Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28504 del 19/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28504 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Notifica Nullità
Sanatoria.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE
ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Rma,
Via dei Portoghesi,
12 è domiciliata,
KICóftft-Ean
CONTRO
ZL AUTO SRL con sede a Cassino, in persona del legale
rappresentante pro tempore
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.57/40/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 40,
in data 29.01.2010, depositata il 29 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 27 novembre 2013, dal Relatore Dott.
9340
Data pubblicazione: 19/12/2013
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.13719/2011 è stata
l) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza
n. 57/40/2010 in data 29.01.2010, depositata il 29
marzo 2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale
di Roma, Sezione Staccata di Latina n. 40, ha respinto
l’appello
dell’Agenzia
Entrate,
confermando
la
decisione di primo grado, che aveva annullato la
notifica della cartella di pagamento, relativo ad IVA
dell’anno 2002, in quanto l’atto era stato consegnato a
persona di cui non era stata specificata la qualifica
od il titolo che la legittimava alla ricezione.
Affida l’impugnazione a due mezzi.
2) L’intimata non ha svolto difese in questa sede.
3) La questione posta dal ricorso va esaminata, tenendo
conto dell’orientamento giurisprudenziale, secondo cui
la tempestiva proposizione del ricorso avverso l’atto
impositivo, sana con effetto
processuale ex tunc la
nullità della notifica, ma non determina il venir meno
della decadenza dal potere sostanziale di accertamento
e
riscossione,
eventualmente
verificatasi
tempore(Cass. SS.UU. n.19854/2004, n.615/2011).
2
medio
depositata in cancelleria la seguente relazione:
In tema, è stato, pure, precisato che la natura
sostanziale e non processuale dell’atto impositivo
tributario, non osta all’applicazione di istituti
appartenenti al diritto processuale, quali
sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del
ricorso, da parte del contribuente, produce l’effetto
di sanare l’eventuale nullità della notifica per
raggiungimento dello scopo, ex art.156 cpc (Cass.
n.12007/2011, n.22551/2012).
3 bis La decisione dei Giudici di merito sembra avere,
espressamente, disatteso tali principi.
4) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
cpc, proponendosene la definizione, sulla base del
trascritto principio, con l’accoglimento, per manifesta
fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
3
l’applicazione del regime delle nullità e delle
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà
al riesame e quindi, adeguandosi ai citati principi,
pronuncerà nel merito e sulle spese del presente
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013
Il Pres . dente
giudizio, offrendo congrua motivazione;