Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28507 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 06/11/2019), n.28507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17163-2016 proposto da:

A.M., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO

TORTORELLA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, MINISTERO DELLA SALUTE C.F. (OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA C.F. (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F.

(OMISSIS), in persona dei rispettivi Ministri, domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO, senza numero di R.G. proposto da:

AM.MA., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO

TORTORELLA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti successivi –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, MINISTERO DELLA SALUTE C.F. (OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA C.F. (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.E.

(OMISSIS), in persona dei rispettivi Ministri;

– controricorrenti al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 14107/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 08/07/2015, R. G. N. 23327/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi;

udito l’Avvocato MARIA CRISTINA SALVUCCI per delega verbale Avvocato

MARCO TORTORELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Gli attuali ricorrenti per revocazione convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze lamentando la mancata attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CE, 75/363/CE, 82/76/CE e chiedendo, in via principale, la condanna dei convenuti al pagamento della somma di L.. 21.500.000 per ogni anno di attività prestata durante il periodo di formazione specialistica. In via alternativa domandavano il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’omesso recepimento delle richiamate direttive e, solo in via subordinata, formulavano domanda di liquidazione dell’indennizzo per l’arricchimento senza causa.

2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2989/2006, respingeva tutte le domande, ritenendo maturata la prescrizione e, comunque, non provata la pretesa risarcitoria.

3. La sentenza veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Roma che, con sentenza n. 5488 del 2013 accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento del danno formulata dagli appellanti che avevano dimostrato di avere frequentato un corso di specializzazione iniziato in data successiva al 1 gennaio 1983 e liquidava in via equitativa il danno in Euro 6000,00 per ogni anno di attività formativa, assumendo quale parametro l’importo di Lire 13.000.000 fissato dalla L. n. 370 del 1999, art. 51 ed escludendo danni ulteriori perchè gli attori non avevano dimostrato di avere subito un pregiudizio in conseguenza dell’asserita perdita di chance.

4. La Corte territoriale respingeva, invece, le impugnazioni proposte dai numerosi appellanti che non avevano prodotto una valida certificazione, proveniente dalle università interessate, attestante l’iscrizione e la durata dei corsi di specializzazione, e riteneva che non fosse sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in quanto priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale. Infine il giudice di appello respingeva anche le domande proposte dagli ex specializzandi rispetto ai quali dalla documentazione ufficiale prodotta emergeva che l’iscrizione era sicuramente avvenuta prima che spirasse il termine concesso allo Stato italiano per l’adeguamento alla direttiva.

5. Con sentenza 8 luglio 2015 n. 14107 questa Corte ha rigettato il ricorso principale della Presidenza del Consigli dei Ministri ed i quattro distinti ricorsi incidentali proposti; da A.M. ed altri 407 litisconsorti (ricorso del 19 novembre 2013); da Av.Lu., + ALTRI OMESSI (ricorso del 9 dicembre. 2013); da Ab.Lu. ed altri 137 litisconsorti (ricorso del 27 novembre 2013); da Al.Vi. ed altri 17 ricorrenti incidentali.

6. La Corte, per quel che qui rileva, ha ritenuto infondato il motivo con il quale era stato censurato il capo della sentenza relativo alla liquidazione del danno ed ha evidenziato che i ricorrenti incidentali non avevano superato “l’obiezione di fondo mosso dall’impugnata sentenza circa la mancanza di una chiara allegazione del percorso professionale di ciascun ricorrente incidentale per poter apprezzare in termini economici l’eventuale perdita di chance”. Ha ritenuto non autosufficienti gli altri motivi, perchè non erano stati trascritti gli atti con i quali erano state avanzate e coltivate le istanze. istruttorie; non erano state riportate le difese svolte in primo grado dai convenuti; non era stato indicato il nominativo dei controricorrenti che avevano iniziato il corso di specializzazione prima del 31 dicembre 1982.

7. La revocazione della sentenza è domandata dai ricorrenti indicati in epigrafe con due distinti ricorsi, ognuno fondato su quattro motivi.

Resistono con controricorso, illustrato da memoria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Considerato che con ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 23581/2016 le sezioni unite avevano chiesto alla C.G.E. se la direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, dovesse essere interpretata nel senso che nel suo ambito di applicazione rientrassero anche le formazioni di medici specialisti, a tempo pieno o ridotto, già in corso e proseguite oltre il 31 dicembre 1982, in ragione della possibile rilevanza della questione nel presente giudizio, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con i primi tre motivi i ricorrenti assumono che la ritenuta parziale inammissibilità dei ricorsi incidentali per difetto di autosufficienza sarebbe frutto di errore di fatto, derivato da una lettura parziale degli atti che, contrariamente a quanto affermato da questa Corte, contenevano gli elementi necessari per la decisione.

In particolare in tutti i ricorsi erano stati indicati per ciascun controricorrente la tipologia del corso frequentato, l’Ateneo, l’anno di inizio e di conseguimento del diploma, sicchè l’errore sarebbe stato commesso nel ritenere che non fossero stati individuati gli ex specializzandi che si erano iscritti prima del 31 dicembre 1982. Evidentemente la Corte non aveva esaminato tutti i ricorsi nè aveva considerato che la risposta alla terza censura, sicuramente ammissibile per quanto sopra detto, sarebbe risultata assorbente anche in relazione ai primi due motivi, perchè l’eventuale accoglimento avrebbe privato di rilievo la questione relativa alla prova della data di inizio del corso.

