Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28505 del 19/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28505 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Notifica Vizio
SANATORIA.

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
LOREFICE GIORGIO residente a Pachino,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.137/16/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Siracusa n.
16, in data 23.03.2010, depositata il 27 aprile 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 27 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Data pubblicazione: 19/12/2013

Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.15917/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

n.137/16/2010 in data 23.03.2010, depositata il 27
aprile 2010,

con cui la Commissione Tributaria

Regionale di Palermo, Sezione Staccata di Siracusa n.
16, ha accolto l’appello del contribuente e dichiarato
la nullità della cartella esattoriale impugnata,
relativa ad IRPEF ed IRAP dell’anno 1998.
Affida l’impugnazione ad un mezzo.
2)

L’intimato contribuente, non ha svolto difese in

questa sede.
3) La questione posta dal ricorso va esaminata, tenendo
conto dell’orientamento giurisprudenziale formatosi al
riguardo.
E’ stato, in vero, affermato (Cass. n.15190/2005, n.
15530/2004) che nel caso la notifica dell’atto con cui
venga proposta l’impugnazione debba essere considerata
affetta da vizi propri, ne può derivare solo la
relativa nullità, ma non anche quella dell’atto in
senso sostanziale, ed altresì, che la stessa e’ sanata
con effetto “ex tunc” per raggiungimento dello
scopo, sia mediante la sua
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rinnovazione,

sia

1) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza

mediante la costituzione in giudizio dell’intimato
(cui la notificazione stessa era diretta), ancorche’
dopo la scadenza del termine per proporre
controricorso, e anche se effettuata al solo fine di

In tema, è stato, pure, precisato che la natura
sostanziale e non processuale dell’atto impositivo
tributario, non osta all’applicazione di istituti
appartenenti al diritto processuale, quali
l’applicazione del regime delle nullità e delle
sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del
ricorso, da parte del contribuente, produce l’effetto
di sanare l’eventuale nullità della notifica per
raggiungimento dello scopo, ex art.156 cpc (Cass.
n.12007/2011, n.22551/2012).
4) Data la realtà fattuale, nel caso, la decisione dei
Giudici di merito sembra avere disatteso tali principi.
5) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
cpc, proponendosene la definizione, sulla base del
trascritto principio, con l’accoglimento, per manifesta
fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
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eccepire la nullita’.

Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Sicilia,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013
Il Presidente

l’impugnata sentenza;

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