Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28505 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 06/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26999-2019 proposto da:

F.M., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato MATTEO ACCIARI,

rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNO GUARALDI giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 493/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 17/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie dei ricorrenti.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Perugia, con decreto n. 493 del 17/05/2019, ha rigettato l’opposizione proposta dai ricorrenti avverso il decreto del Consigliere designato con il quale era stato condannato il Ministero della Giustizia a pagare in favore dei ricorrenti la somma di Euro 1.600,00 pro capite a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo incardinato ai sensi della L. n. 89 del 2001, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 225,00, oltre spese forfetarie ed accessori, distratte in favore del difensore antistatario.

La Corte d’Appello riteneva corretta la liquidazione delle spese operata dal Consigliere designato sia alla luce delle tariffe previste per i provvedimenti monitori, sia di quelle dettate in tema di volontaria giurisdizione.

Inoltre, ricorrevano le condizioni per applicare la massima riduzione prevista del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 19, tenuto conto della natura della lite, che riguardava l’equo indennizzo correlato ad altra procedura ex L. n. 89 del 2001 e che si connotava come di particolare semplicità.

Inoltre, non poteva essere riconosciuto l’aumento per la difesa plurima, in quanto la stessa nella fattispecie non aveva comportato l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, come invece richiesto dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 4.

Avverso tale decreto i ricorrenti in epigrafe propongono ricorso sulla base di due motivi,

Il Ministero della Giustizia ha resistito ai soli fini della discussione orale.

In prossimità dell’udienza parte ricorrente ha depositato memorie.

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e del D.M. n. 55 del 2014. Ferma restando la correttezza dell’affermazione operata dalla Corte d’Appello, secondo cui i compensi andrebbero liquidati facendo applicazione dei parametri dettati per i procedimenti monitori, si deduce che la decisione gravata non avrebbe tenuto conto del valore complessivo della controversia, ammontante ad oltre Euro 38.000,00 atteso il numero dei ricorrenti.

Ciò comporta che è stata liquidata una somma irrisoria ed in violazione elle previsioni tariffarie.

Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello ha ritenuto che, avuto riguardo al valore dell’indennizzo riconosciuto singolarmente ad ognuno dei ricorrenti, la liquidazione dei compensi era contenuta nel basso entro il minimo tariffario di cui al D.M. n. 55 del 2014, considerata la possibilità di riduzione di cui agli artt. 4 e 19 stesso D.M., avuto riguardo alla peculiarità del giudizio, assumendo tale decisione con motivazione logica e coerente.

Al riguardo deve ricordarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25803/2017) in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest’ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 8 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, nè che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale, in quanto la “ratio” della disposizione di cui al menzionato art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall’art. 92 c.p.c., comma 1.

Inoltre, non è censurabile la decisione del giudice di merito di non provvedere all’aumento correlato alla difesa plurima posto che (cfr. Cass. n. 16153/2010) nei casi di assistenza e di difesa di più parti comportante l’esame di identiche questioni e posizioni, la maggiorazione del 20 per cento dell’onorario, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della tariffa professionale forense approvata con D.M. n. 585 del 1994, per l’assistenza e la difesa di ogni parte oltre la prima è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale, comunque, ha l’obbligo di motivare indicando le ragioni che hanno determinato l’esercizio del potere conferitogli; tale obbligo di motivazione sussiste anche nel caso in cui il giudice ritenga di non far proprie le argomentazioni in base alle quali la parte abbia richiesto la detta maggiorazione e non aderisca a tale motivata richiesta (cfr. in termini analoghi per la successiva disciplina di cui al D.M. n. 55 del 2014, Cass. n. 8399/2019; Cass. n. 17215/2015).

Il riferimento al compenso unico determinato ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 ed 8, impone che correttamente debba aversi riguardo ai fini della individuazione del valore della controversia ai sensi del D.M. in esame, art. 5, comma 1, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

In tal senso a nulla rileva la circostanza che il medesimo indennizzo sia stato liquidato in favore di una pluralità di ricorrenti, ascendendo la condanna del Ministero nel suo complesso alla maggiore somma di circa Euro 38.000,00, atteso che per effetto del rinvio che la norma fa alle regole del codice di procedura civile, risulta applicabile il principio secondo cui (Cass. n. 3107/2017) il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore dall’art. 10 c.p.c., comma 2, riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all’ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall’art. 103 c.p.c., nel qual caso, non richiamando detta ultima norma l’art. 10 c.p.c., comma 2, la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (cfr. Cass. n. 10081/1998).

Correttamente quindi la liquidazione è stata effettuata avendo come parametro di riferimento la somma liquidata in favore di un singolo ricorrente, risultando contenuta nei limiti tariffari avuto riguardo a tale importo.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, art. 2, comma 2, atteso che le spese del giudizio di opposizione, poste a carico dei ricorrenti ed a favore dell’Avvocatura dello Stato sono state incrementate anche del rimborso delle spese generali.

Il motivo è fondato, atteso che il rimborso delle spese forfettarie di cui all’art. 2, comma 2, può essere riconosciuto solo in favore degli avvocati del libero foro e non anche nel caso in cui la parte sia assistita dalla difesa erariale.

Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere cassato in relazione al motivo in esame.

Tuttavia, non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, è possibile decidere nel merito disponendo che la condanna delle spese di lite in favore del Ministero relative al giudizio di opposizione sia al netto delle spese generali.

Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, e della prevalente soccombenza in ordine alla fase di opposizione, si ritiene di dover confermare la regolamentazione delle spese del giudizio di opposizione, con la suindicata precisazione quanto alle spese generali, dichiarando invece compensate le spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione e rigettato il primo motivo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dispone che la condanna in favore del Ministero della Giustizia delle spese del giudizio di opposizione, è al netto delle spese generali; conferma, nei limiti sopra precisati la condanna alle spese del giudizio di opposizione, come operata dalla Corte d’Appello e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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