Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28504 del 08/11/2018

Cassazione civile sez. III, 08/11/2018, (ud. 17/05/2018, dep. 08/11/2018), n.28504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21611/2017 R.G. proposto da:

SOCIETA’ DELL’ACQUA PIA ANTICA MARCIA PER AZIONI, IN CONCORDATO

PREVENTIVO, in persona del suo Liquidatore e del suo Liquidatore

giudiziale, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Rappazzo e

dall’Avv. Giuseppe Rappazzo, con domicilio eletto in Roma, via XX

Settembre 3, presso lo “Studio Legale Rappazzo”;

– ricorrente –

contro

C.T.C. – CENTRO TELECINEMATOGRAFICO CULTURALE SPA, in persona del suo

rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

Nicoletta Mincato, dall’Avv. Luigi Borlone e dall’Avv. Ferruccio

Papi Rossi, con domicilio eletto in Roma, Piazza Libertà 20, presso

lo studio dell’Avv. Nicoletta Mincato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5924/2015 della Corte d’Appello di Roma,

depositata il 27/10/2015;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 17 maggio

2018 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La C.T.C. – Centro Telecinematografico Culturale S.P.A. – cedette, con contratto stipulato il 2.8.1996, il proprio credito verso la Titanus Distribuzione, ammontante a Lire 9.009.621.617, alla Società dell’Acqua Pia Antica Marcia S.A. al prezzo di Lire 3.200.000 con la formula pro soluto.

2. Il credito verso la Titanus Distribuzione, inizialmente riconosciuto in primo grado dal Tribunale di Milano con due sentenze, la n. 4123/95 e la n. 10275/95, era stato dichiarato inesistente dalla Corte di appello di Milano che, con sentenza passata in giudicato, la n. 1252/00, aveva dichiarato sciolto consensualmente il contratto tra la C.T.C. S.p.A. e la Titanus Distribuzione, stipulato in data 1.9.1987, da cui derivava il credito trasferito. Attesa l’efficacia retroattiva della sentenza, all’epoca della cessione il credito ceduto fu reputato inesistente dalla Società Acqua Pia Antica Marcia che, pertanto, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la C.T.C. per sentirla condannare alla restituzione di Lire 3.200.000.000 oltre ad accessori.

3. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda attorea limitatamente all’importo di Euro 66.419,00 e compensato le spese di lite.

4. La C.T.C. proponeva appello presso la Corte di appello di Roma. L’appellata chiedeva la riunione con altro procedimento da essa proposto avverso la medesima sentenza. Disposta la riunione dei due procedimenti, la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 5924/2015, depositata il 27.10.2015: a) rigettava l’appello proposto dalla Società Acqua Pia Antica Marcia; b) accoglieva l’appello proposto da C.T.C.; c) condannava la Società Acqua Pia Antica Marcia a restituire alla controparte la somma di Euro 743.385,93, al netto degli interessi; d) condannava la Società Acqua Pia Antica Marcia al pagamento delle spese giudiziali per entrambi i gradi di giudizio.

4.1. La Corte ritenne che il credito della C.T.C. fosse esistente al momento della cessione e che la C.T.C. non avesse più la disponibilità della lite per averla trasferita pattiziamente alla cessionaria.

4.2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma propone ricorso in Cassazione la Società dell’Acqua Pia Antica Marcia S.p.A. fondato su due motivi, illustrati da memoria.

4.3. Resiste con controricorso la C.T.C. S.r.l. che deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Solo formalmente il motivo appare unico, in sostanza, invece, si tratta di due motivi apprezzabili ciascuno in via autonoma.

4.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1266 c.c. anche in relazione all’art. 2909 c.c.

4.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione in relazione all’art. 1325 c.c., n. 3, art. 1346 c.c., art. 1418 c.c., comma 2, artt. 1348 e 1472 c.c. Violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. in relazione alla motivazione adottata.

5. Va preliminarmente rilevato che il Collegio ha ravvisato la presenza di una causa di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c. Contrariamente a quanto emerge dalla nota di deposito del 4.10.2016, ove al punto 5 si indica, tra i documenti depositati, la “copia autentica del provvedimento impugnato”, non risulta affatto, a seguito di scrupolosa verifica da parte del Collegio, che sia stata depositata in copia autentica la sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 27.10.2015, oggetto dell’impugnazione.

5.1. La nota di deposito del ricorso compilata dal difensore di parte ricorrente contiene, sebbene nella dicitura presente sull’apposito modulo di cancelleria, l’indicazione del deposito della copia autentica della sentenza. E la parte successiva della nota, firmata dal funzionario di cancelleria, certifica la produzione in tal senso.

5.2. Tuttavia, dall’esame del fascicolo emerge che quella che è stata definita come copia autentica è, in realtà, la copia della sentenza notificata dal difensore avverso a mezzo PEC, che reca l’attestazione di asseverazione fatta da quel difensore; non essendo stata detta copia estratta dalla propria posta elettronica dal difensore della parte ricorrente, era necessaria l’attestazione di conformità circa l’estrazione che avrebbe dovuto fare quel difensore.

5.3. Ne segue che, in mancanza di tale attestazione, la sentenza prodotta non può essere considerata una copia autentica.

5.4. Sarebbe stata necessaria la produzione di una copia autenticata o dalla cancelleria o dallo stesso difensore di parte ricorrente (si veda, al riguardo, Cass. 22/12/2017, n. 30765). E’ appena il caso di rilevare che a sanare il vizio di improcedibilità non può valere la certificazione del deposito redatta dal funzionario di cancelleria, atteso che essa si limita ad attestare quello che il funzionario ha ricevuto e non la valutazione della esattezza del contenuto con cui ha percepito l’oggetto del deposito, che compete a questa Corte, la quale si è espressa, a seguito di verifica, nei termini indicati.

5.5. Ciò rende il ricorso improcedibile, indipendentemente dalla non contestazione da parte del controricorrente (Cass. 22/12/2017, n. 30765).

6. Anche se il ricorso non fosse dichiarato improcedibile, esso risulterebbe inammissibile per il fatto di non contenere una esposizione sommaria dei fatti, da cui apprendere gli elementi indispensabili per un’adeguata cognizione dei termini della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza la necessità di attingere ad altre fonti per una immediata e precisa cognizione di essi così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Cass. 1/12/2016, n. 24538). Nel caso di specie, invero, l’esposizione del fatto non consente di ricavare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgimento della vicenda processuale con le sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si chiede, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito. Il ricorrente si limita a fare rinvio ad alcuni allegati che considera parte integrante del ricorso, i quali dovrebbero valere a ricostruire il fatto processuale, soprattutto per quanto riguarda l’iniziale accertamento giudiziale dell’esistenza del credito al momento della cessione e le successive due decisioni della Corte di appello di Milano, di cui neppure si riportano gli estremi, che avrebbero verificato lo scioglimento consensuale del contratto, fonte del credito ceduto (p. 2 del ricorso). Delle due decisioni, peraltro, si perde traccia a p. 4 del ricorso, ove sembra che l’unica sentenza passata in giudicato che avesse accertato la risoluzione del contratto fosse quella n. 1252/000, del resto, anche l’unica allegata.

7. Ancora: la critica alla sentenza impugnata è che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere inesistente il credito al momento della cessione, in conseguenza dell’accertata risoluzione per mutuo consenso intervenuto l’1.9.1987. La retroattività della sentenza all’1.9.1987, passata in giudicato ex art. 2909 c.c., avrebbe reso inesistente, per fatto imputabile al cedente il consenso alla risoluzione consensuale – il credito al momento della cessione, i avvenuta il 2.8.1996. Anche le obbligazioni accessorie o dipendenti dalla cessione dovevano considerarsi travolte dall’inesistenza del rapporto principale, quindi anche la manleva da qualunque evento pregiudizievole derivante dai giudizi pendenti al momento della cessione.

8. Il ricorrente omette, tuttavia, di indicare in quale parte della sentenza o delle sentenze passate in giudicato troverebbero riscontro le sue affermazioni.

8.1. Egli, facendo riferimento ad un atto processuale, avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 trascriverne direttamente il contenuto per la parte che avrebbe dovuto sorreggere la censura esposta o, avendo scelto la via della riproduzione indiretta, almeno indicare la parte dell’atto a tal fine pertinente, non potendo, trattandosi di un requisito-forma dell’atto, rinviare alla lettera della sentenza allegata. Il motivo risulta dunque formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157) e, quindi, inammissibile (Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279; Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).

9. Può anche osservarsi con riferimento al motivo numero due che, benchè la categoria giuridica cui i vizi sono stati ricondotti risulti ancora quella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e nella rubrica si faccia riferimento anche a vizi della motivazione adottata dal giudice a quo ai sensi dell’art. 132 c.p.c., dalla esplicazione del motivo si evince che il ricorrente lamenta anche la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

9.1. Neanche l’esame del motivo sotto tale profilo rivisto all’esito del superamento dell’errore di sussunzione in cui è incorso il ricorrente, ne permetterebbe l’accoglimento.

9.2. La Corte territoriale ha correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, avendo ricercato, interpretato e correttamente applicato le norme ritenute regolatrici del caso concreto come esattamente cognito nei suoi elementi fattuali, quando ha ritenuto che la garanzia del credito – nomen verum – riguarda tutte le ipotesi in cui il risultato traslativo della cessione non sia raggiunto, sicchè il cessionario non consegue la titolarità del credito ceduto, o avendola conseguita, la perde per fatto del cedente. Chi cede il credito si impegna, infatti, a garantire il risultato traslativo che può non realizzarsi ad esempio per difetto di legittimazione del cedente, il quale trasferisca come proprio un credito non suo, per nullità o per inesistenza del titolo costitutivo del diritto di credito. La stessa ratio ricorre quando l’effetto traslativo si realizzi, ma venga successivamente meno a seguito dell’estinzione del credito per annullamento, risoluzione o rescissione del titolo o comunque per causa imputabile al cedente. Il cedente, infatti, non risponde, posto che egli è tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione, solo per fatti estintivi posteriori al trasferimento, semprechè non gli siano imputabili, costituendo altrimenti fatti di inadempimento.

9.3. Il punto controverso è se, essendo la sentenza che ha accolto la domanda della Titanus di risoluzione del contratto successiva rispetto alla cessione, ma riferentesi ad un fatto avvenuto prima della cessione medesima, ciò integrasse gli estremi del fatto estintivo del credito imputabile alla cedente; anche alla luce del contenuto della clausola limitativa della garanzia prevista dall’art. 1266, comma 2, c.c. Tale disposizione consente sì di escludere pattiziamente la garanzia di esistenza del credito al momento della cessione, ma non quando il credito non esista per fatto proprio del cedente.

9.4. Per la Corte territoriale, p. 12 della sentenza, il fatto estintivo, costituito dalla pronunzia della Corte di appello, passata in giudicato per non essere stata fatte oggetto di ricorso in cassazione, non è imputabile alla cedente, la quale non aveva più la disponibilità della lite trasferita pattiziamente al cessionario che aveva omesso per fatto proprio di impugnare la sentenza che dichiarava risolto di diritto il contratto fonte del credito trasferito. Non solo: nel caso di specie assume centrale rilievo l’accordo di manleva da cui si evince inequivocabilmente che il cedente e il cessionario erano consapevoli che la cessione avesse ad oggetto un credito litigioso. La cessione avveniva a titolo oneroso, ma, proprio per la natura aleatoria del credito ceduto, la somma convenuta era pari al 30% del valore del credito. E, sempre in considerazione della natura litigiosa del credito, le parti avevano previsto che la società cessionaria potesse subentrare a proprie spese nei giudizi pendenti e fosse obbligata a tenere indenne la cedente da ogni conseguenza pregiudizievole derivante proprio da quei giudizi.

9.5. La giurisprudenza, al netto della ricorrenza di un inadempimento da parte del cedente (Cass. 5/11/2004, n. 21192), ritiene che, una volta perfezionatasi la cessione, come in questo caso, l’efficacia dei fatti che intervengano successivamente incidenti sulla esigibilità, entità, estinzione del credito, deve esaminarsi in relazione alla nuova situazione soggettiva venutasi a determinare successivamente al trasferimento del credito. In aggiunta, vanno valorizzate talune circostanze che caratterizzano la fattispecie concreta: il credito ceduto era inequivocabilmente e consapevolmente litigioso, non ricorreva alcun divieto alla cessione (la incedibilità dei crediti litigiosi, a mente dell’art. 1261 c.c. ha riguardo per taluni soggetti, magistrati, avvocati, ecc., che potrebbero avere un interesse personale nella causa), la cessione del credito in favore del cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie personali e reali e con gli altri accessori (art. 1263 c.c., comma 1), tra i quali andavano senz’altro ricompresi i poteri connessi al contenuto e all’esercizio del credito, e in particolare i rimedi convenzionali contro l’inadempimento, aveva riguardato i rimedi giudiziali posti a tutela della parte contrattuale che, in assenza del patto non gli sarebbero spettati, attenendo essi alla sorte del contratto e non del mero credito. Nel caso di specie, perciò, il cessionario non soltanto era il solo legittimato ad esercitare tutte le azioni previste dalla legge a tutela del credito, volte cioè ad ottenerne la realizzazione (Cass., 18/7/2006, n. 16383; Cass., 9/12/1971, n. 3554), invero spettantigli già in base al principio generale della tutela giurisdizionale dei diritti (Cass., 10/1/2012, n. 51; Cass., 10/1/2012, n. 52), ma anche i rimedi a tutela del contratto da cui il diritto di credito trasferitogli aveva tratto origine. Il cessionario aveva inequivocabilmente acquistato un credito litigioso, accettando il rischio che venisse dichiarato estinto anche nell’ipotesi in cui egli avesse impugnato la sentenza che dichiarava l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto. L’intenzione delle parti (p. 10 della sentenza) era “quella di definire i rapporti di debito credito tra C.T.C. e Titanus, delle cui azioni la società Acqua Pia Antica Marcia era azionista di maggioranza, a condizioni economiche vantaggiose attesa l’alea della lite pendente”. Il giudice a quo, dunque, facendo corretta interpretazione della volontà delle parti espressa nel patto di manleva e applicando l’art. 1266 c.c., commi 1 e 2, in linea con i correnti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, da cui non è stata fornita alcuna fondata ragione per discostarsi, ha ritenuto non solo legittimo il patto di manleva, ma anche non imputabile alla società cedente l’inesistenza del credito.

9.6. Tutte le prospettazioni del ricorrente per censurare la sentenza, anche sulla scorta delle carenze nelle prospettazioni ed illustrazioni dei motivi di ricorso, si risolvono in una inammissibile richiesta di riesame nel merito degli atti già esaminati e valutati dalla Corte di merito.

10. Ne consegue che il ricorso è improcedibile ed inammissibile.

11. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile ed inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 14.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dalla sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2018

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