Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28510 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28510
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (OMISSIS), in persona del
Presidente Commissario pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA S. CROCE IN GERUSALEMME 55, presso lo studio dell’Avvocato
MARINUZZIO DARIO che lo rappresenta e difende giusta mandato speciale
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell’Avvocato COSSU BRUNO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato CESTER CARLO, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 125/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
03/03/2009, depositata il 24/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/11/2011 dal Consigliere relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;
udito l’Avvocato BOMBOI SAVINA (per delega dell’Avvocato COSSI
BRUNO), difensore del controricorrente, che si riporta ai motivi del
controricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA che si
riporta agli scritti.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 3.3/24.9.2009 la Corte di appello di Venezia, in riforma della decisione di prime cure, accoglieva la domanda proposta da G.P., già dipendente di Aziende sanitarie locali, per la liquidazione dell’indennità premio di servizio con inclusione dei compensi percepiti nel periodo in cui era stato collocato in aspettativa a seguito della nomina a direttore generale delle aziende stesse. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPDAP con un unico motivo. Resiste con controricorso l’intimato.
2. Con un unico motivo l’Istituto prospetta violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 502 del 1992, al D.Lgs. 16 giugno 1999 e alla L. n. 152 del 1968) richiamando le censure già svolte nella fase di merito ed individuando, quale ragione idonea a riconsiderare l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di appello di Ancona con ordinanza n. 214 del 2009.
3. Il ricorso è manifestamente infondato in relazione alle conclusioni cui è già pervenuta la giurisprudenza di questa Suprema Corte dopo un approfondito esame di tutti gli aspetti rilevanti delle questioni ora riproposte.
Con la decisione n. 11925 del 13 maggio 2008 si è affermato, infatti, il seguente principio: “Il servizio prestato da un dipendente di ente locale a seguito di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 bis come aggiunto dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 3 e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il versamento dei contributi di previdenza commisurati al trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito. Ne consegue che la misura dell’indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina in relazione al trattamento retributivo di cui alla L. n. 152 del 1968, art. 4 fruito dal dipendente in relazione all’incarico, nei limiti del massimale di cui al D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 7”.
Ciò premesso, si deve soggiungere che la questione di costituzionalità richiamata in seno al ricorso è stata decisa dalla Corte delle leggi nel senso della infondatezza, osservandosi, fra l’altro, che il diritto a fruire di contribuzioni commisurate alla retribuzione effettiva in atto percepita, secondo un principio di tendenziale corrispondenza proporzionale fra entità della retribuzione ed entità della contribuzione, che trova attuazioni diverse secondo la specificità delle situazioni, è stato per oltre un decennio accettato senza contestazioni dall’INPDAP, la quale ha regolarmente introitato i maggiori contributi versati in relazione all’incarico, e che l’opposta opzione interpretativa determinerebbe un ulteriore squilibrio fra trattamento di quiescenza e indennità premio di servizio, sebbene la stessa abbia, per orientamento consolidato, natura previdenziale (Corte Cost. sent. n. 351 del 2010).
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2500,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011