Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28508 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 06/11/2019), n.28508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2933-2014 proposto da:

S.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA

DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FRANCO BOUCHE’, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ELISABETTA LANZETTA, FRANCESCA FERRAZZOLI, CHERUBINA CIRIELLO,

SEBASTIANO CARUSO, GIUSEPPINA GIANNICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10540/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/02/2013 r.g.n. 8403/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCO BOUCHE’;

udito l’Avvocato CHERUBINA CIRIELLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Roma ha accolto l’impugnazione proposta dall’INPS nei confronti di S.L. avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma e ha rigettato l’originaria domanda proposta dal lavoratore.

2. Quest’ultimo aveva adito il Tribunale esponendo di aver prestato servizio presso l’INPS, sede regionale per il Lazio e di aver conseguito la qualifica di ispettore generale con effetto dal 28 marzo 1989; di aver avuto l’assegnazione dell’incarico di responsabile dell’ufficio pianificazione, programmazione e controllo direzionale in data 10 marzo 1998 (incarico riservato a dirigente); di aver svolto le suddette funzioni dirigenziali sino al 15 giugno 2000.

Chiedeva, pertanto, la condanna dell’Istituto a corrispondergli la somma di Euro 56.241,66, a titolo di differenze retributive dovute per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali nel suddetto periodo.

Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo antecedente il 30 giugno 1998, e condannava l’INPS al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dal 1 ottobre 1999 al 15 giugno 2000.

3. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre il lavoratore prospettando tre motivi di ricorso.

4. Resiste con controricorso l’INPS.

5. In prossimità dell’udienza pubblica il lavoratore ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre premettere che la Corte d’Appello ha rilevato che il lavoratore aveva rivestito la qualifica di ispettore generale, appartenente al ruolo di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 5 soppresso dalla data del 21 febbraio 1993, in ragione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69.

Ha affermato, quindi, che poichè l’INPS è ente pubblico non economico nazionale, era onere del ricorrente dimostrare che nell’ambito del modello organizzativo adottato dall’ente in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 27 le funzioni allo stesso assegnate erano state valutate di valenza dirigenziale, valenza che non coincideva necessariamente con l’attività di direzione di un ufficio.

La documentazione prodotta in primo grado dal lavoratore, dalla quale lo stesso pretendeva di trarre la natura dirigenziale delle funzioni svolte, in realtà era inidonea a fornire la prova che doveva essere offerta dal ricorrente, mentre dalla documentazione prodotta dall’INPS risultava che l’ufficio affidato al ricorrente non era fra quelli riservati a dirigenti.

Tanto premesso può passarsi all’esame dei motivi di ricorso.

2. Con il primo motivo è dedotta la errata e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2,4,27 e 69.

Assume il ricorrente che ratione temporis il D.Lgs. n. 165 del 2001 non disciplina la fattispecie in esame.

3.1. Il motivo non è fondato.

Ed infatti il D.Lgs. n. 165 del 2001 ha recepito precedenti disposizioni, come afferma la stessa Corte d’Appello, laddove, con statuizione che integra la ratio decidendi della pronuncia, ha affermato che la formulazione letterale del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 poi trasfusa nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 rende evidente che le sole funzioni di direzione di un ufficio, anche se di particolare rilevanza, non caratterizzano, nei termini rivendicati dal lavoratore, le mansioni essendo necessario che si alleghi e si dimostri la natura dirigenziale delle funzioni stesse, allegazione e prova che nella specie era mancata.

3. Con il secondo motivo di ricorso, è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, commi 3, 4, e 5 nel testo modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, e del D.Lgs.n. 29 del 1993, artt. 3 e 17 nel testo originario e in quello modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, in relazione all’accertato svolgimento effettivo delle funzioni dirigenziali di direzione dell’ufficio pianificazione programmazione e controllo direzionale della sede regionale per il Lazio dell’INPS (art. 360 c.p.c., n. 3).

Ad avviso del ricorrente la Corte d’Appello, erroneamente, ha posto a fondamento del giudizio la norma riguardante il potere dell’Amministrazione di definire l’organizzazione dell’ente e di individuare gli uffici di livello dirigenziale, dovendo trovare applicazione il coordinato disposto del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 3, relativo alle mansioni superiori, e del D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 3 e 17.

