Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28505 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. III, 08/11/2018, (ud. 17/05/2018, dep. 08/11/2018), n.28505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8406/2017 R.G. proposto da:

O.A.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Levoni

Giuseppe;

– ricorrente –

contro

C.M.C. DI C.L. & C. SNC, in persona del suo

rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Maria Gambini;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1211/2016,

pubblicata il 15.9.2016;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 17 maggio

2018 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, con sentenza n. 690/2015, depositata il 28.05.2015, respingeva l’opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento di Euro 817,81, al netto di interessi e spese legali, ottenuto dalla Società C.M.C. s.n.c. di Cocconcelli Lauro & C. nei confronti di O.A.F., relativo al mancato pagamento di una fornitura di merce e di servizi; condannava l’opponente al pagamento delle spese di giudizio.

2. O.A.F. proponeva appello dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia che, con sentenza n. 1211/2016, pubblicata il 15.9.2016, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese di giudizio del grado.

3. Avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia propone ricorso per cassazione O.A.F., formulando tre motivi di censura.

3.1. Resiste con controricorso C.M.C. s.n.c. di Cocconcelli Lauro & C., illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per “errata applicazione e/o interpretazione delle norme di legge”. L’unico riferimento è quello del contratto di subfornitura, termine per la denuncia dei vizi.

5. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “l’errata applicazione e/o interpretazione delle norme di legge. Tempestiva comunicazione del vizio. La denuncia può essere fatta in qualsiasi forma anche orale in forma telefonica”.

6. Con il terzo motivo lamenta la “errata applicazione e/o violazione delle norme di legge. Onere della prova a carico del debitore”.

7. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, risultano inammissibili perchè non soddisfano il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

7.1. Infatti le argomentazioni svolte nei motivi sono articolate con la totale omissione della indicazione specifica prescritta da tale norma delle risultanze processuali e degli atti su cui si fondano, omettendosi sia di riprodurne il contenuto direttamente, sia di riprodurlo indirettamente (con precisazione della parte alla quale l’indiretta riproduzione si riferirebbe). E’ omessa, altresì, la loro localizzazione nel giudizio di merito ed in questo giudizio di legittimità.

7.2. Ne segue che la citata norma non è rispettata, avuto riguardo alla consolidata giurisprudenza che individua il contenuto precettivo del requisito di cui ad essa nei termini indicati (a partire da Cass. 04/09/2008, n. 22303 e Cass., Sez. Un., 01/12/2008, n. 28547).

7.3. Peraltro, al di là della rilevata causa di inammissibilità, i motivi risultano anche privi di specificità argomentativa pur considerati prescindendo dalla carenza del requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

7.4. Queste le ragioni.

7.5. Si rileva che, pur non indicando specificamente quali parametri di quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, sarebbero stati violati dalla sentenza impugnata e difettando il riferimento alla singole norme erroneamente applicate, dalla trattazione delle doglianze è stato possibile desumere che il ricorrente lamenta: a) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nel motivo n. 1, che la sentenza impugnata non abbia qualificato il contratto stipulato con la resistente in termini di contratto di subfornitura, ribadendo di avere tempestivamente denunciato il vizio della merce ricevuta, posto che il termine per la denuncia dei vizi sarebbe, per analogia, quello di cui all’art. 1667 c.c., quindi, di sessanta giorni e non di otto; b) nel motivo n. 2, il regime normativo applicato relativo alle modalità di denuncia dei vizi; c) nel motivo n. 3, la applicazione della regola di distribuzione dell’onere della prova.

7.6. Manca, tuttavia, ogni collegamento con la sentenza impugnata e con le ragioni sottese. Si tratta di prospettazioni apodittiche non sostenute da alcuna dimostrazione, giacchè il ricorrente, quando chiede un giudizio sui fatti contemplati dalle norme di diritto applicabili al caso concreto, avrebbe dovuto formulare il motivo mediante specifica indicazione dei punti della sentenza impugnata che egli assume essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle medesime offerte dalla giurisprudenza e/o dalla dottrina prevalenti.

7.7. Invece, egli, nel motivo n. 1, si è limitato a (ri)proporre una diversa qualificazione giuridica dei fatti controversi rispetto a quella offerta dalla sentenza, senza tener conto che il giudice a quo non aveva accolto la ricostruzione del rapporto in termini di subfornitura perchè: a) era stata proposta per la prima volta in appello; b) era sfornita di prova quanto alla ricorrenza dell’elemento qualificante della subfornitura, cioè il rapporto di dipendenza economica; c) il contratto non era stato stipulato con la forma scritta richiesta dalla disciplina della subfornitura a pena di nullità.

7.8. Si ravvisano le medesime carenze ed i medesimi difetti nell’articolazione delle censure relative al secondo motivo. Il ricorrente insiste sulle modalità con cui può essere fatta la denuncia dei vizi dal punto di vista formale e contenutistico senza alcun riferimento e confronto con la parte della sentenza impugnata in cui il giudice sarebbe incorso in errore. Il Tribunale, in verità, non ha mai censurato la forma della denuncia dei vizi riscontrati nella merce ricevuta – ha, anzi, affermato che non è necessaria una denuncia scritta (p. 3 della sentenza) – bensì la tempestività della denuncia. Riguardo alla tempestività, pure dedotta nella rubricazione del motivo, il ricorrente si è limitato ad affermare di avere tempestivamente denunciato che la merce non aveva le caratteristiche indicate e che il suo utilizzo era difficoltoso e/o irrealizzabile (pp. 7-8 del ricorso). Il motivo n. 2 è, dunque, inammissibile, in ragione del difetto di specifica attinenza con il decisum (Cass. 03/08/2007, n. 17125).

7.9. Con la censura su cui si fonda il terzo motivo, ancora una volta carente di specifico confronto con le motivazioni della sentenza impugnata, il ricorrente lamenta che il venditore non abbia fornito la prova circa l’assenza di vizi nè che la cosa venduta possedesse le caratteristiche necessarie per il suo buon funzionamento e il suo utilizzo, fondando le proprie argomentazioni su alcuni precedenti di questa Corte, inapplicabili al caso di specie, ove, come correttamente precisato dal Tribunale (p. 3 della sentenza) e non censurato dal ricorrente, l’opponente, attuale ricorrente, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo era tenuto a provare, ex art. 2697 c.c., l’esistenza del vizio. In tema di onere della prova, incombe sulla parte che voglia far valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, assumendo l’opponente, solo da un punto di vista formale, la posizione di attore e l’opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori. Il giudizio, infatti, non ha ad oggetto la mera validità del decreto ingiuntivo, non si sostanzia cioè in un’actio nullitatis, nè in una vera e propria impugnazione, ma è un giudizio ordinario teso ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore con il ricorso monitorio (Cass. 04/10/2016, n. 19800; Cass. 22/04/2003, n. 6421).

8. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

9. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dalla Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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