1.1. Assumono poi i ricorrenti che negli atti introduttivi del giudizio era stato trascritto il tenore delle memorie depositate ex art. 184 c.p.c., contenute nel fascicolo di primo grado depositato in originale, sicchè anche in relazione alle istanze istruttorie, la ritenuta mancanza di autosufficienza sarebbe frutto di un errore di percezione commesso nella lettura degli atti.

2. Analoghe considerazioni vengono formulate con riferimento alle difese svolte dai convenuti nei gradi del giudizio di merito, che in realtà erano state riassunte nel corpo del motivo, ed in parte trascritte con richiamo alle pagine delle memorie difensive, non depositate ma contenute nel fascicolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ricorrente principale.

3. Infine, in relazione al mancato accoglimento del quarto motivo inerente al risarcimento del danno, i ricorrenti evidenziano che la statuizione della Corte territoriale era stata censurata anche nella parte in cui, pur assumendo a parametro l’importo previsto dalla L. n. 370 del 1999, art. 11 non aveva poi effettuato correttamente la conversione ed aveva riconosciuto per ogni anno la somma di Euro 6.000,00 anzichè quella di Euro 6.713,94. L’errore sarebbe consistito nel non avere letto la specifica contestazione, alla quale non era stata data alcuna risposta.

4. I primi tre motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, vanno disattesi. Invero, occorre rimarcare che, come rilevabile dallo storico di lite della sentenza impugnata, e fatto palese dalla enunciazione resa nei ricorsi oggetto del presente scrutinio, il giudice del gravame ebbe a rigettare le domande proposte dai medici odierni ricorrenti, per “la mancanza di valida ò certificazione attestante l’anno di iscrizione ai rispettivi corsi di specializzazione e/o la durata degli stessi, e, quindi, attestanti la sussistenza dei requisiti legittimanti la richiesta di risarcimento” (così il presente ricorso).

Tale statuizione ha rinvenuto conferma nella pronuncia di questa Corte oggetto di impugnazione, che ha fatto leva, per quanto innanzi fatto cenno, sulla mancata trascrizione delle difese svolte in primo grado dai convenuti, sulla omessa allegazione della memoria difensiva, sulla omessa trascrizione o allegazione degli atti recanti le istanze istruttorie.

Detta pronuncia resiste alle doglianze formulate dagli odierni ricorrenti, i quali non hanno trascritto pienamente il tenore delle difese svolte in primo grado, ma neanche la riproposizione delle stesse nel corso del giudizio di appello, nè hanno indicato tempi e modi di produzione della relativa documentazione.

5. Sotto altro versante, neanche risulta in alcun modo inficiata la statuizione della pronuncia impugnata, concernente l’omessa allegazione della memoria difensiva da parte dei convenuti.

I ricorrenti, pervero, hanno dato atto della effettiva carenza di allegazione della memoria difensiva dei convenuti, deducendo, tuttavia, che la stessa era riscontrabile all’interno del fascicolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto ricorrente principale.

Correttamente questa Corte ha, quindi, stigmatizzato la condotta omissiva sotto il profilo dell’allegazione, che connotava l’incedere processuale assunto dai ricorrenti, e ridondava in termini di carenza di specificità del motivo di ricorso,

Secondo i principi affermati da questa Corte, ed ai quali va data continuità, i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (vedi ex plurimis, Cass. 13/11/2018 n. 29093).

Nello specifico, per quanto sinora detto ed in base alle ammissioni rese dei medesimi ricorrenti, i ricorsi palesavano innegabili carenze, congruamente rimarcate da questa Corte, con statuizione che resiste alle censure all’esame.

6. Il quarto motivo, del pari, va disatteso.

Invero, non può tralasciarsi di considerare che, secondo i condivisi. dicta di questa Corte, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l’errato apprezzamento, da parte della Corte, di un motivo di ricorso – qualificando come errore di percezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l’originario ricorso – si verte in un ambito estraneo a quello dell’errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un “fatto” ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, potendo configurare l’eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un “error in procedendo” ovvero “in iudicando”, di per sè insuscettibili di denuncia ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (vedi Cass. 15/6/2017 n. 14937, Cass. 3/4/2017 n. 8615).

Nello specifico, i ricorrenti, censurano la sentenza impugnata per la mancata lettura di una specifica contestazione della pronuncia resa dalla Corte distrettuale, attinente alla erronea liquidazione del danno, giacchè, pur assumendo a parametro l’importo previsto dalla L. n. 370 del 1999, art. 11 non aveva poi effettuato correttamente la conversione ed aveva riconosciuto per ogni anno la somma di Euro 6.000,00 anzichè quella di Euro 6.713,94.

7. La censura non attiene, precipuamente, ad un vero e proprio errore di percezione, ma all’errato apprezzamento da parte della Corte di legittimità, di un motivo di ricorso, che, in quanto tale, integra un errore di,giudizio non sanzionabile ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, (vedi Cass. 3/4/2017 n. 8615), ed in ogni caso, non assume valenza decisiva, per avere il giudice del gravame disposto una liquidazione del danno in via equitativa, nel cui ambito non rinveniva applicazione il tasso di conversione Euro-lire richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza, avendo il giudicante indicato, nell’ambito dell’ampio potere discrezionale conferitogli, i criteri seguiti per determinare l’entità del danno e gii elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al “quantum debeatur” (cfr. Cass. 31/1/2018 n. 2327). E la mancanza di decisività della censura emerge ove si faccia richiamo ai principi affermati da questa Corte, che vanno qui ribaditi, in base ai quali ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell’errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità logico-giuridica una volta emendatene le premesse dall’errore (vedi Cass. 29/3/2016 n. 6038, Cass. 18/2/2009 n. 3935).

In definitiva, al lume delle superiori argomentazioni, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltrè spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA