Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28504 del 15/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, (ud. 06/11/2020, dep. 15/12/2020), n.28504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26379-2019 proposto da:

D.T.M., domiciliato in ROMA presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli

avvocati VITO TASSONE e GERARDO MARIO GRAZIANO DRAGO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il

21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie di parte ricorrente;

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

D.T.M. ha proposto ricorso articolato in un motivo avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro del 21 febbraio 2019, che, respingendo l’opposizione proposta avverso il decreto pronunciato dal giudice designato, ha negato il diritto all’equo indennizzo per la eccessiva durata del processo iniziato presso il Tribunale di Vibo Valentia nel 1991 e protrattosi sino al 15 marzo 2010, proseguito dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro, la quale pronunciava sentenza dichiarativa della nullità della notifica dell’atto di citazione, con rimessione della causa al giudice di primo grado, con successiva riassunzione dinanzi allo stesso Tribunale di Vibo Valentia, che cancellava la causa dal ruolo con ordinanza del 10 settembre 2018 per la mancata tempestiva riassunzione. L’intimato Ministero della Giustizia ha resistito ai soli fini della eventuale discussione orale.

In prossimità dell’udienza parte ricorrente ha depositato memorie.

La Corte di Catanzaro, con il decreto del 21 febbraio 2019 ha ritenuto che, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 1, comma 2 sexies, lett. c, il pregiudizio da irragionevole durata dovesse presumersi inesistente, stante l’avvenuta estinzione del processo, ciò manifestando il disinteresse delle parti all’andamento della causa. Ad avviso della Corte di appello, la norma richiamata trova applicazione per tutte le domande di equa riparazione proposte dopo la data di entrata in vigore della stessa.

Inoltre, dalla lettura delle difese del ricorrente non era dato evincere elementi concreti ed utili a vincere la detta presunzione di carenza del pregiudizio.

Con il motivo, il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 sexies, lett. c), in relazione all’art. 6 CEDU, par. 1, e dell’art. 11 preleggi, nonchè degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., con l’omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio.

La Corte di merito non avrebbe considerato che alla data dell’estinzione del giudizio presupposto, il pregiudizio da irragionevole durata del processo era già maturato, e quindi la stessa non poteva precludere il risarcimento per il passato. Inoltre, non si era data rilevanza alla circostanza che il processo si era sì estinto, ma solo a seguito dell’intervenuta transazione, e solo in data (OMISSIS), in prossimità della data di estinzione del processo, protrattosi per ben 26 anni, ma senza che emergesse disinteresse o inerzia del ricorrente, e prima di lui, della madre, originaria parte in causa, dovendosi addebitare il ritardo solo a disfunzioni organizzative dell’attività giurisdizionale.

Il motivo risulta fondato.

La Corte di Catanzaro ha ritenuto insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo patito dall’odierno ricorrente per il giudizio civile pendente davanti al Tribunale di Vibo Valentia dal 1991, dichiarato estinto con provvedimento del 10 settembre 2018, sulla scorta della presunzione di cui della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, nel testo introdotto dalla L. n. 208 del 2015. La Corte di merito ha escluso che potesse vincere la presunzione la deduzione di ansie ed incertezze vissute durante il processo presupposto che pur aveva avuto un lungo e travagliato iter, in quanto non era dato rilevare l’esistenza di elementi concreti ed utili per ravvisare la persistenza del pregiudizio.

