Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28506 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 06/11/2019), n.28506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4491/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA PAZZAGLIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO BAGIANTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 289/2013 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 27/11/2013 R.G.N. 76/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Perugia accolse l’opposizione proposta da C.A. avverso la cartella esattoriale per l’omesso pagamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti in conseguenza della sua qualità di socio-amministratore della s.r.l. Costa, dichiarando non dovute le relative somme;

proposta impugnazione dall’Inps, la Corte d’appello di Perugia (sentenza del 27.11.2013) ha rigettato il gravame dopo aver rilevato che non sussistevano nella fattispecie i presupposti per la doppia iscrizione nella Gestione Commercianti ed in quella Separata (alla quale il C. era già iscritto quale amministratore di società), non avendo l’Inps dimostrato i fatti costitutivi del suo preteso diritto, in quanto aveva erroneamente ritenuto che il semplice svolgimento dell’attività di socio comportasse di per sè l’obbligo d’iscrizione alla gestione commercianti in aggiunta a quello dell’iscrizione alla gestione separata derivante dall’espletamento delle funzioni amministrative; per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo, cui resiste C.A. con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. l’Inps denunzia con un solo motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, così come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito nella L. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l’omessa motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5);

2. l’Inps contesta quanto affermato dalla Corte di merito in ordine al fatto che non ricorrevano nella fattispecie i presupposti per l’iscrizione del C. nella gestione commercianti, assumendo, al contrario, che il medesimo aveva svolto per la società Costa s.r.l., insieme agli altri fratelli, anch’essi amministratori, attività di gestione ed in particolare aveva curato le operazioni commerciali, bancarie e finanziarie di cui all’oggetto sociale, coordinando l’attività lavorativa dei tre dipendenti della stessa società, con la conseguenza che non potevano nutrirsi dubbi sul suo obbligo di iscrizione nella gestione commercianti ai fini contributivi, mentre il giudice di secondo grado era incorso in errore nel ritenere necessaria la dimostrazione del requisito di cuì della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, lett. c), sulla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

3. il ricorso è infondato, atteso che non risolve il problema di fondo rappresentato dall’affermazione della Corte territoriale secondo la quale difettava, nella fattispecie, la prova del presupposto impositivo, non avendo l’Inps dimostrato i fatti costitutivi del suo preteso diritto, in quanto l’istituto ricorrente aveva erroneamente ritenuto che il semplice svolgimento dell’attività di socio comportasse di per sè l’obbligo d’iscrizione alla gestione commercianti in aggiunta a quello dell’iscrizione alla gestione separata derivante dall’espletamento delle funzioni amministrative;

4. invero, la L. 27 novembre 1960, n. 1397, con la quale è stata istituita l’assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciale (ai quali è stata poi estesa dalla L. 22 luglio 1966, n. 613 l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia), prevede l’obbligo dell’iscrizione per gli esercenti di piccole imprese commerciali per i quali ricorrano le seguenti condizioni: ” a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e semprechè l’imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire; b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione; c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità; d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l’esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge…”;

5. l’art. 1 è stato poi oggetto di successivi interventi modificativi (L. n. 1088 del 1971, art. 1; L. n. 160 del 1975, art. 29) attraverso i quali l’obbligo dell’iscrizione è stato esteso ai familiari coadiutori preposti al punto vendita ed è stato affermato a prescindere dall’ammontare del volume di affari dell’impresa commerciale. Quanto al requisito di cui alla lett. c) la partecipazione personale e materiale al lavoro aziendale con carattere di continuità, è stata sostituita dalla partecipazione personale “con carattere di abitualità e prevalenza”.

6. con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l’obbligo dell’iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lett. b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione dell’attività;

7. non si può, perciò, sostenere che il requisito di cui alla lett. c) debba necessariamente discendere dalla qualità di amministratore, poichè, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione dell’attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società;

8. in altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l’iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che “detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all’interno dell’impresa”;

9. in definitiva, la sentenza impugnata, incentrata su un giudizio di fatto che sfugge ai rilievi di legittimità – quale quello della riscontrata mancanza di prova, da parte dell’Inps, del presupposto impositivo – non merita alcuna censura perchè conforme al principio di diritto sopra richiamato;

10. pertanto, il ricorso va rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo; ricorrono, infine, i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento del contributo unificato, come da dispositivo, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 1300,00, di cui Euro 1100,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA