Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2851 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2851 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 167-2017 proposto da:
TORCHIANI PAOLO EMILIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO FUSILLO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARIA LUCE RAI MIERI;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;

– intimato per regolamento di competenza avverso il decreto n. R.G. 764/2016
della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 22/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. INTONINO
SCALISI;

Data pubblicazione: 06/02/2018

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale GIANFRANCO SERVELLO che
visti gli artt. 42, 47 cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di
consiglio, accolga il ricorso dichiarando la competenza della Corte

d’Appello di Perugia.

Ric. 2017 n. 00167 sez. M2 – ud. 16-11-2017
-2-

RG. 167 del 2017 Torchiani – – Ministero della Giustizia

Ragioni in fatto ed in diritto
Paolo Emilio Torchiani, con ricorso ex art. 3 comma quarto della
legge n. 89 del 2001, modificato dall’art. 55 del DL 83 del 2012
convertito con legge n. 134 del 2012, chiedeva alla Corte di

ex legge n. 89 del 2001 del danno non patrimoniale dallo stesso
subito a causa del mancato rispetto da parte del Tar del Lazio del
termine ragionevole, di cui all’art. 6 $ 1 della CEDU per l’eccessiva
durata (anni 17) di un giudizio dallo stesso promosso contro il
Comune di Roma . La Corte di Appello di Roma, rilevato che ai
4,
.

sensi dell’art. 3 comma 1 della legge n. 89 del 2001 la domanda
di equa riparazione si propone dinanzi alla Corte di Appello del
Distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’art. 11
cod. proc. penale, rilevato, altresì, che le SSUU di codesta
Suprema Corte con sentenza 6307 del 2010 hanno statuito che:
in tema di equa riparazione per violazione del termine di
ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del
giudice territorialmente competente in ordine alla relativa
domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc.
pen., richiamato dall’art. 3, comma primo, della legge 24 marzo
2001, n. 89, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il
giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto
inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento

Appello di Roma di accertare il proprio diritto all’equa riparazione,

RG. 167 del 2017 Torchiani – – Ministero della Giustizia

dello stesso si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non
ostandovi, sul piano lessicale, il termine “distretto” adoperato
nell’art. 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del criterio di
collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo

giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene,
in quanto ciò che viene in rilievo non è l’ambito territoriale di
competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede. Ritenuto
ancora che, nel caso di specie, il giudizio presupposto si era svolto
in primo grado davanti al Tar del Lazio, dichiarava la propria
incompetenza territoriale essendo competente la Corte di Appello
di Perugia.
Il giudizio è stato riassunto davanti alla Corte di appello di Perugia
la quale, in persona del Giudice delegato, ai sensi dell’art. 3
comma quarto della legge n. 89 del 2001, ha dichiarato la propria
incompetenza per territorio, ritenendo di non essere
territorialmente competente ex art. 3 comma 1 della legge n. 89,
essendo il procedimento di riferimento iniziato nel distretto della
Corte di Appello di Roma.
Avverso tale decreto, il ricorrente indicato in epigrafe, ha proposto
ricorso per regolamento di competenza, ha chiesto pronunciarsene
l’annullamento e dichiararsi la competenza della Corte di Appello
di Perugia.

2

identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il

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2.= Il ricorso è inammissibile. È sufficiente il riferimento
all’insegnamento di questa Corte di legittimità a tenore del quale,
in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole
del processo, è inammissibile il regolamento di competenza

presidente della corte d’appello, secondo la disciplina introdotta
dal dec. leg. 22.6.2012, n. 83, convertito in legge 7.8.2012, n.
134, trattandosi di provvedimento contro il quale può essere
proposta l’opposizione al collegio di cui all’art. 5 ter della legge
4.3.2001, n. 89, e che, pertanto, diventa definitivo solo in caso di
,

mancata opposizione (cfr. Cass. (ord.) 24.7.2014, n. 16806; cfr.

‘ altresì Cass. (ord.) 11.9.2014, n. 19238, secondo cui in tema di
equa riparazione da irragionevole durata del processo, è
inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto emesso
dal magistrato delegato della Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 3,
40 co., della legge 24.3.2001, n. 89, come modificato dal dec. leg.
22.6.2012, n. 83, convertito in legge 7.8.2012, n. 134, poiché
contro tale provvedimento va proposta opposizione al collegio ex
art. 5 ter della legge n. 89/2001, introdotto dallo stesso dec. leg.
n. 83/2012).
3.= Non occorre provvedere al regolamento delle spese del
presente giudizio di cassazione, posto che il Ministero della
Giustizia, intimato, non ha svolto alcuna attività giudiziale.

3

proposto avverso il decreto emesso dal magistrato designato dal

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4.= Ai sensi dell’art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a
contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n.
89/2001. Il che rende inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (comma 1 quater introdotto dall’art. 1,

(cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di
competenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della II sez. Civ.
sott. VI della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2017.

comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, a decorrere dall’ 1.1.2013)

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