Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28503 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. lav., 22/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28503
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.I.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato
PRESTA TONINO, rappresentata e difesa dagli avvocati MODESTI ANDREA,
MARIA RITA PETTI, giusta procura speciale alle liti in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 142/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del
5.2.09, depositata il 23/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di L’Aquila, riformando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da A.I.F. nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, di cui era dipendente, per ottenere che gli effetti giuridici ed economici dell’inquadramento in C2, conseguito a seguito di superamento del corso-concorso, decorressero dalla data del bando di concorso e non già dalla data successiva di approvazione dell’ultima graduatoria.
Contro questa sentenza ricorre per Cassazione la A., mentre il Ministero resiste con controricorso;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè la questione è già stata decisa da questa Corte con le sentenze n. 14478 del 19/06/2009, n. 26493 del 30/12/2010 e n. 16501/2004, con cui si è affermato ” In tema di lavoro pubblico privatizzato, ove la P.A. abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli, ecc.), prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l’attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi dell’offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l’obbligazione secondo correttezza e buona fede. Il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, nè espropriatale (in virtù dell’art. 2077 c.c., comma 2) per effetto di diversa successiva disposizione generale volta, come nella specie, a posticipare la decorrenza giuridica ed economica dell’inquadramento. ” Non essendo state proposte argomentazioni tali da disattendere il citato orientamento, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello di l’Aquila in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di l’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011