Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28509 del 20/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28509 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 1310-2012 proposto da:
RAFFA ROSARIO RFFRSR54A17M203C, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato
SASSANI BRUNO NICOLA, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati BELLI ALBERTO, LUISO FRANCESCO
PAOLO giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro

NOMUNE DI ALTOPASCIO;

– intimato avverso la sentenza n. 1356/2010 del TRIBUNALE di LUCCA,
depositata il 03/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

//’

Data pubblicazione: 20/12/2013

*

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI

RUSSO.

Ric. 2012 n. 01310 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-2-

E

r.g. n. 1310.12

FATTO E DIRITTO
Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c.

“Con il ricorso in esame Rosario Raffa,opponente ad un verbale di infrazione stradale,
impugna,per violazione e falsa applicazione degli artt 201 D.Lgs.285/92 e 12 L. 890/82 la

l’altro ribadito (richiamando Cass. n. 23588/08) la validità delle notifiche dei verbali in
questione,ancorchè eseguite — come nella specie — mediante spedizione da un ufficio
postale ubicato in comune diverso (nella specie Rimini) diverso da quello di appartenenza
(nella specie Altopascio) dell’organo di polizia municipale attivante la notifica.
Il ricorso, cui non ha resistito l’ente intimato, ad avviso del relatore è palesemente infondato.
La doglianza,secondo cui nella specie sarebbero state indebitamente delegate ad un soggetto
estraneo all’amministrazione (nella specie la società Maggioli,avente sede in Rimini), la
formazione dell’atto e l’attivazione della notifica non può ritenersi supportata dalla
circostanza che la stampa del processo verbale risulti come da dicitura a margine dello
stesso, eseguito dalla suddetta società, trattandosi soltanto di mera attività materiale di
compilazione di un atto la cui paternità non può che attribuirsi all’ufficiale sottoscrivente,
mentre la censura di non veridicità dell’attestazione di quest’ultimo (facente fede ex art.
2700 c. c.), circa la spedizione da Rimini e l’avvenuta notificazione (riscontro,peraltro,ben
avrebbe potuto essere compiuto ex actis),avrebbe dovuto essere attaccata con querela di
falso.
Si propone,conclusivamente,la reiezione del ricorso.”
All’esito dell’odierna trattazione camerale,sulla scorta delle ragioni esposte nella sopra
trascritta relazione,che non ha formato oggetto di osservazioni da parte del ricorrente o del
P.G. e che il collegio integralmente condivide,in quanto conformi alla giurisprudenza in
termini di questa Corte (in particolare,v. sez. 2^ n. 7177 del 10.5.2012),i1 ricorso va respinto.
1

sentenza in oggetto che, confermando quella reiettiva n.389/09 del G.d.P. di Lucca, ha tra

Nulla,infine,sulle spese,in assenza di costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma in data 26.11.2013.

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