Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28508 del 19/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28508 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Prima casa.
Accertamento
Decadenza termine
proroga.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
ORFANINI EDOARDO FEDERICO residente a Milano, INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.73/36/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano Sezione n. 36, in data
18.04.2010, depositata il 05 luglio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 27 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Data pubblicazione: 19/12/2013

Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.24332/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.73/36/2010, pronunziata dalla CTR di Milano, Sezione
n. 36, il 19.04.2010 e DEPOSITATA il 05 luglio 2010,
con cui è stato respinto l’appello dell’Agenzia Entrate
e

confermato

l’annullamento

dell’avviso

di

liquidazione, ritenendo sussistere i presupposti per
confermare le agevolazioni fiscali per l’acquisto della
prima casa.
L’Agenzia, affida l’impugnazione ad un mezzo, con il
quale censura l’impugnata decisione per violazione e
falsa applicazione dell’art.11 commi 1 ed 1 bis della
Legge n.289/2002.
2 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
3) La decisione impugnata è pervenuta alla rassegnata
decisione, opinando che, nel caso, l’Ufficio era
decaduto dal potere accertativo, in quanto era decorso
il termine triennale all’uopo previsto dall’art.76 del
dpr n.131/1986 e, d’altronde, che non potesse trovare
applicazione la proroga biennale dei termini per la
rettifica, di cui all’art.11 della Legge n.289/2002,
2

l

disciplinando tale disposizione fattispecie diverse,
specificamente indicate, da quelle relative, come nel
caso, alle agevolazioni tributarie in tema di IVA.
4) Il mezzo non sembra incrini il tessuto

Con il mezzo, si prospetta una lettura dell’art.11
della Legge n.289/2002 che non appare trovare riscontro
nel dato normativo, tenuto conto che la relativa
previsione non include la fattispecie in esame e,
d’altronde, che, anche in recenti decisioni (Cass.
n.12847/2013), questa Corte ha escluso una
interpretazione estensiva della disposizione.
5 – Pertanto, si è dell’avviso che sussistano i
presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di
Consiglio e la relativa definizione, proponendosi il
rigetto del ricorso per manifesta infondatezza delle
censure, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va respinto;
Considerato, altresì, che nulla va disposto per le
3

argomentativo della decisione.

spese, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.

Il P sdente

Così deciso in Roma il 27 novembre 2013

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