Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28510 del 20/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28510 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 2489-2012 proposto da:
FRAN CIONI FEDERICO FRNFRC85A11A132V, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 272, presso lo studio
dell’avvocato ANTONICELLI GIORGIO, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
PREFETTURA DIROMA UTG;

– intimata avverso l’ordinanza n. 109/2010 del GIUDICE DI PACE di
ALBANO LAZIALE, depositata il 22/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

qz_sq

Data pubblicazione: 20/12/2013

è presente il P.G. in persona del Doti ROSARIO GIOVANNI

RUSSO.

Ric. 2012 n. 02489 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-2-

r.g. n.2489.12

FATTO E DIRITTO
Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c.

“Il consigliere relatore, esaminato il ricorso in epigrafe,proposto avverso un’ordinanza che
ha convalidato, ai sensi dell’art. 23 co.5 L. 689/81,un’ordinanza — ingiunzione impugnata

considerato che il provvedimento in questa sede impugrzato,a seguito delle modifiche
apportate dall’art. 26 DLgs,.n. 40/06 all’art. 23 della legge sopra citata, non è più ricorribile
per cassazione, ma appellabile;
propone dichiararsi inammissibile il ricorso.”
Tanto premesso,sulla scorta delle chiare ragioni sopra esposte,cui non hanno fatto seguito
rilievi del ricorrente o del P.G. e che il collegio condivide,i1 ricorso va dichiarato
inammissibile.
Nulla,infine,sulle spese,non essendosi costituita l’intimata Prefettura di Roma.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2013.

,per mancata comparizione dell’opponente;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA