copia dell’atto
di citazione in appello privo della relazione di notifica,provvedendo solo successivamente al
deposito dell’originale. Il giudice di appello, richiamando l’indirizzo giurisprudenziale più
rigoroso, facente capo alla sentenza n. 18009 del 2008 di questa Corte, ha ritenuto
l’insanabile irritualità di tale produzione e,dunque,la nullità della costituzione
dell’appellante, comportante l improcedibilità del gravame ai sensi del combinato disposto
di cui agli arti. 348,347 e 165 c.p.c.
La ricorrente deduce,nell ‘unico motivo,violazione e falsa applicazione degli artt. 347,348,
165, e 156 c.pc., nonché dell’art. 5 co. 3 L. 890/82, con argomentazioni corredate da
richiami a successiva giurisprudenza di legittimità di segno contrario a quello di cui sopra.
Non resiste l’intimata.
Tanto premesso, in via preliminare il relatore rileva che il ricorso si palesa inammissibile, in
quanto proposto da un ufficio,dotato di propria soggettività giuridica ed autonomia
organica distinte da quello che è stato parte nel giudizio di merito, che, come si rileva dalla
sentenza impugnata era il Ministero dell Interno. Quella,peraltro,era l’unica
amministrazione passivamente legittimata nei giudizi oppositivi avverso processi verbali
elevati dagli organi di Polizia Stradale della Polizia di Stato, che dalla stessa
dipendono, mentre la legittimazione della Prefettura avrebbe potuto ravvisar i soltanto nel
1

330/09 del Giudice di Pace di Villa S.Giovanni,che aveva accolto l’opposizione ex art. 204

diverso caso in cui l’opposizione fosse stata proposta ex art. 22 L. 689/81 contro l’eventuale
successiva ordinanza- ingiunzione.
Difettando,dunque,la legittimazione all’impugnazione nel ricorrente ministero, che non è
stato parte nel giudizio a quo, si propone dichiararsi inammissibile il ricorso.”
Tanto premesso,sulla scorta delle chiare ragioni sopra esposte,cui hanno seguito osservazioni

inammissibile.
Nulla,infine,sulle spese,in assenza di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2013.

da parte dell’ufficio ricorrente o del P.G. e che il collegio condivide,i1 ricorso va dichiarato

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