E’ indubbio che l’accertamento della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformato dal D.L. n. 83 del 2012, o altrimenti nei casi di “mancanza assoluta di motivi”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Nel decreto impugnato, la Corte d’Appello ha quindi derivato il proprio convincimento di insussistenza del danno per disinteresse della parte a coltivare il processo in via esclusiva dalla dichiarazione di estinzione dello stesso. Si tratta di deduzione la cui correttezza, nella disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, era stata effettivamente più volte smentita da questa Corte, essendosi affermato che la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia o inattività delle parti non esclude automaticamente la sussistenza del danno non patrimoniale in quanto, diversamente, verrebbe attribuita rilevanza ad una circostanza sopravvenuta, quale l’estinzione, sorta successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo. Piuttosto, l’esistenza di un danno non patrimoniale per violazione del termine ragionevole di durata del processo – la cui prova si intende di regola insita nello stesso accertamento della violazione – può essere esclusa in presenza di circostanze particolari che facciano positivamente ritenere che tale danno non sia stato subito dal ricorrente, come avviene, ad esempio, nelle ipotesi in cui il giudizio presupposto – conclusosi con l’estinzione per inattività delle parti o per rinuncia – si sia protratto dopo la definizione stragiudiziale della lite, con conseguente carenza di interesse delle parti alla celere definizione di quello (cfr. indicativamente Cass. Sez. 6 – 2, 19/09/2016, n. 18333; Cass. Sez. 6 – 1, 23/06/2011, n. 13742; Cass. Sez. 1, 13/04/2006, n. 8716; Cass. Sez. 1, 11/03/2005, n. 5398). L’estinzione del processo presupposto rappresenterebbe, così, indizio su cui fondare l’inconfigurabilità di un pregiudizio morale delle parti correlato all’incertezza ed alla connessa sofferenza per l’attesa della definizione della lite, ove la stessa sia espressiva dell’inerzia assoluta dei contendenti, mantenuta sin dall’iniziale pendenza della domanda, di tal che il protrarsi del procedimento non sia percepito dagli stessi come idoneo a produrre conseguenze sfavorevoli.

Questa Corte ha, del resto, costantemente affermato pure che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, già nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dapprima dalla L. n. 134 del 2012 e poi dalla L. n. 208 del 2015, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ma non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: sicchè, il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale, a meno che non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dall’interessato (cfr. ad esempio, Cass. Sez. 1, 26/09/2008, n. 24269; Cass. Sez. 1, 16/12/2010, n. 25519).

Si rivela decisiva, nel ragionamento adottato nel decreto impugnato, l’incidenza dell’applicabilità della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c, nel testo introdotto dalla L. n. 208 del 2015, il quale dispone che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: “(…) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c.”.

Al riguardo, peraltro, questa Corte ha messo in evidenza come la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, non contemplasse, per le modifiche introdotte dalla sua lett. d, ovvero appunto per l’art. 2-sexies, alcun regime transitorio, come invece stabilito dalla lett. m), intervenendo sulla L. n. 89 del 2001, art. 6 (cfr. in tal senso Cass., Sez. 6 -2, 26/01/2017, n. 2026).

La norma in esame è dunque entrata in vigore il 1 gennaio 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 999).

Secondo consolidati principi giurisprudenziali (a far tempo quanto meno da Cass. Sez. U, 12/12/1967, n. 2926) il principio dell’irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio implica, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi completamente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore.

La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell’onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c. E’ stata così posta, in favore dell’Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente, che non può trovare applicazione unicamente nei processi di equa riparazione già iniziati al momento dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione.

Le presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, introdotte dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, sono, invero, idonee ad influire sul diritto della parte a dimostrare l’effettività del paterna d’animo da riparare. L’applicazione di tali disposizioni a domande di equa riparazione proposte prima del 1 gennaio 2016, e cioè prima dell’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, avrebbe ripercussioni in ordine al regime delle prove richieste nel procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001, destando sospetti di irrazionalità e di illegittimità costituzionale sotto il profilo del principio di difesa ex art. 24 Cost. Si osserva in dottrina come ogni disposizione legislativa sopravvenuta, che introduca nuovi oneri probatori, oppure ripartisca diversamente tali oneri tra le parti del rapporto sostanziale, non può operare nell’ambito dei processi in corso, in quanto chiama l’uno o l’altro dei contendenti ad addurre prove che questi in origine non era tenuto a fornire, ponendosi altrimenti a repentaglio la garanzia costituzionale del diritto di difesa, la quale implica anche la garanzia di poter fornire la prova e di “difendersi provando”. L’illegittimità dell’applicazione retroattiva dalla norma che introduca una presunzione discende, in definitiva, dalla considerazione dall’effetto sorpresa determinato dalla necessità di fornire prove che, al momento del promovimento della lite, non costituivano oggetto dell’onere della parte.

