Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2851 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. III, 09/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 09/02/2010), n.2851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della

Marina n. 1, presso lo studio dell’avv. LONGO Lucio Filippo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Andrea Marcinkiewiez giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

O.G.G. elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito n.

7, presso lo studio dell’avv. CORONATI Paolo, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. Cesare P. Franzi giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1390/05 decisa

in data 18 maggio 2005 e depositata in data 28 maggio 2005;

Udita la relazione del Consigliere dott. URBAN Giancarlo;

udito l’avv. Lucio Filippo Longo;

udito il P.M. in persona del Cons. DE NUNZIO Wladimiro, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 27 maggio 1999 B.G. G. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Como C. M. e il notaio N.A. ed esponeva che aveva concluso un contratto di compravendita di un complesso immobiliare denominato (OMISSIS), venduto dal convenuto avvocato C. per un importo dichiarato di L. 450.000.000, versato al momento della sottoscrizione dell’atto in data (OMISSIS), predisposto e autenticato dal notaio N.A. di Como; nella scrittura si era convenuto che entro il 31 ottobre 1996 il venditore avrebbe provveduto all’estinzione e alla cancellazione di ipoteca iscritta sull’immobile a favore della Banca Nazionale del Lavoro a garanzia di un mutuo erogato a favore della parte venditrice, prevedendosi, a garanzia di tale obbligo, il deposito fiduciario, a mani del notaio, della somma di L. 63.000.000; la estinzione e la cancellazione dell’ipoteca non erano state effettuate ed anzi nei primi mesi del 1999 si era appreso che sullo stesso immobile gravava un pignoramento immobiliare, trascritto sin dal (OMISSIS), con procedura esecutiva gia’ avviata e con asta fissata per il (OMISSIS), a seguito di mancato pagamento di ratei per complessive L. 250 milioni.

Il Tribunale con sentenza dell’11 febbraio 2004 accoglieva la domanda dell’attore nei confronti del C. mentre respingeva la domanda nei confronti del notaio.

Il Tribunale aveva fondato la sua decisione sulla circostanza che l’esistenza di ipoteca assorbiva e superava ogni questione inerente ad altre iscrizioni o trascrizioni pegiudizievoli connesse allo stesso titolo e cioe’ al mutuo ipotecario gravante sul bene oggetto di vendita; peraltro ogni situazione di danno all’acquirente era da ritenere conseguente all’inadempimento della parte venditrice e non gia’ a responsabilita’ professionale del notaio.

Su appello del B., la Corte d’Appello di Milano con sentenza 28 maggio 2005, in riforma della sentenza del Tribunale, condannava il notaio N. al risarcimento del danno liquidato in Euro 258.322,11, oltre gli interessi di legge e alle spese di entrambi i gradi.

Propone ricorso per Cassazione N.A. con tre motivi.

Resiste con controricorso B.G.G..

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. poiche’ la domanda formulata inizialmente dal B. riguardava semplicemente pretesi inadempimenti del notaio in relazione alle visure catastali, mentre solo successivamente furono precisate domande conseguenti alla mancata menzione del pignoramento, in ordine alle quali, peraltro, l’odierno ricorrente non accetto’ il contraddittorio.

Sul punto, le conclusioni formulate dal B. nel giudizio di primo grado contengono la richiesta di “accertare e dichiarare l’inadempimento da parte del notaio… degli obblighi sullo stesso gravanti in relazione all’atto di compravendita immobiliare (OMISSIS) di cui e’ causa”; nella narrativa si precisa chiaramente che l’inadempimento riguardava proprio il mancato richiamo del pignoramento eseguito dalla banca mutuante a seguito del mancato pagamento delle rate gia’ scadute. E’ vero che nel testo dell’atto di citazione si lamenta la mancata esecuzione della “visure catastali”, ma si tratta, con tutta evidenza di un refuso immediatamente rilevabile poiche’ l’erronea individuazione dei dati catastali e’ emendabile con un semplice atto di rettifica, senza dar luogo ad alcuna conseguenza di qualche importanza sul piano patrimoniale; lo stesso Tribunale rilevo’ che si trattava di un errore del tutto innocuo, essendo comunque chiaro quale fosse il comportamento inadempiente del notaio.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1173, 1175, 1218, 1374 c.c. e della Legge Notarile, art. 47 nonche’ per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: la parte acquirente non conferi’ mai al notaio l’incarico di compiere accertamenti ulteriori, una volta venuto a conoscenza di una iscrizione ipotecaria; ne’ risponde a verita’ che l’omessa indicazione del pignoramento immobiliare sarebbe conseguente ad una esplicita richiesta della parte venditrice.

E’ principio piu’ volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte che “Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della liberta’ e disponibilita’ del bene e, piu’ in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volonta’ delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale, poiche’ l’opera di cui e’ richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volonta’ delle parti, ma si estende a quelle attivita’ preparatorie e successive necessarie perche’ sia assicurata la serieta’ e certezza dell’atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell’atto.

Conseguentemente, l’inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio da luogo a responsabilita’ “ex contractu” per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilita’”.

(Cass. 11 gennaio 2006 n. 264; si vedano anche: Cass. 31 maggio 2006 n. 13015; Cass. 12 ottobre 2009 n. 21612). Secondo la sentenza impugnata, inoltre, ancor piu’ grave risulta la condotta del notaio posto che in una dichiarazione scritta egli riconobbe di aver pienamente rilevato la trascrizione del pignoramento immobiliare, ma di averne omessa la indicazione nella seconda bozza contratto “su esplicita richiesta dell’avv. C.”. Il motivo e’ quindi infondato.

Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1227 c.c., comma 2 nonche’ per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: il B. avrebbe osservato un comportamento ingiustificatamente dilatorio, contribuendo in tal modo a far lievitare le spese da sostenere per la cancellazione dell’ipoteca, posto che nel contratto era stata pattuita la data del 31 ottobre 1996 per provvedere alla cancellazione dell’ipoteca, mentre egli attese ingiustificatamente sino al 1999.

Il motivo e’ inammissibile perche’ dedotto per la prima volta nel presente giudizio di cassazione.

Il ricorso merita quindi il rigetto; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.700,00, di cui Euro 6.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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