Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28506 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DEI PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato SICILIANO

ROSARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato LOMBARDI LUIGI giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

CSA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la CALABRIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 253/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 2/02/10, depositata il 25/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Z.L., dipendente del Ministero dell’istruzione, adiva il giudice del lavoro al fine di far valere il suo diritto al pieno riconoscimento dell’intera anzianità maturata in base ai pregressi servizi di ruolo e non di ruolo, in occasione del passaggio dalla qualifica di responsabile amministrativo di un istituto di istruzione al superiore profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).

Il Tribunale adito rigettava la domanda con sentenza che veniva confermata dalla Corte d’appello.

2. La Corte di merito ha ritenuto non applicabile la normativa generale in materia di inquadramento del personale di ruolo, di cui al D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 ma la speciale disciplina contrattuale (invocata dall’amministrazione datrice di lavoro) dettata dai c.c.n.l. del 2001 e del 2003 in materia di inquadramento ai fini giuridici ed economici del personale, già in possesso della qualifica di responsabile amministrativo, a cui era stata attribuita la qualifica di nuova istituzione di DSGA a seguito della partecipazione ad un corso di formazione non selettivo.

3. Il ricorso per cassazione (a cui resiste il Ministero dell’istruzione), deducendo con un unico motivo violazione del DPR n. 399 del 1988, art. 4, comma 13 dell’art. 142 del CCNL 24 luglio 2003, dell’art. 66, comma 6, del CCNL 4 agosto 1995, dell’art. 8 comma 2 del CCNL 15 luglio 2001, ripropone in sostanza le medesime questioni di diritto e di interpretazione dei contratti collettivi nazionali dibattute in sede di merito.

4. Il ricorso è manifestamente infondato in relazione alle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Corte dopo un approfondito esame di tutti gli aspetti rilevanti delle questioni ora riproposte.

Più precisamente, Cass. 2.12.2010 n. 24431, confermando la soluzione cui la Corte era già pervenuta con la sentenza 1.3.2010 n. 4885, ha concluso il suo articolato esame enunciando il seguente principio: ” In tema di personale del comparto scuola, la specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9 marzo 2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dal 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi” in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per il predetto personale, la regola generale più favorevole in tema di computo dell’intera anzianità di servizio per il caso di inquadramento nella qualifica superiore, senza che sia configurabile alcun contrasto con le norme imperative, non essendo il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento”.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del Ministero, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2000,00 per onorari, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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