Contenendo la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), introdotto dalla L. n. 208 del 2015, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, esso pone, dunque, una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo. In assenza di norme che diversamente dispongano, e perciò proprio in forza dell’art. 11 preleggi, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), senza che rilevi la natura sostanziale o processuale della disposizione, dando luogo a ius superveniens operante sugli effetti della domanda e implicante un mutamento dei presupposti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso concreto, non può che trovare applicazione avendo riguardo al momento della proposizione della domanda di equa riparazione (e, quindi, anche nella fattispecie in esame, essendo stata la domanda presentata dopo il 1 gennaio 2016) (conf. Cass. n. 25542/2019).

Deve escludersi la fondatezza della questione di costituzionalità della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), come prospettata dai ricorrenti, in rapporto agli artt. 3,24,111 e 117 Cost., nonchè all’art. 6 CEDU. Trattasi di norma che, incidendo unicamente sulla disciplina del riparto dell’onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, non impedisce nè condiziona la proponibilità della domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo presupposto, non costituisce un rimedio preventivo privo di concreta efficacia acceleratoria e non lede l’interesse delle parti a veder definite in un tempo ragionevole le rispettive istanze di giustizia (cfr. Corte Cost. 26 aprile 2018, n. 88; Corte Europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino c. Italia; Corte Europea dei diritti dell’uomo, sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri c. Italia).

Peraltro, proprio perchè la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, introdotto dalla L. n. 208 del 2015, contempla un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, le ipotesi considerate costituiscono prova “completa”, alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonchè quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestita presunzione. L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Nel caso in esame, affermata l’applicabilità ratione temporis della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c) (e ciò sia perchè la domanda di equa riparazione risulta proposta in data successiva al 1 gennaio 2016, sia perchè lo stesso provvedimento di estinzione nel giudizio presupposto risulta adottato in data successiva a quella di entrata in vigore della novella) deve evidenziarsi come l’impugnato decreto si regga su una “motivazione apparente”. La Corte d’Appello ha ritenuto l’insussistenza del danno per disinteresse delle parti a coltivare il processo, fondando tale conclusione sulla dichiarazione di estinzione dello stesso. Il ricorrente ha allora allegato e documentato che lo stesso e la propria dante causa avevano svolto attività processuale nella fase del giudizio presupposto antecedente alla declaratoria di estinzione, fase la cui durata era di per sè in astratto idonea al superamento del limite di durata ragionevole, proponendo appello e successivamente provvedendo alla riassunzione a seguito di annullamento della sentenza del Tribunale. Tali allegazioni erano state svolte per contrastare comunque la inferenza presuntiva che il comportamento delle parti del giudizio presupposto, conclusosi con l’estinzione, deponesse per il difetto di interesse alla celere definizione di quello.

Al riguardo, la Corte di Appello di Catanzaro si è limitata ad affermare che la deduzione di un paterna d’animo perdurante non potesse vincere l’adoperata presunzione. I giudici dell’opposizione, invece, avrebbero dovuto rendere percepibili le ragioni della decisione, spiegando, con argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del loro convincimento, perchè tali fatti non si rivelassero comunque idonei a superare l’assunto presuntivo del pregiudizio per l’irragionevole protrarsi della controversia, anche alla luce del fatto che l’estinzione del giudizio era conseguenza di un’inerzia manifestatasi a brevissima distanza di tempo dalla conclusione di una transazione che aveva posto fine sul piano sostanziale alla controversia, ma che denotava un persistente interesse alla vicenda oggetto del processo (si veda in termini analoghi Cass. n. 25836/2019).

Va quindi accolto, nei termini di cui in motivazione, il ricorso.

Il decreto impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata, per nuovo esame, alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, che terrà conto dei rilievi svolti e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2020

 

 

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