Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28503 del 19/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28503 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Data pubblicazione: 19/12/2013

CONDONO Estinzione

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata, RICORRENTE
CONTRO
BARBIERATO EUGENIO residente ad Alessandria, INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.27/28/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Torino – Sez. n. 28, in data 24.02.2010,
depositata il 26 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 27 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.13578/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

n. 27/28/2010 in data 24.02.2010, depositata il 26
marzo 2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale
di Torino, Sezione n. 28, ha accolto l’appello del
contribuente, riconoscendo il relativo diritto ad
ottenere le agevolazioni previste per l’acquisto della
prima casa. Affida l’impugnazione ad un mezzo.
2) L’intimato non ha svolto difese in questa sede.
3) La questione posta dal ricorso, va esaminata alla
stregua del quadro normativo di riferimento e dei
principi desumibili da pregresse pronunce della Corte
di Cassazione.
E’ stato, infatti deciso che “Nella valutazione del
rispetto dei termini e delle condizioni di decadenza
per fruire dei benefici “prima casa”, occorre tenere
conto, secondo parametri di ragionevolezza e buona
fede, degli impedimenti dedotti dal contribuenti che
gli abbiano impedito di adibire l’immobile ad
abitazione nel previsto termine” (Cass. n.3507/2011).
Costituisce, d’altronde ius receptum che “La
valutazione

degli

elementi
2

probatori

e

I

1) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza

attivita’ istituzionalmente riservata al giudice di
merito, non sindacabile in cassazione

se

non

sotto il profilo della congruita’ della
motivazione del relativo apprezzamento” (Cass.

4) Nel caso, il Giudice di merito, alla stregua degli
atti esaminati, ha ritenuto che il ritardo con il quale
era stato rilasciato dai competenti Uffici Comunali e
quindi prodotto, il certificato di abitabilità, non
poteva essere addebitato a fatto e colpa del
contribuente, avendo accertato che questi si era
attivato per ottenerlo “nel più breve tempo possibile”;
ne ha, quindi, dedotto secondo parametri di
“ragionevolezza e buona fede”, un comportamento
“incolpevole” nel ritardo con cui ha trasferito
nell’immobile acquistato, idoneo ad escludere la
decadenza dal riconosciuto beneficio fiscale.
5) Ciò stante, si ritiene che la causa possa essere
trattata in camera di consiglio, ai sensi degli
artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la definizione,
sulla base dei trascritti principi, con il rigetto del
ricorso, per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
3

n.23286/2005, n. 12014/2004, n.6556/2004, n.322/2003).

causa;
Considerato che la ricorrente Agenzia, giusta istanza
in data 10.10.2012, ha comunicato l’intervenuta
definizione della controversia ai sensi dell’art.39

dovuto ed ha conseguentemente chiesto la dichiarazione
di estinzione del giudizio ex art.16 comma 8 ° della
legge n. 289/2002;
Considerato, ciò stante, che occorre provvedere in
conformità;
Considerato che non sussistono i presupposti per una
pronuncia sulle spese;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013
esidente

comma 12 ° del D.L. n.98/2011 ed il pagamento di quanto

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