Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28503 del 06/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 06/11/2019), n.28503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25032/2015 proposto da:

CONSORZIO ITALIA SICUREZZA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro

tempore, C.L.R. COOP. A.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, ISPE

INVESTIGAZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, ITALIA SICUREZZA DI G.P., P.G., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 22,

presso lo studio dell’avvocato MARIO ASSENNATO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GAETANO VENETO;

– ricorrenti –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI

STROZZI 30, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MOLFESE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DIEGO ANTONIO MOLFESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 533/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/04/2015 R.G.N. 266/2013.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che con sentenza n. 533/2014, depositata il 16 aprile 2015, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva, in parziale accoglimento del ricorso di B.L., accertato la natura subordinata del rapporto intercorso, nel periodo dal 14 ottobre 2003 al luglio 2010, fra la stessa e il Consorzio Italia Sicurezza S.p.A., la CLR coop. a r.l., la ISPE Investigazioni S.r.l., la Italia Sicurezza di G.P. e P.G. in proprio, nonchè condannato in solido tutte le parti convenute, in quanto costituenti un unico soggetto riconducibile alla persona di P.G., al pagamento delle differenze retributive e del t.f.r., previa declaratoria di inquadramento della ricorrente come impiegata di 1 livello del CCNL Terziario dal 14/10/2003 all’1/10/2006 e come dirigente da tale data fino alla cessazione del rapporto;

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la S.p.A. Consorzio Italia Sicurezza e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe affidandosi a tre motivi, cui ha resistito la B. con controricorso.

Rilevato:

che con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., nonchè una motivazione carente e contraddittoria, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere la Corte respinto l’eccezione di prescrizione sul rilievo che il ricorso introduttivo era stato depositato il 31 marzo 2011 e, quindi, entro il termine prescrizionale (di cinque anni, trattandosi di crediti retributivi) decorrente dal 28 novembre 2007, data di assunzione della B. da parte del Consorzio Italia Sicurezza: e, tuttavia, senza considerare che con lettera del 14 luglio 2010 alla Direzione Provinciale del Lavoro era intervenuto un valido atto interruttivo della prescrizione e che, di conseguenza, potendo gli effetti di tale atto retroagire al massimo sino al 14 luglio 2005, dovevano ritenersi prescritti i crediti maturati fino a quest’ultima data;

– che con il secondo motivo viene dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte di appello ritenuto che la B. avesse prestato attività lavorativa di natura subordinata, dal 14 ottobre 2003 al luglio 2010, a favore di tutte le parti resistenti in solido fra di loro, sul rilievo della unicità della struttura amministrativa e del soggetto investito di poteri direttivi, identificabile nella figura del P., anche quale titolare o legale rappresentante di alcune imprese, e sul rilievo della utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle medesime parti resistenti, e ciò peraltro nella insussistenza di elementi di fatto idonei a sorreggere tale conclusione;

– che con il terzo motivo viene ancora dedotto il vizio di cui all’art. 360, n. 5, per essere la Corte di appello pervenuta a condividere le conclusioni del giudice di primo grado circa l’inquadramento della lavoratrice sulla base di una incompleta ricostruzione dei fatti;

osservato:

che il primo motivo risulta inammissibile, in quanto, pur denunciando nella sostanza – al di là della sua formale deduzione come vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto – l’omesso esame, da parte del giudice di appello, della richiesta avanzata alla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano non riproduce il testo della lettera contenente tale richiesta, nè trascrive o chiarisce il motivo di appello e, con esso, la specifica censura che la Corte avrebbe trascurato nel rendere la propria motivazione sul punto;

– che, come più volte precisato, è da ritenersi inammissibile, avuto riguardo al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorso che non consenta l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui si chieda la cassazione della sentenza di merito, nè permetta la valutazione della fondatezza di tali ragioni ex actis, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee al ricorso e, quindi, ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 10330/2003, fra le molte conformi);

– che il secondo e il terzo motivo risultano inammissibili in virtù della preclusione di cui dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., a fronte di giudizio di appello introdotto con ricorso depositato in data successiva al trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di riforma; nè i ricorrenti, per evitarne l’inammissibilità, hanno indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014; conformi n. 19001/2016; n. 26774/2016);

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– che non sussistono le condizioni per una pronuncia di condanna delle parti ricorrenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in difetto di elementi a riscontro del requisito soggettivo previsto dalla norma.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA