Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28507 del 19/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28507 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

Credito rimborso.
Richiesta in
dichiarazione
quadro RX rilievo
Mod VR – Omessa
presentazione.
legale Conseguenze.

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
PC-U.16-RA G-10VAONI
PELLIGRA FRANCESCOVIesidenth a Ragusa,

INTIMATQ

AVVERSO
la sentenza n.244/34/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Catania n.
34, in data 11.04.2011, depositata il 09 maggio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 27 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Data pubblicazione: 19/12/2013

Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.23836/2011 è stata
depositata in cancelleria relazione con la quale:

E’

chiesta

la

cassazione della

sentenza

n.244/34/2011, pronunziata dalla CTR di Palermo,
Sezione Staccata di Catania n. 34, 1’11.04.2011 e
DEPOSITATA il 09 maggio 2011, con cui è stato accolto
l’appello dei contribuenti ed è stato riconosciuto il
diritto al chiesto rimborso, nella considerazione che,
poiché l’importo dell’IVA a rimborso era stato indicato
nella dichiarazione dell’anno 2001, nessuna preclusione
poteva riconoscersi all’omessa presentazione del
modello VR.
Affida l’impugnazione ad un mezzo, con il quale censura
l’impugnata decisione per violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 30 e 38 bis del dpr
n.633/1972, nonché dell’art. 21 comma 2 ° del D. Lgs
n.546/1992.
2 – Gli intimati non hanno svolto difese in questa
sede.
3 – La questione posta dal ricorso, sembra doversi
esaminare e definire, tenendo conto del principio
secondo cui “In

materia

di

IVA, nel caso di

cessazione dell’attivita’, soltanto una
2

domanda di

l

rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile conforme
al

legale,

modello

ossia

contenente

elementi necessari stabiliti

dalla

tutti gli
legge

ed

indicati nel modello ministeriale, corrisponde allo
tipico

di

ottobre 1972 n.

all’art. 30 del d.P.R. 26

cui
633,

con la conseguenza che la

domanda difforme resta
decadenza

biennale

assoggettata

prevista,

in

alla

via residuale,

dall’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”
(Cass. n.18920/2011, n.18915/2011, n.21053/2005).
4 – Avuto riguardo alla realtà fattuale ed alla ratio
dell’impugnata

decisione,

si

è

dell’avviso

che

sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso
in Camera di Consiglio, proponendosene l’accoglimento
per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt.375 e 380
bis cpc. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che, nel caso, costituisce circostanza
incontestata che parte contribuente aveva presentato,
validamente, la dichiarazione annuale dell’anno 2001
per l’anno 2000 e che nella stessa aveva espressamente
esposto il credito IVA maturato e richiesto a rimborso,
compilando l’apposito quadro RX;
3

schema

Considerato, altresì, che la CTR, a sua volta, stante
tale presupposto, ha affermato che la mancata
presentazione del modello VR, non poteva comportare la
perdita del diritto al credito IVA, stante l’opzione

Considerato che la decisione impugnata, risulta in
linea con il principio, già affermato in sede di esame
di fattispecie analoga, secondo cui “In tema di
rimborso dell’ IVA, deve tenersi distinta la domanda di
rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato
dal contribuente, da considerarsi già presentata con
compilazione nella dichiarazione annuale del quadro
“RX”, che configura formale esercizio del diritto,
rispetto alla presentazione altresì del modello “VR”,
che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis, comma
primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presupposto
per l’esigibilità del credito e dunque adempimento
necessario solo a dar inizio al procedimento di
esecuzione del rimborso; ne consegue che, una volta
esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto
al rimborso con la compilazione del quadro “RX”, la
presentazione del modello “VR” non può considerarsi
assoggettata al termine biennale di decadenza previsto
dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, ma solo a quello di prescrizione ordinario
4

esercitata e la relativa inequivocità;

decennale ex art. 2946 cod. civ.” (Cass. n.20039/2011,
n.9794/2010);
Considerato, quindi, che le doglianze della ricorrente
Agenzia non risultano in grado di incrinare il tessuto

peraltro, dalla sentenza e dallo stesso ricorso
dell’Agenzia, che nel caso le domande di rimborso sono
state presentate il 13.09.2005 ed il 10.12.2007, e
quindi ben prima della scadenza del termine decennale,
fissato dal trascritto principio;
Considerato che sussistono i presupposti per definire
la causa in Camera di Consiglio, ex artt.375 e 380 bis
cpc, con declaratoria di rigetto per manifesta
infondatezza;
Considerato, ancora, che nulla va disposto per le
spese, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013
Il P

idente

argomentativo dell’impugnata sentenza, desumendosi,

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