Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28509 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’STRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, e l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di

CORSANO, in persona del Dirigente Scolastico legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.V.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

Roma, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’Avvocato VACCARO

PAOLA, rappresentata e difesa dall’Avvocato ZOMPI’ FRANCESCO, giusta

procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1483/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

17/05/2010, depositata il 26/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MATERA Marcello.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. B.V.M., dipendente del Ministero dell’istruzione, adiva il giudice del lavoro al fine di far valere il suo diritto al pieno riconoscimento dell’intera anzianità maturata in base ai pregressi servizi di ruolo e non di ruolo, in occasione del passaggio dalla qualifica di responsabile amministrativo di un istituto di istruzione al superiore profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).

La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di prime cure, accoglieva la domanda.

2. Con il ricorso per cassazione (cui resiste l’intimata, proponendo anche ricorso incidentale), il Ministero, deducendo con un unico motivo violazione degli artt. 8 e 19 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001, degli artt. 87 e 142 del CCNL 24 luglio 2003, dll’art. 66, comma 6, del CCNL 4 agosto 1995, degli artt. 38 e 48 del CCNL 26 maggio 1999, lamenta che la Corte di merito ha ritenuto applicabile la normativa generale in materia di inquadramento del personale di ruolo, di cui al D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 e non la speciale disciplina contrattuale (invocata dall’amministrazione datrice di lavoro) dettata dai c.c.n.l. del 2001 e del 2003 in materia di inquadramento ai fini giuridici ed economici del personale, già in possesso della qualifica di responsabile amministrativo, a cui era stata attribuita la qualifica di nuova istituzione di DSGA a seguito della partecipazione ad un corso di formazione non selettivo.

3. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

4. Il ricorso principale è manifestamente fondato in relazione alle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte dopo un approfondito esame di tutti gli aspetti rilevanti delle questioni ora riproposte.

Più precisamente, Cass. 2.12.2010 n. 24431, confermando la soluzione cui la Corte era già pervenuta con la sentenza 1.3.2010 n. 4885, ha concluso il suo articolato esame enunciando il seguente principio:

“In tema di personale del comparto scuola, la specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9 marzo 2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dal 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi” in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per il predetto personale, la regola generale più favorevole in tema di computo dell’intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica superiore, senza che sia configurabile alcun contrasto con le norme imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento”.

5. Il ricorso principale va, pertanto, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata ed assorbimento del ricorso incidentale, relativo alla decorrenza dei benefici; non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa ben può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta dalla intimata.

6. Le spese seguono la soccombenza.

Nessuna statuizione va, nondimeno, adottata con riferimento al giudizio di primo grado, essendosi difesa l’amministrazione con propri dipendenti, ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c. e non risultando alcuna specifica documentazione delle spese al riguardo sostenute.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da V.M. B.; condanna B.V.M. al rimborso delle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, Euro 400,00 per diritti ed Euro 1000,00 per onorari con riferimento al giudizio di secondo grado ed in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1500,00 per onorari con riferimento al giudizio di cassazione, oltre ad accessori di legge riguardo ad entrambi i giudizi.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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