3.1. Il motivo non è fondato.

Questa Corte (Cass., n. 752 del 2018) ha già avuto modo di affermare che:

a) in base al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 17 poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 27, comma 1, gli enti pubblici non economici nazionali devono adeguare i propri odinamenti a quelli stabiliti nel decreto legislativo, adottando appositi regolamenti di organizzazione, obbligo al quale l’INPS ha adempiuto con la delib. n. 799 del 1998;

b) nell’art. 16, sono state ridisegnate le funzioni dirigenziali, e, diversamente da altre disposizioni di carattere organizzativo, per l’efficacia di quelle attinenti alla dirigenza non è stato previsto alcun differimento sino all’integrale realizzazione del nuovo modello organizzativo;

c) dal rilievo secondo cui il differimento costituiva una conseguenza logicamente necessaria, non potendo le nuove mansioni dirigenziali essere esercitate senza quel modello, non può trarsi l’ulteriore conseguenza che le mansioni esercitate secondo il modello precedente mantenessero il loro carattere dirigenziale;

d) una simile conclusione da un lato non considera che una siffatta classificazione avrebbe in definitiva comportato la reviviscenza di regole sulla dirigenza pubblica del tutto incompatibili con le norme recate dal D.Lgs. n. 80 del 1998 (poi consolidate con il D.Lgs. n. 165 del 2001) e, dall’altro lato, non tiene conto dei profili valutativi (e peraltro indirettamente regolativi) delle norme di cui alla citata delibera;

e) le suddette fonti normative, rionchè il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore 1998/2001 – sottoscritto nel febbraio 1999 ma riguardante, per volontà delle parti (art. 2, comma 1 c.c.n.l. stesso), il periodo dal 1 gennaio 1998, portano a concludere che le medesime mansioni che nel precedente regime pubblicistico venivano considerate dirigenziali possono essere diversamente qualificate nel regime privatistico del pubblico impiego, in considerazione del diverso contenuto e rilievo che ad esse è stato attribuito in tale ultimo regime.

A detti principi di diritto si è attenuta la Corte territoriale, non potendosi desumere la natura dirigenziale dal precedente assetto ordinamentale, e mancando la prova della natura dirigenziale delle mansioni svolte.

4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto il vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa fatti controversi e decisivi per il giudizio relativamente allo svolgimento di funzioni dirigenziali (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello si è limitata ad affermare che la documentazione prodotta in primo grado da esso lavoratore era inidonea a fornire la prova della natura dirigenziale delle mansioni svolte.

Non erano stati analizzati e neppure indicati i documenti prodotti dal lavoratore.

La Corte si limitava ad indicare l’ordine di servizio n. 24 del 1997, ma non spiegava perchè non riteneva che l’ordine di servizio n. 9 del 1998 avesse modificato l’organigramma allegato all’odg n. 24.

La Corte non valutava neppure la domanda subordinata proposta dall’INPS intesa a limitare le differenze retributive all’11 ottobre 1999, data di emanazione dell’ordine di servizio n. 36.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (n. 8053 del 2014), l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore successivamente alle citate modifiche, consente di consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia, nella specie neppure invocata, si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (così, Cass. n. 27415 del 2018; Cass. n. 14014 del 2017,; Cass., n. 9253 del 2017).

Al di fuori di tale omissione, il controllo del vizio rimane, pertanto, circoscritto alla sola verifica dell’esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost.

Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c. comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente, che denuncia il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ha l’onere di indicare non una mera “questione” o un semplice “punto” della sentenza ma il “fatto storico”, principale (e cioè il fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) ovvero secondario (cioè dedotto in funzione di prova di un fatto principale) – vale a dire un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 27415 del 2018; Cass. r. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014; Cass. SU. n. 5745 del 2015) – il cui esame sia stato omesso, nonchè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ed, infine, la sua “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017; Cass. n. 9253 del 2017; Cass. n. 20188 del 2017).

L’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. n. 9253 del 2017).

E’, quindi, inammissibile la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per sostenere semplicemente il mancato esame di deduzioni -, istruttorie ovvero di documenti da parte del giudice del merito (Cass. n. 27415 del 2018).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha specificamente dedotto quali sono stati i fatti storici che la Corte d’appello, benchè decisivi ed oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio, avrebbe omesso di esaminare, limitandosi, piuttosto, a sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio (ordini di servizio nn. 24 del 1997, n. 9 del 1998 e n. 36, quest’ultimo richiamato dal ricorrente in relazione alla domanda subordinata dell’INPS) acquisito nel corso del giudizio, di cui non riporta il contenuto.

Rimane, peraltro, estranea al vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.

5. Il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 5.500,00, per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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